Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10159 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2010, (ud. 12/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Maria 8,

presso l’avvocato Ruggero Aulisi, rappresentata e difesa dall’avv.

Cataldo Salvatore, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Umbria (Perugia), Sez. 4, n. 131/4/04 del 6 ottobre 2004,

depositata il 19 maggio 2005, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 12 marzo 2010

dal Cons. Dr. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una cartella esattoriale emessa, in riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata nel 1994, sulla base di una iscrizione a ruolo formata nel novembre 2000 ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, contestata perchè tardivamente notificata con la conseguente intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, che riteneva applicabile nella specie la proroga disposta con la L. n. 448 del 1998, art. 9.

Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste l’amministrazione con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente denuncia violazione della L. n. 448 del 1998, art. 9, affermando che la proroga dei termini ivi disposta si riferisce alla fattispecie regolata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, e non a quella regolata dall’art. 36 bis del medesimo decreto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata la quale ha ritenuto che la proroga si applicasse a quest’ultima disposizione nella formulazione vigente ratione temporis, in quanto il citato art. 36 ter è stato introdotto solo con il D.Lgs. n. 241 del 1997, per le dichiarazioni presentate a partire dall’anno 1999.

Il ricorso è infondato, poichè la sentenza impugnata è conforme all’orientamento espresso da questa Corte secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 9, comma 1, il quale prevede che i termini di decadenza per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 sono fissati al 31 dicembre 2000, si applica anche alle dichiarazioni relative all’anno di imposta 1993, presentate nel 1994” (Cass. n. 25578 del 2009).

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. La formazione del principio in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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