Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10158 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2010, (ud. 12/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M.C. e L.A., vedova C.,

elettivamente domiciliate in Roma, via Antonio Gabaglio 15, presso

l’avv. Eugenio Colambumbo, rappresentate e difese dall’avv. Coppola

Mario, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 15, n. 119/15/01 del 19 marzo 2001,

depositata il 29 maggio 2001, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 12 marzo 2010

dal Cons. Dr. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro relativamente ad un atto di compravendita immobiliare con il quale venivano rispettivamente, ridotto, da L. 1.000.000 a L. 630.000, ed aumentato, da L. 15.000.000 a L. 160.000.000. il valore iniziale e il valore finale dichiarati.

La Commissione adita, in accoglimento parziale del ricorso, determinava in L. 1.00.000 il valore iniziale e in L. 80.000.000 il valore finale dell’immobile. L’appello dell’Ufficio era rigettato con la sentenza in epigrafe, avverso la quale propongono ricorso per cassazione i contribuenti, nella qualità di eredi dell’originario acquirente, lamentando la circostanza che il giudice di secondo grado non si sia pronunciato sull’appello incidentale che sostengono di aver proposto.

Diritto

MOTIVAZIONE

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 3, lamentando l’omessa pronuncia sull’appello incidentale che assumono di aver proposto e con il quale avrebbero chiesto la totale riforma della sentenza di primo grado con la conferma dei valori dichiarati nell’atto di compravendita. Con il secondo motivo, svolto subordinatamente al mancato accoglimento del primo e nell’ipotesi che la sentenza impugnata venga interpretata come rigetto dell’appello incidentale, i contribuenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 79 e 52 e il vizio di omessa motivazione, per non aver il giudice di merito applicato il criterio di determinazione del valore imponibile secondo la rendita catastale. Il ricorso non è fondato. Anche a voler prescindere dalla circostanza che l’impugnazione non risulta soddisfare il principio di autosufficienza in ordine alla supposta proposizione dell’appello incidentale e ai contenuti di tale appello, dalla lettura della sentenza emerge con chiarezza che le conclusioni assunte dal giudice di merito si traducono in un implicito rigetto delle censure eventualmente sollevate dai contribuenti con la predetta impugnazione in via incidentale. La conferma della decisione dei primi giudici è assunta dal giudice di appello sulla base di un accertamento di fatto congruamente motivato, ritenendo che i criteri adottati in prime cure siano soddisfacenti, in quanto hanno consentito al giudicante di “accostarsi nel migliore dei modi alla realtà commerciale degli immobili, quasi nelle stesse condizioni del cespite compravenduto”. A siffatte conclusioni i ricorrenti oppongono censure di merito, chiedendo al giudice di legittimità una inammissibile revisione del giudizio.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

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