Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10158 del 21/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 21/04/2017, (ud. 22/12/2016, dep.21/04/2017),  n. 10158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2133-2015 proposto da:

D.S. EDITORE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato

MARIO ANTONINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

ANDRONICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.R.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA RIMINI 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA CARUSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO SORBELLO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1063/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 15/09/2014 R.G.N. 591/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1063/2014. depositata il 15/9/2014, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, condannava la D.S. Editore S.p.A. al pagamento, in favore di L.R.G., della minor somma di Euro 172.497,11 oltre accessori, a titolo di differenze retributive, ritenuti estinti per intervenuta prescrizione i crediti maturati in epoca anteriore al 14/1/2000; confermava, invece, la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato l’espletamento, da parte del ricorrente, già operante per il quotidiano “La Sicilia” in regime di collaborazione coordinata e continuativa, di mansioni di redattore.

La Corte di appello, in particolare, osservava, a sostegno della propria decisione, che erano presenti nella specie gli indici cui la giurisprudenza riconnette la subordinazione nell’attività giornalistica, avuto riguardo alle testimonianze assunte; richiamato, quindi, l’indirizzo, per il quale il lavoro giornalistico prestato in carenza di iscrizione, pur nella nullità del rapporto, dà diritto ad una retribuzione adeguata ai parametri di cui all’art. 36 Cost., applicava il trattamento spettante alla figura di redattore ordinario, compresa l’indennità redazionale in quanto connessa con le mansioni proprie di tale figura.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società con due motivi, assistiti da memoria; il L.R. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo la violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la sussistenza della subordinazione, senza peraltro che la prova dei relativi requisiti fosse stata fornita dal lavoratore.

Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell’art. 36 Cost. e degli artt. 2099 e 2126 c.c., la ricorrente si duole che la Corte di appello, anzichè procedere ad un adeguamento dei compensi percepiti, ne abbia disposto la completa equiparazione alla retribuzione prevista dal CCNL Giornalisti per la figura del redattore ordinario, ivi compresa anche l’indennità redazionale.

Il primo motivo è inammissibile.

Al riguardo, si richiama il principio di diritto, secondo cui la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelano l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in cassazione (Cass. 14160/2014; conforme, fra le altre, Cass. n. 16681/2007).

Nella specie, la ricorrente ha, invece, di fatto proposto, al di là della formulazione della rubrica, una diversa lettura del materiale probatorio, senza formulare alcuna censura nei confronti dei criteri di qualificazione del rapporto fatti propri dal giudice di merito, il quale, d’altra parte, si è attenuto a consolidati orientamenti di legittimità in tema di lavoro giornalistico (cfr. Cass. n. 5693/1998 e successive conformi) e di presupposti per il riconoscimento della figura di redattore (cfr. Cass. n. 3272/1998 e successive conformi), richiamando altresì, e del tutto correttamente, oltre alla continuità della prestazione lavorativa, gli indici specifici del pieno inserimento nell’attività redazionale, dell’utilizzazione secondo specifiche esigenze della società editrice, della disponibilità di strumenti di lavoro dalla stessa forniti, della cura di particolari settori di informazione e di rubriche fisse, dell’assoggettamento al potere di decisione e al controllo del capo servizio.

Il secondo motivo è infondato.

Come più volte precisato da questa Corte, “per l’esercizio dell’attività giornalistica di redattore ordinario è necessaria la iscrizione nell’albo dei giornalisti professionisti. Ne consegue che il contratto giornalistico concluso con un redattore non iscritto nell’albo dei giornalisti professionisti, è nullo non già per illiceità della causa o dell’oggetto, ma per violazione di norme imperative, con la conseguenza che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, detta nullità non produce effetti ex art. 2126 c.c. e il lavoratore ha diritto, ai sensi dell’art. 36 Cost., alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudice di merito” (Cass. n. 23638/2010; conforme, fra le altre, Cass. 4941/2004).

Nella specie, la Corte territoriale, nel confermare la decisione del giudice di primo grado, ha considerato che il pieno svolgimento, da parte del L.R., delle mansioni di redattore ordinario giustificasse, ai sensi dell’art. 36 Cost., l’adozione di un parametro remunerativo in tutto corrispondente alle previsioni per tale figura del CCNL Giornalisti, compiendo, pertanto, anche in relazione alla cosiddetta “indennità redazionale”, ritenuta “intrinsecamente connessa” con le suddette mansioni, un adeguato, e comunque non impugnato, accertamento di fatto.

Il ricorso deve conclusivamente essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA