Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10160 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. II, 09/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 09/05/2011), n.10160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MIN ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LIGURIA ASSIC SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LORENZO

MAGALOTTI 15, presso lo studio dell’avvocato MIOLI BARBARA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARDIZZONE DARIO,

CORIELLI ELENA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1020/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinte sentenze depositate in cancelleria il 15 ottobre 1994 il Pretore di Bergamo respinse le opposizioni proposte dalla s.p.a.

Liguria società di assicurazioni e da quattordici suoi amministratori avverso le ordinanze ingiunzioni emesse il 9 settembre 1993 dal direttore dell’Ufficio provinciale industria commercio e artigianato di Bergamo, sulla scorta di verbali di accertamento relativi all’abusiva stipulazione di polizze in un ramo non compreso nell’autorizzazione rilasciata alla società.

Adita separatamente dai soccombenti, questa Corte accolse i ricorsi degli amministratori; rigettò invece quello della Liguria.

Quest’ultima, essendo stati iscritti a ruolo nei suoi confronti gli importi in questione, citò davanti al Tribunale di Brescia lo stesso ufficio e il Ministero delle finanze, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l’infondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti.

La domanda fu accolta, con sentenza del 9 febbraio 2001.

Impugnata dal Ministero dell’economia e delle finanze, dal Ministero delle attività produttive e dall’Agenzia delle entrate, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Brescia, che con sentenza del 18 dicembre 2004, previa affermazione dell’estraneità al giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate, ha dichiarato cessata la materia del contendere, in seguito al pagamento di un quarto della somma in contestazione, effettuato il 16 aprile 2003 dalla s.p.a. Liguria società di assicurazioni ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12.

Contro tale sentenza il Ministero delle attività produttive ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. La s.p.a.

Liguria società di assicurazioni si è costituita con controricorso e ha presentato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso il Ministero delle attività produttive deduce che erroneamente la Corte d’appello di Brescia ha ritenuto applicabili, nella specie, le norme in materia di “rottamazione dei ruoli”, le quali attengono ai soli crediti erariali aventi carattere fiscale, anche se non strettamente tributario, mentre quello oggetto della causa riguarda il diverso campo della riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative.

L’assunto va disatteso, poichè contrasta con il tenore della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, modificato dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5 bis, convertito con L. 21 febbraio 2003, n. 27 (che ammette a definizione “i carichi di ruolo pregressi” mediante “il pagamento di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo”), come interpretato autenticamente dal D.L. 24 giugno 2003, n. 143, art. 1, comma 2 nonies, convertito con L. 1 agosto 2003, n. 212 (secondo cui “ai fini della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12 e successive modificazioni, per ruoli emessi da uffici statali si intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che non tributaria”). La disposizione non contiene quindi la distinzione, prospettata dal ricorrente nell’ambito delle entrate “non tributarie”, tra le “fiscali” e le “non fiscali”, ma estende a tutte il benefcio di cui si tratta.

In questo senso si è orientata Cass. s.u. 30 giugno 2009 n. 15242 (con riguardo alla ripetizione di contributi indebitamente percepiti per danni conseguenti ad eventi sismici), come già Cass. sez. 2^ 24 aprile 2009 n. 9825 (relativa proprio a somme dovute come sanzioni amministrative pecuniarie). Da questo indirizzo non vi è ragione di discostarsi, stante la sua coerenza con la lettera e con lo scopo delle norme di cui si tratta, che si riferiscono alla generalità degli importi iscritti a ruolo, per assicurarne e accelerarne la riscossione, anche se in misura ridotta.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti per giusti motivi, poichè i principi di cui è stata fatta applicazione sono stati enunciati nella giurisprudenza di legittimità dopo che il ricorso era stato proposto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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