Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1016 del 20/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1016 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 22524-2011 proposto da:
KRAKOM ADVIES BV 94020970268 – quale società incorporante
per atto di fusione la NAOS SPA, in persona dell’amministratore
unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 7 – int. 7,
presso lo studio dell’avvocato IANNUCCILLI PASQUALE, che la
rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELA

Data pubblicazione: 20/01/2014

ANZIANO, DE RUVO GAETANO, giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2689/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 27.5.2010, depositata il 21/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per il controricorrente l’Avvocato Daniela Anziano che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che si riporta alla relazione scritta.

r
Ric. 2011 n. 22524 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

R.g.n. 22524-11 (c.c. 7.11.2013)

Ritenuto quanto segue:
§1. La Krakom Advies B.V., quale incorporante della Naos s.p.a. ha proposto ricorso
per cassazione contro l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avverso la sentenza del
21 giugno 2010, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha provveduto nel giudizio di
rinvio disposto nella controversia inter partes dalla sentenza della Corte di cassazione n.
7477 del 2005.
§2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’I.N.P.S.

§3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis
c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati
delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Parte ricorrene ha depositato memoria.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti
considerazioni:
§3. Il ricorso si presta ad essere trattato in camera di consiglio con il
procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare inammissibile per inosservanza
del requisito di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c., relativo all’esposizione sommaria dei fatti della
causa.
§3.1. La struttura del ricorso si articola, infatti, dalla pagina due alla pagina
ventinove, sotto la rubrica “fatto nonché ricostruzione e richiami delle pregresse fasi
processuali, dapprima con l’integrale riproduzione dello “svolgimento del processo” della
sentenza impugnata, quindi con la riproduzione di un non meglio specificato altro atto
processuale, di seguito con quella dei suoi motivi della decisione, ed ancora con la sentenza
di questa Corte dispositiva del rinvio, del ricorso per cassazione a suo tempo notificato
dalla allora Naos, del suo atto di appello, della comparsa conclusionale del giudizio di
appello, della replica della Naos nel detto giudizio ed in fine dell’atto di citazione in
riassunzione del giudizio di rinvio.
La riproduzione di tali atti, che avviene con caratteri più piccoli di quelli usati nelle
brevi parti di raccordo (sì che le pagine riproduttive constano di ben sessantadue righe) e
successivamente nella esposizione dei due congiunti motivi, uno di violazione di norma di
diritto e l’altro ai sensi del n. 5 del’art. 360 c.p.c., viene espressamente giustificata dalla
ricorrente con la pretesa necessità di osservare il principio di autosufficienza
dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione.

3
Est. Cons. Raffaele Frasca

R.g.n. 22524-11 (c.c. 7.11.2013)

§3.2. Ora, anche recentemente, nel solco di una consolidata pregressa giurisprudenza,
simili forme di adempimento dell’onere di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c. sono state ritenute
inidonee allo scopo da Cass. sez. un. n. 5698 del 2012, secondo la quale <>.
In base a tale principio di diritto (le cui implicazioni sono state ulteriormente ribadite
da numerose decisioni successive, come ad esempio, da ultimo, Cass. (ord.) n. 593 del
2013), il ricorso appare inammissibile.
Né la sanzione di inammissibilità parrebbe evitabile adducendosi, come ha fatto la
ricorrente, che le riproduzioni sarebbero state funzionali all’osservanza del principio di
autosufficienza, atteso che tale principio, che ormai ha il precipitato normativo nella norma
dell’art. 366 n. 6 c.p.c. concerne il ricorso per cassazione quanto alla parte in cui vengono
argomentati i motivi e nemmeno esige riproduzioni integrali di documenti ed atti, bensì
solo riproduzioni dirette delle parti di essi funzionali all’illustrazione di quanto sorregge il
motivo, oltre che l’indicazione di dove l’atto o il documento si trova, oppure anche, ferma
tale indicazione, una riproduzione indiretta, con la precisazione della parte del documento o
dell’atto, in cui essa troverebbe corrispondenza.
Le riproduzioni effettuate sono state nella specie inserite nella parte del ricorso che
avrebbe dovuto identificare il fatto sostanziale e processuale e sono del tutto ultronee ed
inidonee allo scopo secondo i principi della ricordata giurisprudenza avallata dalle Sezioni
Unite, sì da risolversi nell’assoluta impossibilità di chi legge il ricorso di percepirlo se non
tramite l’integrale e defatigatoria (per una Corte di cassazione investita della notoria mole
di ricorsi civili) lettura.>>.
§2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non
sono in alcun modo superate da quanto si argomenta nella memoria di parte ricorrente.
Invero, l’argomentazione che in definitiva si svolge nella memoria, dopo avere
ripercorso la struttura del ricorso, è nel senso che la riproduzione degli atti segnalata nella
relazione sarebbe servita allo scrutinio del motivo, ma in tal modo si mostra di non
comprendere che quanto funzionale all’illustrazione del motivo si colloca, nella struttura
4
Est. Cons. Raffaele Frasca

