Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10161 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/04/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 16/04/2021), n.10161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15894-2017 proposto da:

NAVISARDA – COMPAGNIA MARITTIMA E MERCANTILE S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA SERRA;

– ricorrente –

contro

D.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARRIGO

BOITO N. 31, presso lo studio dell’Avvocato MARTA ELENA ANGELA DIAZ,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO NATALE

DIAZ;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 15/03/2017 R.G.N.

170/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– con sentenza in data 15 marzo 2017, la Corte d’Appello di Sassari, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Navisarda Compagnia Marittima e mercantile s.r.l., al pagamento, in favore dell’appellante D.M.P., della somma di Euro 91.006,75 oltre interessi legali a titolo indennizzo ex art. 2041 c.c. per il periodo dal 1999 al 2008 nonchè della ulteriore somma di Euro 10.833,00 per differenze retributive in ordine al periodo dal 18 aprile 2009 al 9 giugno 2011;

– in particolare, la Corte ha ritenuto che correttamente dovesse riconoscersi alla ricorrente l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento della società non ricorrendo i presupposti dell’impresa familiare come dedotti in ricorso ma risultando comprovato, in base all’istruttoria esperita, il godimento, da parte della società stessa, dell’attività svolta dall’appellante nonchè dell’arricchimento conseguente;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso la Navisarda s.r.l., affidandolo a tre motivi;

– resiste, con controricorso assistito da memoria, D.M.P..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

– con il secondo motivo si censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 329 e 346 c.p.c.;

– con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, dell’art. 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;

– il primo motivo, è infondato;

– va premesso che, come conferma consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le più recenti Cass. n. 11303 del 12/06/2020), l’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa;

– presupposto per proporre l’azione de qua è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un’azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie, determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall’arricchito (sul, punto, Cass. n. 843 del 17/01/2020);

– orbene, non v’è dubbio che la residualità che contraddistingue l’azione ne postuli l’inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l’arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito (cfr., Cass. n. 29988 del 20/11/2018);

– nel caso di specie, correttamente inquadrando la fattispecie concreta nell’ambito di quella legale, il giudice di secondo grado ha escluso la configurabilità in astratto dell’azione intentata ex art. 230 bis c.c., in considerazione dell’incompatibilità strutturale e normativa fra l’esercizio dell’impresa familiare e lo svolgimento di attività imprenditoriale nella forma della società di capitali;

– sul punto, le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che l’esercizio dell’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria attesa non solo l’assenza nell’art. 230 bis c.c. di ogni previsione in tal senso, ma, soprattutto, l’irriducibilità ad una qualsiasi tipologia societaria della specifica regolamentazione, patrimoniale, ivi prevista in ordine alla partecipazione del familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonchè agli incrementi dell’azienda, che sono determinati in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e non alla quota di partecipazione, ponendosi altresì il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socio in conflitto con le regole imperative del sistema societario;

– tale soluzione, inoltre, è coerente con una interpretazione teleologica della norma – introdotta dalla riforma del diritto di famiglia con una norma di chiusura della disciplina dei rapporti patrimoniali (L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 89) – che, come si evince dall'”incipit” dell’art. 230 bis c.c. (“salvo sia configurabile un diverso rapporto”), prefigura l’istituto dell’impresa familiare come autonomo, di carattere speciale (ma non eccezionale) e di natura residuale rispetto ad ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile (SU n. 23676 del 06/11/2014);

– esclusa, quindi, anche in astratto la configurabilità di una impresa familiare,1 la Corte ha correttamente ritenuto percorribile l’unica strada, invocata da parte ricorrente, dell’ingiustificato arricchimento, in ragione della estrema residualità della stessa e correttamente ha consentito l’esperimento dell’attività istruttoria al riguardo;

– dall’esame delle stesse deduzioni contenute nell’atto deve escludersi, infatti, che potesse ipotizzarsi, pur in astratto, la configurabilità di una fattispecie riconducibile nell’ambito del contratto di lavoro subordinato, non avendo mai parte ricorrente allegato alcuno degli indici rivelatori tipici di tale ipotesi legale (assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, rispetto degli orari lavorativi, ecc., sul punto, fra le più recenti, Cass. n. 8444 del 04/05/2020) ed avendo, invece, insistito sul carattere “collaborativo” dell’attività prestata nonchè sull’autonomia nella gestione dell’organizzazione;

– la Corte ha dato conto, in base alle dichiarazioni testimoniali raccolte, della preparazione dei locali prima dell’apertura stagionale, dell’approvvigionamento tramite i fornitori, dell’accoglienza dei turisti che giungevano nella Cala dalla barca delle grotte, condotta dal padre (che neanche scendeva dalla barca) e, soprattutto, della circostanza secondo cui, durante la ristrutturazione del bar, intervenuta nel 2008, la D. si sarebbe occupata direttamente e personalmente dei lavori senza rapportarsi con nessuno (teste B.);

– alla luce delle suesposte considerazioni, ogni diversa valutazione da parte di questa Corte si tradurrebbe in una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità;

– del tutto infondato deve, poi essere ritenuto il secondo motivo di ricorso fondato sulla eccepita inammissibilità della prova sull’attività lavorativa svolta per non avere la appellante reiterato le conclusioni istruttorie in primo grado;

– correttamente la Corte d’appello ha evidenziato come l’udienza di discussione nel rito del lavoro sia unica sebbene si svolga in più sedute, non essendo prevista la “precisazione delle conclusioni” vigente nel rito civile e come le conclusioni siano sempre quelle rassegnate nel ricorso introduttivo, salva eventuale modifica o rinunzia, talchè non occorre alcuna reiterazione, neppure delle istanze istruttorie peraltro, nel caso di specie, correttamente riproposte nell’atto di appello;

– passando ad esaminare il terzo motivo, va premesso che per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018; Cass. n. 14784 del 2015), il ricorso per cassazione deve, come noto, contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo preciso in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione;

– nel caso di specie, parte ricorrente avrebbe dovuto riprodurre il ricorso introduttivo di primo grado o consentirne comunque l’individuazione per poter contrastare la conclusione della Corte d’appello che ha ritenuto congruamente allegate le circostanze poste a fondamento della domanda di pagamento delle differenze retributive per il periodo 2009/2011 inerenti il diverso inquadramento concludendo, altresì, non solo che i diversi profili erano entrambi indicati in ricorso, ma anche che pur non essendo riportate per esteso le declaratorie, esse erano comunque contenute nel contratto collettivo allegato al ricorso;

– va poi rilevato che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960);

– relativamente, infine, alla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., va rilevato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Sez. III, n. 15107/2013) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 7000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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