Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10157 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/04/2017, (ud. 21/12/2016, dep.21/04/2017),  n. 10157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2382-2013 proposto da:

C.M., C.F. (OMISSIS), M.G. C.F. (OMISSIS),

nella qualità di erede di M.A., S.P. C.F.

(OMISSIS), CA.GI. C.F. (OMISSIS), D.M.G. C.F.

(OMISSIS), entrambe eredi di CA.GI., domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’Avvocato FERNANDO RIZZO, giusta delega

in atti;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO GAETANO MARTINO

MESSINA;

– intimata –

e contro

UNIVERSITA’ STUDI MESSINA, C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente con atto di costituzione –

Nonchè da:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO GAETANO MARTINO

MESSINA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VILLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE LOSI, giusta delega in atti;

– ricorrente e controricorrente incidentale –

contro

C.M. C.F. (OMISSIS), M.G. C.F. (OMISSIS),

nella qualità di erede di M.A., S.P. C.F.

(OMISSIS), CA.GI. C.F. (OMISSIS), D.M.G. C.F.

(OMISSIS), entrambe eredi di CA.GI., domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’Avvocato FERNANDO RIZZO, giusta delega

in atti;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1873/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 29/10/2012 R.G.N. 698/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato RIZZO FERNANDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale rigetto dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 29 ottobre 2012, la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia del primo giudice con cui erano stati accolti i ricorsi proposti dai lavoratori in epigrafe dipendenti dell’Università di Messina in servizio presso il locale policlinico, quali collaboratori professionali appartenenti all’ex 7^ livello del personale universitario, con diritto all’equiparazione economica all’ex nono livello ospedaliero e successivamente al primo livello dirigenziale in applicazione del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31.

La Corte territoriale ha confermato altresì la declaratoria di difetto di giurisdizione per le pretese attinenti al periodo antecedente al 30 giugno 1998.

2. Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso con un motivo. Con controricorso ha resistito I’AOUP Ma.Ga., proponendo ricorso incidentale affidato ad un motivo. Ad esso hanno resistito gli originari ricorrenti. L’Avvocatura dello Stato ha depositato atto di costituzione per l’Università di Messina al fine di una eventuale partecipazione alla discussione orale. Sia i ricorrenti in via principale che l’Azienda Ospedaliera hanno comunicato memorie ex art. 378 c.p.c..

3. Con decreto de119 settembre 2013 la Presidenza della Corte ha assegnato il ricorso alla sezione lavoro ex art. 374 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, per avere errato la Corte di appello a declinare la giurisdizione per le doglianze dei ricorrenti attinenti al periodo antecedente al 1° luglio 1998.

Con il motivo del ricorso incidentale l’Azienda Ospedaliera denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 del D.I. 9 novembre 1982 e dei contratti ed accordi collettivi del comparto Università, con riferimento al capo della decisione che ha confermato “l’equiparazione della posizione lavorativa degli originari ricorrenti (ex 8 qualifica funzionale universitaria) a quella del personale delle unità sanitarie locali già inquadrato nell’ex 10 livello retributivo – e dopo collocato nel primo livello dirigenziale”; censura come errato l’assunto della Corte territoriale circa la perdurante efficacia, alla data della domanda dei ricorrenti, della tabella contenuta nell’allegato D del D.I. 9 novembre 1982, essendo la stessa priva di qualsiasi efficacia in ragione della sopravvenuta privatizzazione del pubblico impiego e della relativa contrattazione collettiva.

2. Il ricorso principale è fondato.

Infatti è oramai consolidato il principio secondo il quale, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi, due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (v. Cass. S.U. nn. 3183, 8520, 18703 del 2012 e n. 142 del 2013; Cass. n. 16350 del 2015).

La sentenza impugnata, che ha escluso la giurisdizione del giudice ordinario sulla base di principi poi superati dalla giurisprudenza di questa Corte, deve essere pertanto cassata, con rinvio al giudice d’appello indicato in dispositivo che provvederà a statuire sull’intera domanda, atteso che la unitarietà della fattispecie impedisce il frazionamento della pretesa e rende necessaria la pronuncia del giudice di appello sull’intero arco temporale, comprensivo del segmento temporale per il quale la giurisdizione è stata erroneamente declinata (cfr. di recente Cass. n. 13573 del 2016).

Invero le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che nelle controversie del pubblico impiego contrattualizzato, qualora il giudice ordinario di primo grado, pur investito di una domanda sostanzialmente unitaria, rispetto alla quale non rileva dunque il discrimine temporale D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 7, abbia declinato la propria giurisdizione sulla parte di domanda relativa al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e abbia deciso nel merito la parte relativa al periodo successivo, non ricorre il presupposto di applicazione dell’art. 353 c.p.c., in quanto i giudici di primo e secondo grado hanno conosciuto anche nel merito della domanda, con sostanziale effetto sul periodo anteriore; ne consegue che, ove il giudice di secondo grado abbia confermato la sentenza di primo grado e, viceversa, in sede di legittimità sia dichiarata la giurisdizione ordinaria sull’intera domanda, giudice di rinvio, anche per la cognizione della parte relativa al periodo anteriore al 30 giugno 1998, è il giudice di appello (così Cass. S.U. 19.4.2012 n. 6102).

3. Pertanto il ricorso principale va accolto, con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 1 luglio 1998; resta assorbito il ricorso incidentale attinente al merito della vicenda perchè le ragioni della cassazione impongono un nuovo esame della domanda unitaria (da ultimo v. Cass. n. 214 del 2017); in seguito alla cassazione della sentenza il giudice del rinvio si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 1 luglio 1998, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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