Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10158 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. II, 09/05/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 09/05/2011), n.10158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M. C.F. (OMISSIS), D.V.M. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DORA 1,

presso lo studio dell’avvocato LORIZIO MARIA ATHENA, rappresentati e

difesi dall’avvocato D’ANGELO EGIDIO;

– ricorrenti –

contro

V.E. QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SUPRA SRL P.I.

(OMISSIS) C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PUTATURO WALTER;

– C.L. C.F. (OMISSIS), C.I. C.F.

(OMISSIS), C.L. C.F. (OMISSIS),

C.O. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PUTATURO WALTER;

COM ROCCARASO IN PERSONA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO PRO-TEMPORE

DOTT.SSA S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DEI PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato SANINO MARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCHESE TOMMASO;

– controricorrenti –

e contro

PROCGEN CASSA; V.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Carlo Albini con delega depositata in udienza

dell’Avv. Walter Putaturo difensore dei resistenti C. che ha

chiesto l’improcedibilità del ricorso;

Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Lettieri che

concorda, alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

Dott. Carlo Destro:

visto l’art. 375 c.p.c. chiede l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10-1-2003 il Commissario agli Usi Civici per l’Abruzzo dichiarava: 1) la disapplicazione e l’inefficacia delle delibere di sclassificazione n. 3554 del 39-12-1998 della Giunta Regione Abruzzo e degli atti consequenziali (tra cui quello del 3-5- 2000 prot. n. 2661 del Comune di Roccaraso) limitatamente al fondo sito in (OMISSIS), iscritto in Catasto a f. 8, particelle n. 388- 389; 2) la natura demaniale civica universale del suddetto fondo, ordinandone la reintegra in favore della Speciale Rappresentanza degli utenti degli usi civici; 3) l’inefficacia di qualsiasi atto di alienazione dei fondi medesimi e delle sentenze che avevano riconosciuto la proprietà privata degli stessi.

Avverso tale sentenza proponevano tre distinti reclami presso la Corte di Appello di Roma V.C., L., O., L. ed C.I. ed il Comune di Roccaraso chiedendo la riforma o l’annullamento della stessa, previo accertamento della legittimità e l’efficacia della suddetta classificazione.

Si costituivano in giudizio C.M., D.V.M. e C.T. chiedendo il rigetto dei reclami.

Riuniti i reclami la Corte di Appello di Roma con sentenza dell’11-1- 2005 ha rigettato la domanda di reintegra, rilevando che l’area oggetto di sclassificazione da parte della delibera della Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 3554 del 30-12-1998 aveva da tempo perduto una qualsiasi destinazione agricola, essendo ubicata secondo il P.R.G. all’interno della zona A, ovvero nel centro storico di Roccaraso con un indice di edificabilità di 4 mc per mq.

Per la cassazione di tale sentenza il C. ed il D.V. hanno proposto un ricorso basato su due motivi cui il Comune di Roccaraso, L., L., I. ed C.O. e la s.r.l. Supra hanno resistito con separati controricorsi.

Questa Corte con ordinanza del 27-4-2010 ha disposto la notifica del ricorso alla Speciale Rappresentanza utenti dell’uso civico di Roccaraso nel termine di giorni 90 ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

La cancelleria di questa sezione con nota del 16-11-2010 ha dato atto del mancato deposito, nei termini indicati nell’ordinanza, dell’atto di integrazione del contraddittorio.

Il Comune di Roccaraso ha successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla base delle sopra evidenziate risultanze di cancelleria il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, con la specificazione che le spese liquidate in favore del Comune di Roccaraso devono essere distratte in favore dell’avvocato Tommaso Marchese dichiaratosi antistatario nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c..

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato in favore di ciascuno dei controricorrenti (ovvero i C., la società Supra ed il Comune di Roccaraso, da distrarsi, quanto a quest’ultimo, in favore dell’avvocato Tommaso Marchese antistatario).

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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