Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10162 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10162 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA
sul ricorso 6928-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ROSSI ADRIANO;
– intimato –

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:17/

Data pubblicazione: 18/05/2015

avverso la sentenza n. 69/38/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO del 19/03/2012,
depositata il 04/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO;
udito l’Avvocato Alessia Urbani Neri difensore della ricorrente che ha
chiesto il rinvio del ricorso per produzione della cartolina.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Adriano Rossi per la cassazione
della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte,
confermando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di rimborso
IRPEF avanzata dal contribuente con riferimento alle ritenute effettuate dal
suo datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo alle dimissioni;
domanda basata sul contrasto – accertato con la sentenza della Corte di
Giustizia Europea del 21.7.05, in causa C-207/04 – tra la Direttiva comunitaria
76/207 CE e la disposizione dettata dall’articolo 19, comma 4 bis, TUIR.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale la domanda di rimborso era
tempestiva, in quanto proposta nel termine di 48 mesi dalla pronuncia della
ordinanza della Corte di Giustizia Europea del 12.4.08
Con l’unico mezzo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza gravata
denunciando la violazione dell’articolo 38 DPR 602/73 in cui la Commissione
Tributaria Regionale sarebbe incorsa ancorando la decorrenza del termine
decadenziale previsto da tale disposizione non alla data del versamento
indebito ma alla data della sentenza della Corte di Giustizia.
Il contribuente non si è costituito in questa sede.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 9.10.14, per la quale non
sono state depositate memorie ed alla quale la difesa erariale ha chiesto
termine per il deposito dell’avviso di ricevimento del piego postale contenente
la notifica del ricorso per cassazione, effettuata ai sensi degli articoli 4 1. 53/94

Ric. 2013 n. 06928 sez. MT – ud. 09-10-2014
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e 55 1. 69/09.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché la ricorrente non ha
offerto la prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione;

di cui all’articolo 372 cpc e nemmeno all’udienza del 9.10.14 – gli avvisi di
ricevimento delle raccomandate postali con le quali, ai sensi degli articoli 4 1.
53/94 e 55 1. 69/09, aveva spedito copia del ricorso al sig. Adriano Rossi,
presso la sua residenza e presso lo studio del suo difensore domiciliatario in
grado di appello, avvocatessa Francesca Ialenti. Né la richiesta di concessione
di termine per il deposito dei suddetti avvisi, avanzata in udienza dal
difensore dell’Agenzia delle entrate, poteva trovare accoglimento, non essendo
tale richiesta supportata dalla prova documentale che la ricorrente si fosse
tempestivamente attivata nel richiedere all’amministrazione postale un
duplicato degli avvisi stessi. Le Sezione Unite di questa Corte hanno infatti
chiarito, con la sentenza n. 627 del 14.1.2008, che: “La produzione dell’avviso
di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per
cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi
dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale
giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità
di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in
funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne
consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato
successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui
all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal
primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in
camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non
notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo
comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di
ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso
per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un
Ric. 2013 n. 06928 sez. MT – ud. 09-10-2014
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l’Avvocatura Generale dello Stato, infatti, non ha depositato – né nelle forme

termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione
della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore
del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di
consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis
cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto,

richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo
quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982.”)

Non vi è luogo a regolazione di spese, non essendosi costituito l’ intimato.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 9 ottobre 2014

Il Cons. estensore

Il Pres ente

offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel

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