Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1016 del 21/01/2010

Cassazione civile sez. II, 21/01/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 21/01/2010), n.1016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5675-2005 proposto da:

PROVINCIA GENOVA, in persona del Presidente e legale rappresentante

Dott. R.A., pro tempore elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato CAPPELLO RICCARDO,

rappresentato e difeso presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI

GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANETTI ROBERTO; dall’avvocato MARCHETTI GRAZIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2005 del GIUDICE DI PACE di SESTRI PONENTE,

depositata il 11/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato PAFUNDI Gabriele, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22 del 30.10.04 al Giudice di Pace di Sestri Ponente S.A. impugnò un verbale, redatto in data 27.9.04 dalla Polizia Provinciale di Genova, con il quale gli era stata contestata la violazione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14, comma 1, art. 46, commi 1 e 3 e art. 50, comma 1, per abbandono di rifiuto speciale (nella specie costituito da un’autovettura sinistrata, fuori uso), contestando la configurabilità degli estremi dell’illecito ascrittogli.

La Provincia di Genova, costituitasi a mezzo di un proprio funzionario, resistette all’opposizione, eccependo preliminarmente l'”incompetenza per materia” del giudice adito.

Con sentenza del 29.12.04, pubblicata l’11.1.05, il Giudice di Pace suddetto, disattesa la suesposta eccezione (sull’assunto che nella specie non sarebbe venuta in considerazione la “normativa di tutela ambientale”, devoluta alla cognizione del Tribunale, bensì “la normativa che rientra nella conoscenza del Giudice di Pace relativa ai ricorsi in materia amministrativa”), accolse l’opposizione (ritenendo che il veicolo, per l’identificabilità del proprietario attraverso la targa, non potesse considerarsi un rifiuto), conseguentemente annullando il verbale e condannando la resistente amministrazione alle spese del giudizio.

Contro tale sentenza la Provincia di Genova ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito lo S. con controricorso. Vi è memoria per la ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e 22, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 55 e art. 100 c.p.c.”, per non avere il Giudice di Pace rilevato la radicale inammissibilità del ricorso, proposto contro un verbale di accertamento dell’illecito, atto di per sè non impugnabile, in quanto propedeutico alla non ancora emessa ordinanza – ingiunzione, avverso la quale soltanto avrebbe potuto proporsi l’opposizione.

Con il secondo e subordinato motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, lett. d) e art. 5 c.p.c., per avere il giudice adito erroneamente affermato la propria competenza, senza tener conto che la materia dell’opposizione, così come dedotto, atteneva alla tutela ambientale.

Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, pregiudiziale ed assorbente rispetto a quello successivo, in quanto evidenziante la radicale carenza di un presupposto processuale di ammissibilità del giudizio di merito.

Premesso che il processo impugnatorio disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e segg. non ha per oggetto qualsiasi atto del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui ai precedenti articoli, ma soltanto le ordinanze – ingiunzioni emesse ai sensi dell’art. 18, a conclusione dello stesso, dall’autorità competente all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, mentre l’estensione della facoltà di impugnazione davanti al giudice ordinario, secondo il rito sopra citato, ad atti amministrativi diversi, ancorchè connessi all’accertamento di illeciti amministrativi (come nel caso dei verbali di accertamento di infrazioni stradali, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ex art. 204 bis), costituiscono ipotesi eccezionali, non derivanti dall’ applicazione di un principio generale, nè suscettibili di applicazione analogica, deve ribadirsi il principio, già più volte affermato da questa Corte (v. tra le altre e più recenti, Cass. 2A n. 1296/07, 14024/08), che in mancanza di espresse disposizioni in tal senso (e tali non si rinvengono nella normativa di riferimento, costituita dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. modd., in materia di rifiuti), il processo verbale di contestazione dell’illecito amministrativo non costituisce atto di per sè suscettibile di diretta impugnazione davanti all’autorità giudiziaria.

Tale atto, infatti, costituisce solo il punto di partenza del procedimento sanzionatorio amministrativo, con il quale l’accertamento dell’illecito viene contestato al ritenuto trasgressore, e non essendo di per sè idoneo a consentire (come nella particolare ipotesi cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 203, u.c., in materia stradale) la riscossione coattiva dell’importo della sanzionerei caso di mancato esercizio della facoltà di pagamento in misura ridotta di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 16, dovendo comunque la pretesa sanzionatoria essere trasfusa nel provvedimento terminale, costituito dall’ordinanza – ingiunzione, non da accesso, come ha erroneamente ritenuto il giudice di merito, ad immediata impugnativa giurisdizionale.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la conseguente diretta pronunzia in questa sede ex art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., non essendo necessari altri accertamenti di merito, dell’inammissibilità dell’opposizione.

Le spese dell’intero processo, in ambo i gradi, possono essere totalmente compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c. tenuto conto che il presente giudizio è stato determinato da un evidente errore del Giudice di Pace e che in sede di merito la resistente amministrazione non si avvalse di difesa tecnica, risultando rappresentata da un proprio funzionario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, pronunziando nel merito dichiara inammissibile l’opposizione. Dichiara totalmente compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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