Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10158 del 18/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10158 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 23389-2013 proposto da:
PROVINCIA DI ROMA 80034390585 in persona del Commissario
Straordinario legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA f\T NOVEMBRE 119/A, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMILIANO SIENI, che la rappresenta e difende,
giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente

Contro
AP ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SECCHI
ANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO
VENTURA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
contro ricors o;

– controricortente

A’39)

;r5

Data pubblicazione: 18/05/2015

avverso la sentenza n. 138/2013 del TRIBUNALE di VELLETRI Sezione Distaccata di ANZIO del 22.2.2013, depositata il 05/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2015 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Giovanna Albanese (per delega avv.
Massimiliano Sieni) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
dato atto del deposito di relazione ex art. 380 bis del seguente tenore:
“1 — La s.r.l. AP Italia propose opposizione innanzi al Giudice di Pace
di Anzio avverso due verbali di accertamento con i quali agenti della
Polizia Provinciale di Roma avevano contestato la violazione prevista e
sanzionata dai commi quarto ed undicesimo dell’art. 23 del cligs
285/1992 — per aver installato un cartellone pubblicitario senza
autorizzazione dell’ente proprietario della strada- nonché del comma
13 g”‘” della medesima norma, per non aver comunque rispettato, in
tale installazione, le distanze regolamentari dalla fine della carreggiata e
dall’inizio di una curva, con conseguente pericolo per la circolazione
sull’adiacente via. Sostenne la società che era stata autorizzata nel 1992
— prima comunque dell’emanazione del c.d. codice della strada- dalla
stessa Amministrazione provinciale, all’installazione , previo rilascio di
concessione onerosa; fece altresì presente che con circolare del 31
luglio 2001 la Provincia aveva autorizzato i titolari di concessione a
permanere in loco sino alla individuazione di un nuovo spazio.
L’amministrazione locale contestò tale linea difensiva con l’addurre:
che gli impianti sanzionati non corrispondevano a quelli autorizzati,
come sarebbe emerso dalla diversa indicazione della progressiva
chilometrica contenuta nelle concessioni rispetto a quella indicata nei
verbali di constatazione; che detti impianti dovevano considerarsi
dunque abusivi e che quindi per gli stessi non sarebbe stato invocabile
il regime transitorio previsto dalla .circolare, anche perché i cartelloni
Ric. 2013 n. 23389 sez. M2 ud. 05-03-2015
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non avrebbero rispettato le prescrizioni tecniche richiamate in essa, di
cui all’art. 51 d.P.R. 495/1992; ritenne inoltre la resistente
amministrazione che non avesse alcun rilievo il pagamento dei canoni
effettuato dopo l’entrata in vigore della circolare e per soli due anni,
stante la ontologica difformità dalle prescrizioni di legge degli impianti.

regime di (temporaneo) esonero previsto dalla anzidetta circolare.
Detta sentenza fu impugnata innanzi al Tribunale di Velletri — Sezione
distaccata di Anzio- che confermò la precedente pronunzia
giudicando che le contestate violazioni della normativa in materia di
distanze di installazione non fossero applicabili per la risalenza nel
tempo delle pretese violazioni ; l’autorizzazione temporanea prevista
dalla circolare doveva dunque dirsi ancora in vigore atteso che
l’amministrazione provinciale , nonostante i solleciti della AP Italia,
non aveva mai indicato un sito alternativo — incorrendo in una
sfavorevole delibazione interinale in sede di sospensiva dell’ordine di
demolizione, concessa alla società dal T.A.R. Lazio, così che neppure
l’imposta (in acronimo: COSAP) doveva dirsi dovuta.

3 — Per la cassazione di tale pronunzia la Provincia di Roma ha
proposto ricorso, affidandolo a due motivi; la AP Italia in
liquidazione ha risposto con controricorso.

OSSERVA IN DIRITTO
I — Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 23 d.lgs
285/1992; dell’art. 58 d.P.R. 495/1992 nonché degli artt. 101 e 112
cpc, quali espressione del vizio contemplato nell’art. 360, I comma n.3
cpc.

