Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10162 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 28/05/2020), n.10162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19329/13 R.G. proposto da:

P.D.B. TI ARREDA S.R.L., in persona del legale

rappresentante, rappresentata e difesa, come da procura in calce al

ricorso, dall’avv. Vincenzo Michelini, con domicilio eletto presso

il suo studio, in Roma, alla via Boncompagni, n. 61;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 93/39/13 depositata in data 13 marzo 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2020 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso la sentenza della Commissione provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della contribuente P.d.B. Ti Arreda s.r.l. avverso una cartella di pagamento con la quale si recuperavano a tassazione IRES, IRAP e I.V.A. per l’anno 2006.

La Commissione regionale della Campania accoglieva l’impugnazione, riformando la sentenza di primo grado. Evidenziava, in primo luogo, la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento posto alla base della cartella di pagamento, perchè effettuata con raccomandata presso la sede legale della società e perfezionatasi con la compiuta giacenza presso il competente ufficio postale. Ravvisava, altresì, l’esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti, non confutati con prove di segno contrario dalla società contribuente, che imponevano di ritenere legittimo l’accertamento operato dall’Agenzia delle entrate che non si era limitata ad un mero rinvio agli studi di settore.

Avverso la suddetta decisione propone ricorso per cassazione la P.d.B. Ti Arreda s.r.l., con un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, della L. n. 890 del 1982 e degli artt. 139 c.p.c. e ss., nonchè erronea ed incompleta motivazione su un punto fondamentale della controversia. Espone che la Commissione provinciale, con riferimento all’eccepito difetto di notifica dell’avviso di accertamento, aveva evidenziato che la notifica risultava effettuata in data 31 luglio 1999 e documentata con un semplice foglio postale dal quale risultava soltanto il numero della raccomandata. La Commissione regionale aveva mal interpretato le norme di legge, dimenticando che la validità della notifica presuppone la consegna dell’atto nelle mani dell’interessato o di altra persona in grado di riceverla, mentre nel caso di specie vi era soltanto la prova dell’invio della raccomandata e mancava la prova sia della tentata consegna all’indirizzo della società, sia dell’invio della successiva raccomandata per comunicare la giacenza del plico; la mancata produzione dell’avviso di accertamento comportava l’inesistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tendeva la notificazione.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso risulta notificato esclusivamente nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ma non all’Agenzia delle entrate che è stata parte del giudizio di appello.

Come è noto, in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle entrate, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Cass., sez. 5, n. 1550 del 28/01/2015).

L’Agenzia delle entrate, unico soggetto passivamente legittimato a controdedurre all’impugnazione della contribuente, non è stata, tuttavia, evocata nel presente giudizio, nè si è spontaneamente costituita in giudizio.

Questa Corte ha chiarito che, qualora il giudizio di appello si sia svolto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in epoca successiva al 1 gennaio 2001, con conseguente estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la notifica del ricorso effettuata al solo Ministero dell’Economia è da considerarsi inesistente (Cass. n. 1123 del 19/1/2009; Cass. n. 26321 del 29/12/2010); tale vizio è a maggior ragione sussistente nel caso, come quello in esame, in cui il Ministero dell’Economia non ha preso parte al processo di merito (Cass. n. 22992 del 12/11/2010).

L’intervenuta notifica al solo Ministero dell’Economia e delle Finanze, del tutto estraneo al giudizio, non consente, dunque, di ritenere correttamente instaurato il contraddittorio, mancando la notifica all’unico soggetto (Agenzia delle entrate) passivamente legittimato, ed impone, di conseguenza, di ritenere che, siccome la sentenza impugnata era nota alla contribuente al momento in cui ha avuto inizio l’attività notificatoria, essa è passata in cosa giudicata perchè da tale momento è iniziato a decorrere, per la notificante, il termine per la impugnazione fissato dall’art. 325 c.p.c., ormai inutilmente decorso.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

La ricorrente deve, quindi, essere condannata, secondo i criteri della soccombenza, al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese da quest’ultimo sostenute, liquidate come da dispositivo, per essere stato erroneamente evocato in giudizio.

PQM

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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