Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10163 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/04/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 16/04/2021), n.10163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25658-2017 proposto da:

L.C., S.F., nella qualità di eredi di

S.S., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato BENEDETTO SCHIMMENTI;

– ricorrenti –

contro

I.R.C.A.C. – ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. ANTONELLI, 4, presso lo studio

dell’avvocato DANILO LOMBARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIO LUIGI GIUDICE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 541/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/07/2017 R.G.N. 397/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– con sentenza in data 20 luglio 2017, la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado ed in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dall’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (di seguito I.R.C.A.C.) ha dichiarato non dovuta l’indennità aggiuntiva di anzianità prevista dall’art. 60 del regolamento del personale dell’Istituto corrisposta all’atto della cessazione del rapporto a S.S. e, per l’effetto, ha condannato gli eredi di quest’ultimo al pagamento, in favore dell’appellante, della somma indebitamente percepita, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali compensando parzialmente le spese di lite;

– in particolare, la Corte ha ritenuto l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva reputato l’indennità in questione come parte integrante dell’accordo transattivo intercorso fra le parti in data 31 maggio 2001 ed ha escluso, anzi che dall’esame del documento potesse emergere che tra le pattuizioni concordate rientrasse l’indennità controversa;

– per la cassazione della sentenza propongono ricorso L.C. e S.F., quali eredi di S.S., affidandolo a quattro motivi;

– resiste, con controricorso, assistito da memorie, L’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 4 contestando l’interpretazione offerta dalla Corte circa la natura dell’indennità corrisposta;

– con il secondo motivo si censura la decisione impugnata per erronea e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia riguardo la previsione della indennità nell’ambito dell’accordo transattivo del 31 maggio 2001;

– con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., in relazione alla ritenuta prescrizione quinquennale del credito vantato;

– con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 2033 c.c.;

– i primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono infondati;

– giova premettere, al riguardo, che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017);

– è, poi, consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018);

– nel caso di specie, non solo parte ricorrente ha del tutto omesso di produrre in atti o almeno individuare nella propria collocazione l’accordo transattivo oggetto di contrasto, ma, ancor prima, non ha adempiuto all’onere, sulla stessa gravante, di allegare la disposizione, l’art. 60, comma 3 regolamento del personale I.R.C.A.C. della cui interpretazione si discute;

– è evidente, infatti, che la prima parte della motivazione della Corte d’appello oggetto di censura inerisce proprio all’interpretazione offerta della disposizione regolamentare interna in oggetto, rubricata “indennità di anzianità” e che, secondo il giudice di secondo grado, in considerazione del tenore letterale della norma e dell’intima connessione esistente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione dell’indennità stessa è stata ritenuta un T.F.R. aggiuntivo e, conseguentemente, contrario alla disciplina imperativa di cui all’art. 2120 c.c. come modificato dalla L. n. 297 del 1982;

– va aggiunta a tale considerazione la centralità, per l’indagine richiesta a questa Corte, dell’esame del contenuto dell’accordo transattivo intercorso fra le parti in data 31 maggio 2001: proprio su di esso e sulla diversa interpretazione fornitane si è incentrata, infatti, la riforma della decisione di primo grado, avendo ritenuto il giudice d’appello di escludere, con tranquillante certezza, che tra le pattuizioni ivi concordate rientrasse l’indennità controversa;

– in particolare, la Corte ha ritenuto che oggetto di quell’accordo fossero le condizioni per la cessazione del rapporto di lavoro ed i criteri e le modalità per la composizione degli elementi retributivi per l’individuazione della retribuzione di riferimento, da considerare utile ai fini della quantificazione del trattamento economico iniziale lordo mensile da riconoscere al S. in funzione dell’esodo;

– risulta di palmare evidenza che qualsivoglia diversa interpretazione dell’accordo in questione sarebbe dovuta passare attraverso un compiuto e diretto esame dell’atto, impossibile a cagione della mancata produzione di esso;

– passando ad esaminare il quarto motivo, va evidenziato che, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 2193 del 30/01/2020);

– nel caso di specie, nessuna menzione si rinviene nella decisione impugnata della doglianza concernente la violazione dell’art. 2033 c.c. descritta nel ricorso per cassazione, talchè parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver sollevato la relativa questione nel giudizio di merito, ma tale prova è mancata;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 3000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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