Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10161 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10161 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 9291-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA – Società con unico azionista,
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Enel SpA, nella
qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona
del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO ELETTRICO
S.P.A 09633951000 – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 09/05/2014

- ricorrenti contro
MASTROFRANCESCO PASQUALE;
– intimato –

– Sezione Distaccata di AIROLA, depositata il 31/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 838 depositata il 31.10.2011 in causa n. 702/10 r.g.
il tribunale di Benevento – sezione distaccata di Airola rigettò l’appello
proposto da Enel Distribuzione S.p.A. avverso la sentenza del giudice
di pace di S. Agata dei Goti che l’aveva condannata a risarcire a
Pasquale Mastrofrancesco il danno da inadempimento del contratto di
somministrazione di energia elettrica, ravvisato nell’inottemperanza al
provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas
che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di predisporre una
modalità gratuita di pagamento dell’energia, in tal senso ritenuto
integrato – ex art. 1339 cod. civ. – il contratto di somministrazione,
nonché di fornire al riguardo adeguata informazione.
Avverso tale sentenza Enel Servizio Elettrico s.p.a., nella duplice e
distinta qualità di procuratore speciale di Enel Distribuzione S.p.A. e di
beneficiaria di ramo di azienda di Enel Distribuzione spa, ha proposto
ricorso per cassazione affidato a sei motivi e spedito per la notifica il
5.4.12; controparte, dal canto suo, non ha espletato attività difensiva.
Motivi della decisione
2. La ricorrente denuncia: con un primo gruppo di motivi (il primo, di
violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge 14 novembre 1995, n.
Ric. 2012 n. 09291 sez. M3 – ud. 09-04-2014
-2-

avverso la sentenza n. 838/2011 del TRIBUNALE di BENEVENTO

481; il secondo, di difetto di motivazione; il terzo, di violazione e falsa
applicazione dell’art. 1339 cod. civ. e vizio motivazionale; il quarto, di
insufficienza di motivazione), l’erroneità della tesi, seguita dai giudici di
merito, circa l’astratta idoneità di una delibera AEEG ad integrare la
regolamentazione negoziale tra erogatore e cliente e, comunque, della

in grado di produrre detto effetto; con un quinto motivo, di violazione
e falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ., 40 e 41 cod. pen.,
1223, 1175 e 1375 cod. civ., l’insussistenza di interesse ad agire per la
non configurabilità di un apprezzabile danno patrimoniale e comunque
un abuso del diritto, in violazione dell’obbligo di buona fede; con un
ultimo motivo (il sesto, ai sensi dei nn. 3 e 4 dell’art. 360 cod. proc.
civ.), l’illegittimità dell’ultrapetizione consistente nell’accoglimento
della domanda anche sotto il profilo della mai dedotta violazione di un
obbligo di informazione da parte di essa ricorrente, richiamando
comunque pure, sul merito della specifica questione, Cass. 17786/11.
3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
3.1. Questa Corte si è ripetutamente pronunciata sui temi oggetto del
presente ricorso, affermando (tra le numerosissime, v.: Cass. 27 luglio
2011, n. 16401; tra le altre, v.: Cass., ord. 12 dicembre 2011, n. 26610;
Cass. 20 dicembre 2011, n. 27818; Cass., ord. 7 febbraio 2012, n. 1734;
Cass. 22 novembre 2012, n. 20691; Cass., ord. 25 febbraio 2013, n.
4690; Cass. 21 ottobre 2013, n. 23866) che:
– il potere normativo secondario (o, altrimenti, il potere di emanazione
di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.
481, art. 2, comma 12, lett. h), si può concretare anche nella previsione
di prescrizioni specifiche, che non lascino al destinatario margini di
scelta sul quando e sul quomodo, le quali, tramite l’integrazione del
Ric. 2012 n. 09291 sez. M3 – ud. 09-04-2014
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sussistenza, nella fattispecie, di una delibera sufficientemente specifica

regolamento di servizio, di cui al comma 31 dello stesso art. 2 citato,
possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., il
contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in via
derogatoria delle norme di legge, ma alla duplice condizione che queste
ultime siano meramente dispositive – e, dunque, derogabili dalle stesse

dell’interesse dell’utente o consumatore, restando invece esclusa – salvo
che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad
efficacia diretta non la consenta – la deroga a norme di legge di
contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore
dell’utente e consumatore;
– pertanto, la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della Delibera
dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 non ha comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca
della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai
sensi dell’art. 1339 cod. civ., sicché l’azione di responsabilità per
inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di
fondamento, perché basata su una clausola contrattuale inesistente,
siccome non introdotta nel contratto di utenza;
– inoltre, anche il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione
è infondato: essendo evidente che, se la delibera non ha integrato il
contratto per la sua indetemiinatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non
poteva neppure essere insorto.
3.2. Il Collegio condivide in pieno tale orientamento e ritiene doveroso
assicurarvi continuità, con la conseguente necessità di accogliere il
ricorso, sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi
quattro motivi — assorbiti gli altri, anch’essi complessivamente ed
unitariamente considerati — e la sentenza è cassata.

Ric. 2012 n. 09291 sez. M3 – ud. 09-04-2014
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parti – e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela

4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio,
potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono
accertamenti di fatto per ritenere che la domanda proposta dall’utente
debba essere rigettata: al riguardo, prospettandosi l’infondatezza della

inadempimento dell’obbligo di informazione, la domanda originaria
può senz’altro essere rigettata, per quanto argomentato sopra al punto
3.1; ma le spese delle fasi di merito, sulle quali occorre qui provvedere,
possono essere integralmente compensate, poiché è notorio che nella
giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della
norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza e
si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione i primi quattro motivi di
ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in
relazione; decidendo la causa nel merito, accoglie l’appello e rigetta la
domanda della parte intimata; compensa le spese dei gradi di merito;
condanna la parte intimata al pagamento, in favore delle ricorrenti, in
pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in C 600,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte suprema di cassazione, addì 9 aprile 2014.

domanda anche per il profilo ulteriore inerente il preteso

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