Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10162 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. II, 09/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 09/05/2011), n.10162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N., S.A., S.G.,

S.C., S.A.M., S.A.,

S.S., S.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 6, presso lo studio dell’avvocato CALISSE

MARIA, rappresentati e difesi dagli avvocati FRACASSI GAETANO,

BUCCINI DOMENICO;

– ricorrenti –

contro

D.C.M. C.F. (OMISSIS), S.B. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO

CONTI ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS STEFANIA

C/O ST D’URBANO, rappresentati e difesi dall’avvocato PASANISI

GIOVANNI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 966/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 1990, S.D. e I.N. esponevano di aver appreso in tempi recenti che D.C.M. e S. B. avevano ottenuto decreto del Pretore de L’Aquila con cui il fondo descritto in citazione era stato volturato a loro nome; che il fondo stesso era di loro proprietà e che pertanto il decreto de quo doveva essere revocato con riconoscimento della loro piena proprietà sul bene e quindi convenivano i predetti di fronte al tribunale de L’Aquila onde ottenere declaratoria in tal senso; i convenuti, costituitisi, dichiaravano di possedere il fondo da oltre un ventennio e di avervi costruito un fabbricato fin dal 1968 e chiedevano in via riconvenzionale declaratoria di avvenuto acquisto del fondo de quo per intervenuta usucapione.

Con sentenza del 1997, l’adito Tribunale accoglieva la domanda attorea e respingeva la riconvenzionale, regolando le spese; D. C. e S. proponevano impugnazione avverso tale sentenza e resistevano le controparti. Con sentenza in data 5.7/23.11.2004, la Corte di appello de L’Aquila in accoglimento del gravame, rigettava la domanda attorea ed accoglieva la riconvenzionale, regolando le spese.

Osservava la Corte distrettuale che il Ctu aveva chiarito l’epoca di costruzione del fabbricato, mentre già in prime cure le deposizioni testimoniali avevano chiarito che il fabbricato era stato iniziato nel 1967: la data dell’accatastamento ben poteva essere successiva alla costruzione ed il fabbricato de quo ben poteva essere stato realizzato in difetto dell’intesa con il Ministero dei lavori pubblici, e che il possesso utile ai fini dell’usucapione presupponeva solo la volontà di comportarsi uti dominus. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di due motivi, I.N., A., A., A.M., A., C. e S.S.; resistono con controricorso D. C.M. e S.B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che non risulta in alcun modo chiarito a quale titolo i ricorrenti S. propongano ricorso avverso la sentenza della Corte di appello de L’Aquila; non essendo stata avanzata alcuna eccezione al riguardo dalle controparti, può arguirsi che costoro siano eredi di S.D., presumibilmente nelle more deceduto; peraltro, tale questione non forma oggetto di rilievo alcuno da parte dei controricorrenti, per cui la stessa può ritenersi superata in ragione della completa acquiescenza di controparte al riguardo.

Sempre in via preliminare, devesi rilevare come il ricorso sia del tutto carente della esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n 3, atteso che ci si limita ad indicare la sentenza impugnata ed i motivi per cui la stessa meriterebbe censura.

Ai fini della sussistenza di detto requisito, è necessario, ai fini dell’autosufficienza del ricorso che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della causa, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti od atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata,, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata ed i motivi delle doglianze prospettate (v., da ultimo, Cass. 12.6.2008, n 15808; tale indirizzo, cui si presta convinta adesione,risulta peraltro consolidato).

La invero sconcertante esposizione contenuta in ricorso non consente, neppure facendo riferimento alle argomentazioni che sostengono i motivi di ricorso, di cui è finanche arduo individuare la specificità, di avere un quadro compiuto del fatto che è alla base della presente vicenda, e neppure delle vicende pregresse che hanno portato alla controversia che ne occupa e tantomeno dell’iter processuale che ne è seguito: trattasi quindi di una carenza assoluta della ricostruzione della vicenda sottoposta all’esame di questa Corte, che lascia vistose carenze espositive, financo circa presunti rapporti di parentela esistenti (?) tra le parti, che, ipoteticamente, potrebbero non essere privi di valenza ai fini di un preciso inquadramento della questione. A fronte di una carenza tanto grave e palese, questa Corte non può che ravvisare violazione del dettato dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, ed applicare la sanzione dell’inammissibilità, al riguardo normativamente prevista, al ricorso in esame.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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