Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1016 del 17/01/2018
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1016 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 21210-2013 proposto da:
OMICINI
ORIANO,
OMICINI
AMERIGO,
domiciliati in ROMA, VIA G SAVONAROLA
elettivamente
39,
presso lo
studio dell’avvocato MARIATERESA ELENA POVIA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO
ZAULI;
– ricorrenti –
2017
contro
2535
AMATO ANTONIO;
– intimato –
avverso
l’ordinanza
del
depositata il 17/07/2013;M
4
TRIBUNALE
, – \
di
RAVENNA,
Data pubblicazione: 17/01/2018
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SORCI che ha concluso per rinvio
udito l’Avvocato GIZZI Fabrizio, con delega depositata
in udienza dell’Avvocato ZAULI Carlo, difensore dei
ricorrenti che si riporta agli atti depositati e chiede
l’accoglimento del ricorso in sub rinvio S.U.
alle S.U. in attesa decisione su 0.1. 13272/17;
Fatti di causa
Con D.I. n. 667/2012 il Tribunale di Ravenna ingiungeva
nei confronti di Omicini Adriano ed Amerigo il pagamento
della somma di C 4.003,00, oltre interessi, accessori e
“spese di opina mento nota per C 131,61” in favore dell’avv.
Gli Omicini proponevano opposizione’ avverso l’anzidetto D.I.
a mezzo di ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
L’adito Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale,
provvedeva con ordinanza n. 1499/2013 del 17.7.2013
rigettando il ricorso, con conferma dell’opposto
provvedimento monitorio e condanna degli opponenti alla
refusione delle spese di lite.
Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale ricorrono i
predetti Omicini con atto affidato a sette ordini di motivi.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata
Nell’approssimarsi dell’udienza le parti ricorrenti hanno
depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Ragioni della Decisione
1.-
Con il primo motivo del ricorso si eccepisce la nullità
dell’ordinanza e del procedimento ex art. 360, n. 4 c.p.c..
•
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e 637, I° co. c.p.c.
in relazione all’art. 360, n. 2 c.p.c.
3
Antonio Amato.
3.-
Con il terzo motivo parti ricorrenti lamentano la
violazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., dell’art. 83
c.p.c.
4.-
Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di
violazione dell’art. 1372 c.c. ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il quinto motivo del ricorso si deduce “l’errore
nell’interpretazione del rapporto” con pretesa violazione
dell’art. 360, n. 3 c.p.c.
6.-
Con il sesto motivo del ricorso’ si deduce la violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art.
360, n. 3 c.p.c..
Viene, nella sostanza, riproposta la questione ( di cui già al
terzo motivo del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ) della
“responsabilità evidente dell’avv. Antonio Amato per
indiscussa perdita di chance”.
Gli Onnicini, dopo aver dedotto loro, difetto di legittimazione
per non avere mai intrattenuto rapporto professionale con
professionista,
avanzano
(non
senza
palese
contraddittorietà) questionelloro risarcimento.
7.-
Con il settimo motivo del ricorso si deduce la violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art.
360, n. 1 c.p.c..
8.-
Doverosamente esposti, pur nella necessaria sintesi, i
motivi di gravame,la Corte deve in via preliminare procedere
all’esame della ammissibilità del ricorso.
4
5.-
Lo stesso, innanzitutto, non risulta essere stato notificato.
Agli atti ( e come da apposta certificazione della Cancelleria)
non è prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata a
mezzo della quale sarebbe stato notificato il ricorso.
Tale decisivo elemento rende de tutto superfluo anche
della decisioni della S.U., di questa Corte sull’ordinanza di
rimessione ad essa n. 13272/2017 in tema di ricorribilità a
questa Corte avverso i provvedimenti resi ai sensi dell’art.
14 del D.L.vo n. 150/2011 in tema dict) controversie relative
ad onorar/professionali degli avvocati nell’ambito dei cd. “rit
semplificati”.
9.- Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
10.-
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte
dichiara il ricorso inammissibile .
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
5
l’eventuale rinvio, così come richiesto dal P.G., in attesa
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
z
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
7 GEN. 2018
17 ottobre 2017.