R.g.n. 22524-11 (c.c. 7.11.2013)

del ricorso, all’interno della parte in cui il ricorrente in cassazione, dopo avere dato conto
dell’esposizione sommaria del fatto sostanziale e processuale, appunto illustra i motivi
parametrandoli ai documenti ed agli atti processuali su cui sono fondati e ciò in
ottemperanza al requisito di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c.
Prima di esaminare i motivi la Corte di cassazione dev’essere, invece, messa in
grado, attraverso una riassuntiva esposizione di percepire sia l’origine sostanziale della
vicenda di cui è processo, sia il suo dipanarsi nello svolgimento dei gradi di merito, in

modo da poter poi procedere allo scrutinio dei motivi con i dati indispensabili per valutare
se, in relazione all’atteggiarsi della detta vicenda ed allo svolgimento processuale i motivi
sono deducibili e pertinenti, valutazione che è possibile solo se chi li esamina è stato messo
al corrente della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e non, come
invece, opina parte ricorrente, nei limiti di quanto, secondo la prospettazione del motivo,
fonda il motivo. Infatti, la sola percezione di quella parte dello svolgimento processuale
funzionale alla prospettazione del motivo potrebbe, se non esaminata al lume di una previa
percezione del fatto sostanziale e processuale nella sua interezza, risultare inidonea a
consentire alla Corte di apprezzare se, in relazione a detto fatto, il motivo ha possibilità di
essere dedotto in Cassazione.
D’altro canto, allorquando il ricorrente in cassazione rediga il ricorso in modi simili a
quello che presenta il ricorso in esame, cioè ritenendo di assolvere al requisito di cui
all’art. 366 n. 3 c.p.c. tramite la riproduzione di una congerie di atti, poiché è egli stesso
che ha indicato alla Corte la modalità di assolvimento dell’onere di enunciare detto
requisito, resta preclusa la possibilità di procedere alla lettura dei motivi per valutare se da
essi, in ipotesi emerga l’esposizione del fatto per quanto necessario al loro esame.
Lo hanno rilevato le stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 5698 del 2012, quando
hanno scritto che <>: è palese che il riferimento alla mancanza
di una parte dedicata formalmente all’esposizione sommaria del fatto, sottende che le
Sezioni Unite hanno inteso limitare la possibilità di ricercare l’esposizione del fatto nei
motivi al solo caso in cui tale parte formale non vi sia e non estenderla al caso di
esposizione formalmente presente ma con la tecnica dell’assemblaggio o della
riproduzione degli atti.

5
Est. Cons. Raffaele Frasca

R.g.n. 22524-11 (c.c. 7.11.2013)

Non è senza rilievo, d’altronde, che un criterio come quello predicato dalla
ricorrente, cioè che di fronte ad un’esposizione assemblata o riproduttiva comunque si
debba procedere alla lettura dei motivi per vedere se in essi si coglie l’esposizione del
fatto, comporterebbe un dispendio di energie e di tempo da parte della Corte di cassazione
e ciò per un atteggiamento del ricorrente di mancato rispetto del modello legale del ricorso
che non è frutto di particolare rigore formalistico o di prescrizione legislativa
eccessivamente rigorosa, sì da poter incidere, anche nell’ottica della CEDU, sull’effettività

del rimedio del ricorso per cassazione, una volta ammesso dall’ordinamento, ma
semplicemente di una scelta che in modo palese contraddice una prescrizione legislativa
semplice e facilmente osservabile, qual è quella di riassumere il fatto sostanziale e
processuale e, quindi, collocare il giudizio di cassazione nella cornice della sua percezione.
Di fronte ad un ricorso che per l’adozione della nota tecnica non ha messo in grado la
Corte di percepire il fatto sostanziale e processuale, e, quindi non solo in una situazione di
conclamata mancanza formale di un idoneo requisito del n. 3 dell’art. 366 c.p.c., del resto
non impositivo di particolari difficoltà di adempimenti, bensì anche di fronte alla
percezione di un atteggiamento del ricorrente che ha ritenuto di adempiervi in modo
erroneo, cioè con tutti o una serie di atti integrali del giudizio invece che con una modesta
attività riassuntiva, si dovrebbe, del resto, procedere alla lettura dei motivi “alla cieca” e
contro la stessa volontà così manifestata dal ricorrente.
Va, d’altronde rilevato che, essendo il modello legale del contenuto del ricorso per
cassazione previsto con l’onere di redigere in una sua parte l’esposizione sommaria, una
volta che il ricorrente ha inteso assolvere a tale requisito con una simile parte, ma con una
modalità erronea, la stessa ricerca in altra parte del ricorso, come quella destinata secondo
lo schema legale all’enunciazione dei motivi, rappresenterebbe una manifesta
contraddizione della volontà del ricorrente, che, adempiendo in quel modo, ha inteso
assolvere con esso al requisito. E’ vero che la volontà riguardo all’atto processuale non ha
rilievo, ma ai fini della individuazione della sua efficacia e non già della stessa scelta della
forma da parte di chi lo compie.
§3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n.
140 del 2012.

P. Q. M.

6
Est. Cons. Raffaele Frasca

R.g.n. 22524-11 (c.c. 7.11.2013)

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al
resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro quattromiladuecento, di
cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 7

novembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA