Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10163 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – rel. Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CLITUNNO 51, presso lo studio dell’avvocato ONGARO FRANCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITERITTI NATALE, giusta delega

in calce;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, UFFICIO DELLE ENTRATE DI

CASTROVILLARI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 54/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANZARO, depositata il 30/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. DOMATO PLENTEDA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto registrato il 13 aprile 1993 F.F.M. acquistò un terreno con i benefici fiscali per la formazione della piccola proprietà contadina.

L’Ufficio del Registro con avviso di liquidazione dell’1^ giugno 1997 revocò le agevolazioni per la mancata esibizione del certificato dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, ma con atto successivo del 15 ottobre 1997 – prendendo il giudizio di opposizione introdotto dal contribuente – annullò l’atto impugnato e chiese che fosse dichiarata la estinzione del processo.

L’avviso di liquidazione fu poi rinnovato ed è stato ancora impugnato, sull’assunto che il certificato, comprovante lo status di coltivatore diretto, era stato consegnato al notaio rogante; la Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza, tenuto conto della perentorieta del termine all’uopo fissato dalla normativa in vigore e rilevando che la dedotta inadempienza del notaio nonno liberasse da responsabilità il contribuente, per la possibilità che gli aveva di provvedere con un duplicato, utilizzando la via del rimborso indicata dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, comma 3.

Prepone ricorso il contribuente con due motivi; non svolge difese la Amministrazione Finanziaria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 287 del 1992, art. 68 del D.M. n. 37 del 1997, art. 2 e de D.Lgs. n. 546, art. 46, lamentando che l’Amministrazione finanziaria abbia prima annullato l’avviso di liquidazione e lo abbia poi rinotificato sebbene mancassero le condizioni previste dal predetto art. 68, quali l’errore di persona, quello logico o di calcolo o quello sul presupposto dell’imposta, o ancora “la doppia imposizione ed altro”.

Aggiunge che l’Amministrazione Finanziaria abbia invocato erroneamente l’errore di calcolo, pur essendo l’avviso di liquidazione affetto da nullità assoluta, perchè privo di motivazione e comunque emesso quando la pretesa dell’ufficio si era prescritta, a norma della L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 3 al di là del fatto che i giudici tributar di merito avrebbero dovuto dichiarare estinto il procedimento per cessata materia del contendere.

Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata mancato di riferire ed argomentare in merito all’annullamento e alla successiva riproposizione dell’avviso di liquidazione;

nega il ricorrente la esistenza e comunque la applicabilità della L. 10 agosto 1998 n. 349 posta a base della decisione, perchè successiva alle disposizioni sulla piccola proprietà contadina;

rileva infine “la L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, comma 3, riguarda la prescrizione dell’azione della Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie e non la richiesta di rimborso, così come affermato nell’ultima parte della sentenza … della commissione tributaria regionale”.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo e alla prima parte del secondo, il ricorrente omette di precisare quali siano stati contenuto e ragioni del primo avviso di liquidazione poi. annullato, onde consentire di verificare la correttezza della procedura di annullamento e della emissione dell’atto successivo.

Il ricorso, inoltre, nell’indicare le doglianze dell’atto introduttivo del giudizio, riferisce che era stata evidenziata la circostanza della consegna al notaio rogante della documentazione comprovante lo stato di coltivatore diretto e che si era dedotto che la ratio della legge sulla formazione della piccola proprietà contadina prescinde dalla presentazione del certificato, essa limitandosi a richiedere che il contadino possieda i requisiti che il giudice deve valutare autonomamente; aggiunge che era stato peraltro precisato che dal testo normativo non risultava in alcun modo che la presentazione del certificato dovesse rigorosamente essere compiuta entro un termine perentorio.

Alla stregua di tale prospettazione delle doglianze originarie, la prima censura e la deduzione contenuta nella prima parte della seconda si appalesano inammissibili, in quanto carenti di autosufficienza laddove propongono questioni in punto di fatto, omettendo di indicare quando e in che modo sono state fatte valere nei gradi di merito.

Giuridicamente priva di pregio è la doglianza successiva, avuto riguardo alla nota 1, parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Essa stabilisce che “per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui alla L. 9 maggio 1975, n. 153, artt. 12 e 13, ai fini della applicazione dell’aliquota dell’8%, l’acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformità a quanto disposto dalla L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12. Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicaci requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l’ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza di imposta”.

La norma è esplicita laddove considera il beneficio fiscale in favore dell’acquirente che sia imprenditore agricolo a titolo principale e identifica il momento della produzione della certificazione – cioè della prova – con quello della registrazione nel quale la qualità predetta deve risultare in via documentale, affinchè l’atto possa essere registrato con l’aliquota agevolata; ed in quanto connessa con la qualità già posseduta la prova della qualità di cui si tratta non può che precedere il momento della tassazione, sicchè nulla osta alla produzione anche in un momento successivo al rogito notarile, purchè preceda la registrazione, la quale, in difetto di tale certificazione, non può non avvenire con la applicazione della ordinaria all’quota, e comunque senza la possibilità per il contribuente di conservare aliquote agevolate erroneamente applicate e successivamente revocate attraverso atti impositivi.

La ratio legis emerge chiaramente dal tenore della disposizione e ingiustificato è l’addebito mosso alla sentenza impugnata di avere mancato di esplicitarla. Quanto infine all’ultimo rilievo del secondo motivo, la affermazione in cui si sostanzia risulta slegata da qualunque connessione con la fattispecie dedotta in giudizio, atteso che la censura di vizio motivazionale – nei termini che si è visto – è stata prospettata con riguardo all’annullamento del primo avviso di liquidazione e alla emissione del successivo, mentre il riferimento alla L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 3, appare una mera enunciazione del contenuto della norma, della quale peraltro non è stata denunziata la violazione e i cui riscontri in fatto mancano del tutto nella esposizione della vicenda processuale, al punto da far ritenere il richiamo normativo predetto del tutto estraneo ad essa, così come si è articolata nei gradi di merito, alla stregua della descrizione che ne è stata fatta.

Il ricorso va dunque respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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