Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10162 del 30/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 10162 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: IANNIELLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 13035-2010 proposto da:
RIZZO GERLANDO CALOGERO RZZGLN42M08A356J, domiciliato
in ROMA,

VIALE CARSO 43,

dell’avvocato

IZZO

CARLO

presso

lo

studio
che

GUGLIELMO,

lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
396

contro

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALE (A.G.E.S.);
– intimata –

avverso la sentenza n.

9261/2008 della CORTE

Data pubblicazione: 30/04/2013

D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/10/2009 R.G.N.
6971/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del secondo motivo, assorbimento
del terzo motivo, inammissibilità del quarto motivo.

udito l’Avvocato GUGLIELMO CARLO IZZO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gerlando Calogero Rizzo, segretario comunale dal settembre 1967, aveva proposto il 15 aprile 2005, avanti al Tribunale di Roma, ricorso nei confronti della propria datrice di lavoro, Agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), per ottenere a)
lo in data 21 settembre 2004) con la quale l’AGES aveva disposto la sua destituzione dal servizio, con cancellazione dall’albo dei segretari comunali, in
conseguenza di una sentenza di condanna penale a suo carico per reati contro
la pubblica amministrazione [ritenuta erroneamente dall’AGES passata in giudicato, ma in realtà] annullata dalla Corte di cassazione con sentenza 26 maggio 2004 n. 944, con la formula “perché il fatto non sussiste”; b) la dichiarazione di illegittimità di tutto il procedimento disciplinare concluso con la destituzione; c) la dichiarazione del suo status di segretario generale titolare del
Comune di Latina e la reintegrazione con efficacia ex tunc dal 20 febbraio
1993 nelle relative funzioni, con condanna dell’AGES al pagamento delle retribuzioni dalla suddetta data, da determinare in corso di giudizio mediante
CTU sulla base di parametri retributivi indicati in ricorso; d) la condanna
dell’AGES al risarcimento dei danni da mobbing, da perdita di chances nonché del danno biologico ed esistenziale; e) la dichiarazione di illegittimità della sospensione cautelare dal servizio dal 20 febbraio 1993; f) la condanna
dell’AGES al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; g) la dichiarazione del suo diritto a percepire per intero l’assegno alimentare nel periodo di sospensione.
Il giudice di primo grado, con sentenza del 18 luglio 2006, aveva 1) dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a) in ordine alla domanda relativa
all’assegno alimentare, in quanto devoluta alle commissioni tributarie e b) in
ordine a tutte le altre domande relative al periodo di rapporto antecedente il 1°
luglio 1998, perché appartenenti alla giurisdizione esclusiva del giudice am- i

l’annullamento della delibera datata 11 dicembre 2000 n. 294 (notificatagli so-

ministrativo; 2) dichiarato l’illegittimità della destituzione con cancellazione
dall’albo, adottata con delibera n. 294/00; 3) dichiarato nulla la domanda relativa alla condanna al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo al
30 giugno 1998 e dei contributi previdenziali e rigettato le altre domande.
Su appello del Rizzo, la Corte d’appello di Roma, con sentenza deposila misura dell’assegno alimentare e ha confermato il difetto di giurisdizione
dell’AGO in ordine alle domande relative al periodo di rapporto di lavoro antecedente il 1° luglio 1998; e, per le domande relative al periodo successivo,
dal 1° luglio 1998, ha b) dichiarato il diritto dell’appellante alla reiscrizione
all’albo dei segretari comunali; c) condannato l’AGES a pagare al Rizzo le
differenze tra la retribuzione spettantegli (parametrata alla qualifica di segretario generale di classe 1/a) e l’assegno alimentare concretamente corrisposto fino al 31.3.99 nonché la retribuzione intera per il periodo successivo fino all’8
giugno 2006, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo; d) ha condannato l’AGES al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle somme suddette; e) ha confermato nel resto la impugnata sentenza.
Avverso tale sentenza, Gerlando Calogero Rizzo ha proposto rituale ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi.
L’Agenzia intimata non si è costituita in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1

