Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10161 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 28/05/2020), n.10161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19322/13 R.G. proposto da:

G.A., rappresentato e difeso da se medesimo, con

domicilio eletto presso lo studio in Milano, via Capranica, n. 14;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 7/18/13 depositata in data 15 gennaio 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2020 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti di G.A. avendo accertato, per l’anno 2003, l’omessa dichiarazione di redditi derivanti dal contratto di locazione di immobile, stipulato in data 1 ottobre 2002, che avrebbero dovuto concorrere a formare il reddito complessivo ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 23.

Il contribuente presentava all’Agenzia delle entrate istanza di autotutela al fine di dimostrare di non essere proprietario dell’immobile e successivamente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione provinciale, la quale, su richiesta dell’Ufficio, dichiarava cessata la materia del contendere; avverso tale decisione proponeva appello il contribuente, chiedendo, in via preliminare, la riunione del ricorso ad altri pendenti aventi ad oggetto ulteriori atti impositivi scaturiti dal medesimo accertamento e, nel merito, insisteva per l’annullamento della declaratoria di cessazione della materia del contendere, mancando la preventiva accettazione della rinuncia agli atti dell’Ufficio; asseriva di non essere titolare di reddito da sublocazione, perchè già conduttore dell’immobile adibito a studio professionale, di proprietà di C.D., e di avere stipulato contratto di sublocazione di porzione del medesimo immobile con D.D.R.G., che si era impegnato a corrispondere il 33 per cento di quanto dovuto al proprietario a titolo di canoni e spese condominiali.

La Commissione regionale rigettava l’appello, osservando che il contribuente avrebbe dovuto far stipulare il contratto direttamente tra il proprietario dell’immobile e D.D.R.G., evitando in tal modo l’accertamento fiscale, oppure avrebbe dovuto imputare al proprio reddito l’importo del canone di sublocazione pattuito; al fine di dimostrare la sua buona fede avrebbe dovuto produrre documentazione fiscale o bancaria attestante il versamento al proprietario dell’immobile del canone di sublocazione ricevuto, ma tale prova non era stata offerta. Quanto al rilievo concernente l’adesione alla “rinuncia”, sottolineava che non si trattava di rinuncia in senso stretto che doveva essere accompagnata dall’accettazione della controparte, ma di esercizio del potere di autotutela amministrativa che non aveva bisogno del consenso della parte che se ne avvantaggiava. Confermava quindi la compensazione delle spese di lite, in presenza di uno sgravio totale dell’atto avverso il quale era stato proposto ricorso, risultando soddisfatte sia le esigenze dell’Ufficio che aveva eliminato un atto viziato, sia quelle del contribuente che aveva visto riconosciuta la fondatezza delle argomentazioni svolte.

Ricorre per la cassazione della sentenza d’appello G.A., con due motivi.

L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il contribuente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. e del D.L. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3, con riguardo al capo della decisione impugnata con il quale è stata confermata la compensazione delle spese di lite. Sostiene che consentire all’Ufficio, in pendenza di causa, l’annullamento di un atto viziato derivante da negligenza di un suo funzionario, senza sopportare alcuna spesa, implica violazione dell’esercizio, da parte del contribuente, del diritto alla tutela gurisdizionale, oltre che violazione del principio del buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), che dovrebbe quanto meno rispondere in sede processuale sotto il profilo delle spese di lite.

2. Il motivo è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19947 del 21/9/2010; Cass. n. 9174 del 21/4/2011; Cass. n. 3950 del 14/2/2017), in tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 46, comma 1, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi del medesimo decreto, art. 15, comma 1, purchè intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dall’articolo citato, comma 3, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005.

Si è, in particolare, precisato che “non può, sic et simpliciter, correlarsi alla cessazione della materia del contendere la compensazione delle spese, soluzione esegetica certamente non improntata ad un’ottica adeguatrice ai principi costituzionali di ragionevolezza, di trattamento privilegiato per la parte pubblica privo di obiettiva giustificazione, di parità delle armi e del “giusto processo”. Pertanto, anche nel contesto dell’auspicata (e sempre da rivalutare) equiparazione dei due tipi di processo, deve farsi ricorso alla regola, ampliamente conclamata nel processo civile ordinario, della “soccombenza virtuale”…” (Cass. n. 1230 del 19/1/2007).

Infatti, la soccombenza, costituendo applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che con il suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo, prescinde dalle ragioni, di merito o processuali, che l’abbiano determinata (Cass. n. 19456 del 15/7/2008) ed impone, quindi, di verificare quale sarebbe stato l’esito finale del giudizio ove non fosse intervenuto l’annullamento dell’atto impugnato in sede di autotutela.

Nel caso di specie, la sentenza gravata si è discostata dai suddetti principi, perchè ha ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite senza motivare in alcun modo la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la deroga al principio di soccombenza (Cass. Sez. U, n. 2572 del 22/2/2012), essendosi limitata ad affermare che “…in presenza di un avvenuto sgravio totale operato dall’Ufficio di un atto avverso il quale era stato proposto ricorso perchè fosse annullato e che, una volta reso nullo, per questo, non è più giuridicamente esistente, è consuetudine giuridica compensare le spese tra le parti con la motivazione di ritenere soddisfatte così le istanze sia dell’Ufficio che ha eliminato un atto viziato anche sulla scorta delle eccezioni sollevate dalla controparte e di quest’ultima che, con l’annullamento dell’atto, si è vista riconosciuta la fondatezza delle sue argomentazioni”. La decisione impugnata va, pertanto, sul punto cassata.

3. Con il secondo motivo il contribuente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), facendo rilevare che la decisione impugnata avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere che egli non era proprietario dell’immobile – circostanza desumibile dai documenti prodotti con l’istanza di autotutela (contratto di locazione, contratto di sublocazione) – e non sconfinare sulla questione del riaddebito delle spese di sublocazione, oggetto di nuovo e diverso accertamento.

4. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente, pur facendo riferimento, in ricorso, ai documenti prodotti con l’istanza di autotutela a dimostrazione della circostanza di non essere dante causa del contratto di locazione, ha omesso di ritrascrivere il contenuto di detti documenti o comunque di riportare stralci delle parti rilevanti di essi al fine di consentire a questa Corte di verificare la esistenza del vizio di legittimità denunciato che, per effetto della nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, impone di circoscrivere il controllo al solo omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata (Cass. n. 23940 del 12/10/2017).

5. In conclusione, va accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione regionale competente per nuovo esame in ordine alla censura accolta, trattandosi di attività presupponente un accertamento in fatto devoluto al giudice di merito, oltre che per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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