Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10157 del 18/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10157 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 23364-2013 proposto da:
COGLIANI LUIGI CGLLGU36D26C058V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio
dell’avvocato GRAZIANO DE GIOVANNI, rappresentato e difeso
dall’avvocato AUGUSTO COLATEI, giusta delega a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
PREFETTURA DI ROMA in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;

– controdcorrente contro

Data pubblicazione: 18/05/2015

PROVINCIA DI ROMA in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 119/A,
presso la Sede Legale della . Provincia, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIOVANNA ALBANESE (dell’Avvocatura
Provinciale), giusta procura in calce all’atto di costituzione;

avverso la sentenza n. 308/2013 del TRIBUNALE di TIVOLI,
depositata 1’1/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2015 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Augusto Colatei che si riporta agli
scritti;
udito per la resistente l’Avvocato Giovanna Albanese che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
dato atto del deposito di relazione ex art. 380 bis cpc del seguente
tenore:
“1 — Luigi Cogliani con ricorso al Giudice di Pace di Tivoli, propose

opposizione all’ordinanza —ingiunzione del Prefetto di Roma con la
quale gli era stato ingiunto di pagare euro 1787,88 e, come sanzione
accessoria, gli era stato imposto di rimuovere un muro di cinta, posto
a distanza inferiore alla legale rispetto al fronte stradale, giusta
l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione del 20 febbraio
2008 della Polizia Provinciale di Roma in cui era stata accertata la
violazione degli artt. 21, commi I e IV e 16, commi I, lett c), e N, del
d. lgs n. 285/1992; con detta opposizione il Cogliani sostenne la tacita
sdemanializzazione del tronco stradale dismesso e la conseguente non
riconducibilità della condotta contestata alla fattispecie di incolpazione.

Ric. 2013 n. 23364 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-2-

– resistente –

2 — Il ricorso venne notificato alla Provincia di Roma e, su ordine del
giudice, anche alla Prefettura; la prima si costituì agendo in forza di
mandato della seconda , sostenendo la tardività delle difese esposte
nella opposizione, atteso che il Cogliani non aveva proposto
opposizione al verbale di contestazione , così che il ricorso poteva
avere ad oggetto solo vizi attinenti all’ordinanza-ingiunzione od
all’erogazione della sanzione accessoria.

3 — Il

Giudice di Pace, dopo aver fatto effettuare una consulenza

tecnica sul perdurante utilizzo pubblico del tronco stradale interessato
dall’edificazione , accolse l’opposizione e con sentenza n. 729/2010
annullò l’ordinanza-ingiunzione.

4-

Contro tale decisione propose appello l’Amministrazione

Provinciale di Roma, agendo senza menzionare, come invece avvenuto
in primo grado, la propria funzione rappresentativa della Prefettura; il
Tribunale di Tivoli, nella resistenza del Cogliani, pronunciando
sentenza n. 308/2013, pubblicata il 1 ° marzo 2013, accolse
l’impugnazione, dichiarando la nullità della decisione di prime cure,
così accogliendo l’interpretazione fornita dalle parti pubbliche circa i
limiti dell’oggetto dell’opposizione all’ordinanza prefettizia, laddove
non si fosse impugnato il verbale di constatazione presupposto.

5—

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Cogliani

sulla base di due motivi di annullamento, notificando il ricorso sia
all’Amministrazione Provinciale sia alla Prefettura — presso le loro sedi
legali e presso quelle dell’Avvocatura dello Stato-; ha proposto
controricorso la Prefettura di Roma; con comparsa datata 19 maggio
2014 la Provincia di Roma , agendo su delega ex art. 208 ( in realtà 205,
comma) d. lgs 285/1992 del Prefetto di tale città, ha chiesto di
partecipare alla eventuale discussione orale

OSSERVA IN DIRITTO
Ric. 2013 n. 23364 sez. M2 – ucl. 05-03-2015
-3-

frc-4

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