Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10163 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10163 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 26112-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 1210661002) in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
NH ITALIA SPA – Società incorporante NH Italia Management Sri in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POLONIA 7, presso lo studio
dell’avvocato EDVIGE ANNA MAGDA ALVINO, che la

Data pubblicazione: 18/05/2015

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNA SOATTO,
GIOVANNI TAGLIAVINI, giusta delega a margine del
controricorso;

– controricorrente –

Regionale di VENEZIA-MESTRE del 22.3.2013, depositata il
22/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/11/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Maria Pia Camassa che si riporta ai
motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Edvige Anna Magda Alvino
che si riporta ai motivi del controricorso.

Ric. 2013 n. 26112 sez. MT – ud. 05-11-2014
-2-

avverso la sentenza n. 37/22/2013 della Commissione Tributaria

Reg. Gen. 26112/2013
RICORRENTE: Agenzia delle Entrate
INTIMATO: NH Italia spa
Oggetto: art. 12, 7° comma statuto del contribuente, violazione, conseguenze

1. L ‘Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto – Mestre 37/22/13 del 22 marzo 2013 . La CTR
rigettava l’appello dell’ufficio contribuente ribadendo la illegittimità di avviso di
accertamento emesso prima che fosse trascorso il termine dilatorio di cui all’art. 12, 7°
comma della legge 212/2000.
La contribuente si è costituita in giudizio, ed ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato in adesione all’indirizzo delle Sezioni Unite (sentenza n. 18184
del 29 luglio 2013) secondo cui in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche
fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che
l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento
– termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso,
un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo
verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di
urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a
garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria
espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra
amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà
impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di
urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto
requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e
all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio (che nel presente giudizio nulla ha
dedotto in tal senso).
La recente formazione di un indirizzo giurisprudenziale univoco giustifica la compensazione delle
spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della VI sezione civile il 5 novembre 201
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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