Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1016 del 17/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.17/01/2017),  n. 1016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28365-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.U., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI MAIORISI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4463/50/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.U. dell’avviso di accertamento relativo a maggiori IRPEF ed IVA per l’anno di imposta 2008, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello della contribuente Società ed in riforma della decisione di primo grado, rilevava che, indipendentemente dalla tipologia di accertamento effettuato, la violazione dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, derivante dalla mancata preventiva attivazione del contraddittorio, avesse determinato la nullità dell’atto impugnato.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad unico motivo.

La contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che, nella specie, è pacifico, perchè non contestato, che l’avviso di accertamento impugnato non è stato emesso a seguito di accesso presso i locali dell’impresa, il ricorso, ammissibile siccome sufficientemente specifico, è pure fondato.

2. Sulla questione controversa, costituita dall’applicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 12, u.c., (c.d. Statuto del contribuente) anche alle verifiche fiscali (quale quella in esame) cd.” a tavolino”, questa Corte è intervenuta, ripetutamente, affermando che la suddetta disposizione trova applicazione, come da espressa previsione legislativa, solo nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria proceda ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali “nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali” (v.tra le altre Cass. n. 3142/2014; id n. 13588/2014 la quale, peraltro, richiama sul punto il tenore testuale della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18184/2013).

A suffragare tale orientamento sono, peraltro e di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 24823/15) le quali, chiamate a pronunciarsi sulla sussistenza o meno di un generale obbligo di contraddittorio preventivo, hanno, statuito il seguente principio: “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica previsione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito”. Per ciò che concerne, invece, i tributi “armonizzati” (come, nella specie, l’IVA, anch’essa oggetto di accertamento) le Sezioni Unite, con la stessa decisione, hanno statuito che l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa.

1.2. La sentenza impugnata, nel ritenere applicabile la normativa ad un caso di accertamento, eseguito senza che vi fosse stato accesso presso i locali di attività della contribuente, si è discostata dai superiori principi con riferimento sia all’IRPEF che all’IVA laddove, in particolare, per quest’ultima imposta, non ha compiuto il necessario preventivo esame delle concrete contestazioni eventualmente mosse dalla contribuente.

2. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania affinchè, adeguandosi al superiore principio, provveda anche alla verifica sopra indicata con riferimento all’IVA ed esamini le questioni ritenute assorbite, oltre a regolare le spese.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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