Col primo motivo di ricorso Gerlando Calogero Rizzo deduce la

violazione dell’art. 45, 17° comma del D. Lgs. n. 80/1998, modificato dall’art.
69, comma 7° D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
In proposito, richiamando la norma indicata sul riparto di giurisdizione
tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di impiego alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 dell’ultimo decreto
legislativo citato, il ricorrente sostiene che nel caso in esame ricorrerebbe una
2

tata il 14 ottobre 2009 ha: a) dichiarato precluso l’appello per ciò che riguarda

delle ipotesi di comportamento inadempiente di tipo permanente della pubblica amministrazione nei confronti di un proprio dipendente che, essendosi protratto oltre il termine del 30 giugno 1998, implicherebbe, secondo la giurisprudenza 4144111b sezioni unite, la giurisdizione del giudice ordinario.
2 — Col secondo motivo di ricorso, la sentenza della Corte territoriale
c.p.c.”, per omessa motivazione sull’istanza di ammissione di una consulenza

tecnica per la determinazione del quantum delle differenze retributive alle
quali condannare l’AGES, secondo quanto richiesto con l’originario ricorso.
3 — Col terzo motivo, il ricorrente denuncia l’omessa motivazione della
sentenza in ordine alla domanda di rivalutazione monetaria delle somme riconosciutegli, richiesta ritualmente proposta già col ricorso introduttivo del giudizio.
4 – L’ultimo motivo lamenta infine l’omessa motivazione della sentenza
in ordine alla domanda risarcitoria (ribadita in appello) da perdita di chances,
e per danno biologico, morale e esistenziale, della quale la Corte avrebbe omesso ogni esame.
5 – In relazione al primo motivo, diretto (nonostante il non corretto richiamo dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., anziché del n. 1) alla affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, sono state investite del ricorso
le sezioni unite della Corte, che, con sentenza depositata il 31 luglio 2012 n.
13622, accogliendo il motivo, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice
ordinario anche in ordine alle domande relative al periodo anteriore al primo
luglio 1998, rimettendo per il resto gli atti a questa sezione lavoro.
Consegue a ciò che il giudice di rinvio dovrà prendere in considerazione
e decidere anche tali domande.
In proposito, dovrà altresì prendere adeguata posizione (in tal senso accogliendosi il secondo motivo di ricorso) in ordine alla richiesta di condanna
3

viene censurata per “violazione dell’art. 61 in relazione all’art. 360 n. 5

ad una specifica somma di denaro a titolo di differenze retributive, formulata
dal Rizzo fin dall’atto introduttivo del giudizio, con la formula “da calcolare,
stante la specialità della materia, mediante nomina di… CTU, tenendo conto,
a tal fine, che l’ultima retribuzione percepita dal prof. Gerlando C. Rizzo,
quale segretario generale del Comune di Latina, per il mese di gennaio 1993

la rivalutazione che la sua retribuzione ha subito negli anni per effetto dei miglioramenti economici acquisiti e concessi, dapprima con disposizioni normative e poi contrattuali, come disposto dal C.C.1V.L. dei segretari comunali e
provinciali per il quadriennio.., e successivi”.

Anche il terzo motivo è parzialmente fondato.
L’articolo 22, comma 36° della legge 23 dicembre 1994 n. 724 ha infatti
esteso, per i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti maturati successivamente
al 31 dicembre 1994 (l’analoga disposizione relativa ai dipendenti privati è
stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 459
del 2000) la regola per cui gli interessi al tasso legale dovuti vanno portati in
detrazione della eventuale rivalutazione.
Conseguentemente il giudice di rinvio dovrà riconoscere fino al 31 dicembre 1994 rivalutazione e interessi in ordine ai crediti retributivi del Rizzo
maturati fino alla suddetta data, mentre per il periodo successivo dovrà attribuirgli, di volta in volta, unicamente il maggior importo tra rivalutazione e interessi.
Anche l’ultimo motivo è fondato, nei termini che seguono.
La Corte territoriale, coerentemente con la operata declinatoria della
giurisdizione per il periodo antecedente al 1° luglio 1998, ha esaminato
l’unico atto, tra quelli dedotti dall’originario ricorrente, dal quale avrebbe potuto derivare il danno da mobbing lamentato, la delibera di sospensione del 14
settembre 2000 ed ha escluso la fondatezza della domanda perché trattasi di

4

è stata di lire 6.286.755… per cui a tale importo base… dovranno aggiungersi

atto isolato, correttamente adottato ai sensi del contratto collettivo di comparto.
Con l’estensione operata da questa Corte della giurisdizione del giudice
ordinario, la Corte cui la causa viene rinviata dovrà valutare l’eventuale fondatezza della domanda alla luce di tutte le deduzioni al riguardo effettuate dal
Concludendo, nei limiti indicati, il ricorso è fondato e va accolto, con la
conseguente cassazione della sentenza e con rinvio ad altro giudice, che provvederà altresì al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio,
anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione
Così deciso ini ma, il 5 febbraio 2013
Il onsig #relatore

Il Presidente

r

dipendente.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA