Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10159 del 18/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10159 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 23413-2013 proposto da:
BIASIA ENRICO BSINRC49L15G587K, elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avv. MICHELE PERGOLA, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
TOSATO ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
FRANCO ZANCHETTA, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

con troricorrente
avverso l’ordinanza R.G. 2912/2012 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA del 9.4.2012, depositata il 17/04/2013;

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Data pubblicazione: 18/05/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2015 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;
dato atto del deposito di relazione ex art. 380 bis cpc del seguente
tenore:

che Enrico Biasia con ricorso notificato il 22 ottobre 2013, ha
impugnato l’ordinanza emessa a’ sensi dell’art. 348 bis cpc dalla Corte di
Appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione
del predetto, avverso la sentenza del Tribunale di Padova con la quale
erano state rigettate tutte le domande promosse nei confronti di
Elisabetta Tosato, ritenendo non sussistere ragionevoli probabilità che
la stessa venisse accolta;

RITENUTO IN DIRITTO
Che, nel caso di provvedimento di inammissibilità emesso dalla Corte
di Appello a’ sensi dell’art. 348 w’ cpc, oggetto del ricorso per
cassazione — e solo per i motivi previsti dall’art. 360, I comma nn. 1-4
cpc, laddove vi sia stato, come nel caso di specie, un rigetto delle
domande/impugnazioni fondato sulle medesime ragioni inerenti alle
questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, giusta la
previsione dell’art. 348 i” IV comma,cpc — è esclusivamente la sentenza
del Tribunale ( comma III art. 348 t” cpc; v. altresì Cass. Sez. VI-3 n.
12928/2014 in merito all’impossibilità di impugnazione in via
autonoma dell’ordinanza di inammissibilità);
che tale motivo di inammissibilità assorbe il rilievo attinente alla
tardività del ricorso — notificato, dopo lo scadere dei sessanta giorni
dalla comunicazione, in via telematica da parte della Cancelleria,
dell’ordinanza in questione, in violazione del disposto dell’art. 348 1 ,
IV comma, cpcche , il ricorso è idoneo ad esser trattato in camera di consiglio
Ric. 2013 n. 23413 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-2-

“RILEVATO IN FATTO

P.Q.M.
Il ricorso può esser definito in camera di consiglio, ex artt. 380 bis; 375
n.1 cpc , per esser colà dichiarato inammissibile”

Il Collegio concorda con le conclusioni sopra riportate, contro le quali

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; alla soccombenza
consegue la condanna al pagamento delle spese nella misura indicati, in
dispositivo che tiene conto della semplicità della materia controversa;
sussistono altresì i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso stesso, a nonna del comma 1 ` 7″‘” dell’art.
13, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese che liquida in euro 5.200,00 di cui euro 200,00
per esborsi, nonchè spese generali ed accessori dovuti per legge, in
favore della parte controricorrente; a’ sensi dell’art. 13, comma I

quater

,

del d.P.R. n. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
stesso, a norma del comma I bis dello stesso art. 13.
Così deciso il 5 marzo 2015 in Roma, nella camera di consiglio della
sez VI-2 della Suprema Corte di Cassazione

non sono state svolte argomentazioni critiche

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