La — Lamenta in particolare la ricorrente che il giudice dell’appello
avrebbe motivato compiutamente solo su uno dei profili doglianza
trasfusi nei motivi di impugnazione — quello cioè relativo alla non
kic. 2013 n. 23389 sez. M2 ud. 05-03-2015
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/5cAlre.,,,emic„.CA1-7

2 — Il Giudice di Pace accolse l’opposizione ritenendo applicabile il

~.111•11

risolutività, per ritenere integrata la fattispecie sanzionatoria, del
mancato pagamento dei canoni COSAP (- acronimo per Canone per
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) – omettendo di valutare sia
il rilievo, già emerso nelle difese di primo grado, della non coincidenza
tra le progressive chilometriche ove sarebbero stati posti i cartelloni —

identificative della originaria concessione del 1992, sia la circostanza
della pericolosità dei cartelli, posti a distanza non regolamentare —
secondo quanto disposto dal d.P.R. 495/1992 — dal ciglio della
carreggiata e dalla curva.
II — Con il secondo e connesso motivo viene fatta valere la violazione
dell’art. 23, comma 13 g””frr d.lgs 285/1992 ; dell’art. 51 d.P.R.
495/1992 e degli artt. 101 e 112 cpc, sempre in relazione al vizio
indicato nell’art. 360, I comma , n 3 cpc, rilevando l’omessa
considerazione dell’incidenza della pericolosità oggettiva ( nel senso di
normativamente così qualificata) del posizionamento dei cartelloni con
riferimento ai precetti contenuti nella disciplina intervenuta
successivamente al rilascio della concessione.
III — E’ convincimento del relatore che i due motivi siano fondati.

III.a

La linea argomentativa del giudice dell’impugnazione — che

riprende quella della società AP Italia- parte invero da un non
condivisibile presupposto: che cioè la proroga degli effetti del
provvedimento concessorio a suo tempo emanato, prescindesse
dall’osservanza dei nuovi standards di sicurezza stabiliti dall’art. 51 del
reg. esec. Codice strada.
– Così però non è.

III.b

In disparte il valore interpretativo — contrario all’esegesi del

giudice dell’appello- da attribuire all’inciso contenuto nella circolare n.
3151/2001 ( ” …i ntezi pubblicitari oggetto di diniego (di rilascio di nuova
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secondo la verbalizzazione dei funzionari della Provincia- e quelle

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concessione: n.d.r.), ma aventi diritto al ricollocamento ex art. 58 d.P.R n.
495/1992, possono permanere sulla vecchia posizione fino alla disponibilità della
nuova ubicazione richiesta, previo assoggettamento alle prescrizioni tecniche e
pagamento per tutto il periodo del canone dovuto, ai sensi dei regolamenti
vigenti…”) va innanzi tutto messo in rilievo , come deciso da Cass Sez.

in materia di sanzioni amministrative, contenuta in Cass. Sez. III n.
4594/2000), che l’ abusiva collocazione di cartelli pubblicitari
costituisce un illecito amministrativo a consumazione prolungata —
che si connota per la protrazione nel tempo della situazione
antigiuridica in conseguenza di una corrispondente condotta
continuativa del trasgressore, dalla cui volontà dipende la cessazione o
il mantenimento dello stato di illiceità, di tal che va sanzionato secondo
le norme in vigore al momento dell’accertamento-: esito interpretativo
applicabile anche nella fattispecie in esame in quanto lo scopo della
circolare n. 3151/2001 era quello di consentire il temporaneo
permanere in situ degli impianti prima di un formale provvedimento di
ricollocazione — secondo lo schema previsto dall’art. 58 d.P.R.
495/1992, come modificato dall’art. 48 d.P.R. 610/1996 ( “Adattamenti
delle forme di pubblicità esistenti all’entrata in vigore del codice (art. 23 Cs.). 1. I
cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all’atto
dell’entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del
presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in
vigore, a cura e a spese del titolare dell’autorizzazione, fatto salvo il diritto dello
stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell’autòrizzazione
non sfruttata, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di
adeguamento. Qualora l’autorizzazione scada prima del termine suddetto, il
rinnovo della stessa è subordinato all’adeguamento entro il temine di decorrenza del
rinnovo stesso ” ) a condizione che fossero realizzati tre presupposti
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TI n. 29355/2011 ( che richiama la statuizione , in termini più generali

applicativi: che fossero stati pagati i canoni; che gli impianti fossero
stati in precedenza autorizzati; che fossero in regola con le prescrizioni
tecniche previste dal regolamento di attuazione al Codice della Strada:
dunque necessariamente dovevano esser fatte salve le esigenze di
sicurezza sia vigenti al momento dell’emanazione della circolare sia

III.b.1— Conduce a tale esito interpretativo anche la constatazione che
la circolare dell’ente locale, essendo una fonte normativa secondaria,
non avrebbe potuto determinare una sospensione sine die — e quindi
oltre il triennio previsto dall’art. 58 citato- degli effetti delle
prescrizioni dell’art. 51 sopra richiamato ( norma primaria in materia di
sicurezza della circolazione stradale), situazione che invece si sarebbe
verificata accogliendo l’interpretazione che qui si critica , permettendo
dunque il perpetuarsi — pur se per inerzia dell’Amministrazione
(stigmatizzata dal T.A.R. Lazio in sede interinale e cautelare
dell’impugnazione del provvedimento di rimozione) — di una
situazione di pericolosità oggettivamente individuata nell’art. 51 d.P.R.
n. 495/1992.

