Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1016 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 17/01/2020), n.1016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 31942-2018 R.G. proposto da:

CENTRO POLIDIAGNOSTICO SACRO CUORE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona

del Liquidatore pro tempore domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati

ACCARDO MICHELE, SPATOLA GIORGIO;

– ricorrente –

contro

ALBA LEASING SPA, in persona della Dott.ssa Vanzo Alessandra, giusta

delega conferita dall’a.d. e l.r. pro tempore Dott. M.M.

a rogito notar Dott. Z.F. in data 28.10.2015, rep. n.

68136, n. 12188 di racc., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PARATORE ERMENEGILDO;

– resistente –

contro

GESTIONE IMMOBILI E SERVIZI SRL, ITALFINANCE SECURITISATION VEHICLE 2

SRL;

– intimate –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

SIRACUSA, depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE,TOMMASO che chiede il

rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

Che:

il decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio non partecipata del 11/07/2019 e le conclusioni scritte del P.M. sono stati notificati, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., nei confronti della sola parte ricorrente e non anche nei confronti di Alba Leasing S.p.a. che pure ha depositato memoria difensiva.

Diritto

RITENUTO

Che:

va, pertanto, disposto rinvio del ricorso a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2020, a seguito di riconvocazione.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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