Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10164 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. II, 09/05/2011, (ud. 24/03/2001, dep. 09/05/2011), n.10164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DELLA VENTURA FRANCESCO;

– ricorrente –

e contro

COND (OMISSIS) IN PERSONA

DELL’AMMINISTRATORE P.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 352/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 24731/05 depos. in data 13.6.05 con la quale, la Corte d’Appello di Salerno aveva rigettato l’appello formulato dallo stesso esponente nei riguardi della precedente decisione del tribunale della stessa città, che pronunciandosi nella causa promossa dal Condominio (OMISSIS) contro esso C., aveva rigettato la domanda attrice tesa ad ottenere la condanna all’eliminazione di vizi ed al risarcimento dei danni in opere appaltate al medesimo quale titolare dell’omonima impresa edile. Il tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione dell’azione proposta, compensando le spese “ricorrendo giusti motivi”.

Il ricorrente il suo ricorso su di un solo mezzo che riguarda il solo capo della sentenza che ha statuito la totale compensazione delle spese di giudizio.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso, l’esponente denunzia l’illogicità della motivazione della sentenza in punto compensazione delle spese processuali.

Lamenta che “…. sia il giudice di primo grado che il giudice d’appello hanno ritenuto di compensare totalmente le spese processuali in virtù di “gravi motivi”, attraverso una motivazione illogica, basandosi su di una convinzione erronea secondo la quale allorquando la decisione di un giudizio si basi solo sull’accoglimento di un’eccezione preliminare di rito, di natura processuale, comporti necessariamente la compensazione delle spese processuali. “Tutto ciò a suo avviso porterebbe ad eludere il principio della soccombenza, apparendo “palese ingiustizia “addossare le spese stesse alla parte vittoriosa, anche se il giudizio si è limitato all’esame di una questione preliminare.

La doglianza non ha pregio. Occorre rilevare in premessa che il tribunale ha compensato le spese “concorrendo giusti motivi”, mentre la Corte d’Appello ha fatto invece riferimento ad una “reciproca soccombenza delle parti” per motivare la compensazione delle spese del grado.

Non v’è dubbio a riguardo che la motivazione della sentenza è invece congrua e pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Ha infatti osservato il giudice dell’appello che il tribunale aveva ben usato “… il suo potere discrezionale di compensazione delle spese considerando sussistenti giusti motivi correlati alla natura della decisione (in ordine alle eccezioni preliminari di prescrizione) e rilevabili in sede di giudizio di gravame, anche dal comportamento processuali delle parti e dall’andamento complessivo del procedimento”.

In proposito ha stabilito questa S.C. (Cass. S.U. n. 20598 del 30/07/2008) che “… nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.” E’ stato altresì precisato (Cass. n. 8540 del 22/04/2005) che “… in particolare, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa o che siano addotte ragioni palesemente o microscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale”. Nella fattispecie questo non è certamente avvenuto, per cui s’impone la reizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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