III.b.2 – Conferma l’interpretazione sopra richiamata la circostanza
che l’art. 58 d.P.R. n. 495/1992 citato, oltre a concedere un lasso di
tempo per l’adeguamento dei cartelloni, prevedeva la loro rimozione
nel caso in cui ciò non fosse stato possibile: tale impossibilità andava
quindi riferita sia ad eventuali sopravvenuta modifiche rispetto alla
concessione sia alla mancanza di spazi alternativi ove gli impianti si
sarebbero potuti posizionare per osservare le disposizioni di cui all’art.
51 d.P.R. 495/1992 : ogni diversa interpretazione di tale norma
primaria che consentisse di mantenere

in loco

cartelloni che

continuassero ad ostacolare la visibilità di marcia in curva — come
appare esser accaduto per quelli posizionati dalla AP Italia — pur dopo
Ric. 2013 n. 23389 sez. M2 – ud. 05-03-2015
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successivamente emanate.

i

decorso il triennio e sol per chè la Amministrazione era stata
evidentemente inadempiente dall’obbligo di fornire altri spazi
alternativi , costituirebbe un inaccettabile :minus alla gerarchia di valori
costituzionalmente tutelati in cui certamente il diritto ad una
circolazione sicura deve essere considerato prevalente rispetto al diritto
d’impresa.

III.b.3 — A ciò si aggiunga che non è stato contestato — se non
lumeggiando, sembra per la prima volta in questa sede, una erronea
misurazione per mutamento delle progressive chilometriche- che la
posizione dei cartelli oggetto di originaria concessione ( e, aggiungasi,
delle due proroghe concesse dall’Amministrazione sino al 1997) non
fosse la stessa di quelli descritti nei due verbali di constatazione.
IV — Resta assorbito il rilievo da attribuire all’improprio richiamo
all’art. 360, I comma n. 3 cpc, riferito all’omessa pronunzia — in luogo
del n.4 dello stesso articolo- , in quanto dal corpo del ricorso è chiara
la direzione della volontà impugnatoria
V — Se verranno condivise le sopraesposte argomentazioni, il ricorso è
idoneo ad esser trattato in camera di consiglio con proposta di sua
definizione con ordinanza di manifesta fondatezza.”

Il Collegio concorda con le conclusioni sopra riportate, contro le quali
la società controricorrente non ha svolto argomentazioni critiche
idonee a confutarne la tenuta logica, atteso che nella memoria ex art.
380 bis

,

II comma, cpc ha inammissibilmente prodotto sentenze di

merito; provvedimenti amministrativi nel frattempo emanati; tabelle di
calcolo delle sanzioni in generale applicatele , tutti al fine di dimostrare
le conseguenze — per la stessa del tutto ingiustificate – alle quali — dato
il numero di cartelloni installati — andrebbe incontro se fosse accolto il
ricorso; affidando altresì ad asserzioni attinenti al merito la
Ric. 2013 n. 23389 sez. M2 – ud. 05-03-2015
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contestazione della inesistenza della pericolosità oggettiva della
disposizione dei manufatti pubblicitari.
Va dunque accolto il ricorso; non essendo necessari altri
accertamenti di fatto, alla cassazione dell’impugnata sentenza
consegue il rigetto della opposizione ai due verbali di accertamento,

due gradi di merito e del presente giudizio di legittimità secondo la
liquidazione esposta in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte

Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e, decidendo nel
merito, rigetta l’opposizione ai due verbali di accertamento n.
9831/2009 e 9834/2009 meglio indicati in atti; condanna parte contro
ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida: quanto al
procedimento innanzi al Giudice di Pace, in curo 600,00 di cui 200,00
per esborsi; quanto al giudizio di appello; in euro 2000,00 di cui
200,00 per esborsi; quanto al giudizio di cassazione, in curo 900,00 di
cui 200,00 per esborsi.
A’ sensi dell’art. 13, comma I gg'” , del d.P.R. n. 115/2002, dichiara la
non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

dell’amministrazione provinciale ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
stesso, a norma del comma Ibh dello stesso art. 13.
Così deciso il 5 marzo 2015 in Roma, nella camera di consiglio della
sez VI-2 della Suprema Corte di Cassazione

con condanna della parte controticorrente al pagamento delle spese

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