Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10157 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/04/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 16/04/2021), n.10157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10334-2017 proposto da:

MAK MULTIMEDIA ADN KRONOS S.R.L., GMC GIUSEPPE MARRA COMMUNICATIONS

S.A.P.A., ADN KRONOS SALUTE S.R.L., ADN KRONOS COMUNICAZIONE S.R.L.,

in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DUILIO 7, presso lo studio degli avvocati

ALESSANDRO SANSONI, e MAURIZIO SANSONI, che le rappresentano e

difendono;

– ricorrenti principali –

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORSO

ITALIA, 97, presso lo studio dell’avvocato FLAVIO DE BATTISTA, e

BARBARA FERRETTI, che lo rappresentano e difendono unitamente;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

MAK MULTIMEDIA ADN KRONOS S.R.L., GMC GIUSEPPE MARRA COMMUNICATIONS

S.A.P.A., ADN KRONOS SALUTE S.R.L. ADN KRONOS COMUNICAZIONE S.R.L.;

– ricorrenti principali – controricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 360/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/02/2017 P.G.N. 7175/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 2 febbraio 2017, la Corte d’appello di Roma condannava GMC Giuseppe Marra Communications s.p.a., MAK Multimedia Adnkronos s.r.l., Adnkronos Comunicazione s.p.a., Adnkronos Salute s.r.l., Immediapress s.r.l. e Area Kronos Audionet s.r.l. in via solidale al pagamento, in favore di F.M. a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate dal 20 novembre 2010 alla data della sentenza di primo grado, oltre accessori di legge: così parzialmente riformando la sentenza di primo grado, di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, ancorchè formalizzato con contratti di collaborazione occasionale e quindi con un contratto a progetto prorogato fino al 12 novembre 2010, nonchè di condanna delle società suindicate alla riammissione in servizio del lavoratore ed al pagamento in suo favore delle differenze retributive; con rigetto invece della sua domanda di pagamento delle retribuzioni maturate dall’illegittima estromissione dall’azienda alla reintegrazione;

2. previamente ravvisata, nel doveroso compito di qualificazione della domanda giudiziale, la proposizione dal lavoratore nel ricorso introduttivo (anche) di una domanda risarcitoria, da qualificare, avendo la controversia ad oggetto la scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimo e di comunicazione datoriale della disdetta, non già impugnazione di licenziamento (con l’inapplicabilità della L. n. 604 del 1966, art. 6 e L. n. 300 del 1970, art. 18), ma azione di nullità parziale del contratto, la Corte territoriale riteneva la conversione del rapporto, a norma del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 per inesistenza del progetto, in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato: con la coerente qualificazione dell’impugnazione del provvedimento di estromissione dall’azienda alla stregua di accertamento dell’illegittimità del termine;

3. sicchè, essa riconosceva il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, a causa dell’impossibilità di prestazione per ingiustificato rifiuto datoriale, a titolo di lucro cessante pari alle retribuzioni non percepite dall’atto di costituzione in mora con l’offerta delle proprie energie lavorative (con lettera di impugnazione del licenziamento notificata il 20 novembre 2010) alla data della sentenza di primo grado. La Corte capitolina escludeva infatti l’applicabilità dell’indennità omnicomprensiva ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 per essere l’ipotesi disciplinata dall’art. 50 L. cit., comportante il trattamento risarcitorio riconosciuto in caso di inadempimento datoriale agli obblighi di offerta congrua di conversione ovvero di assunzione;

4. con atto notificato il 21 aprile 2017, GMC Giuseppe Marra Communications s.p.a., MAK Multimedia Adnkronos s.r.l., Adnkronos Comunicazione s.p.a., Adnkronos Salute s.r.l. ricorrevano per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso e ricorso incidentale con unico motivo, cui le società replicavano con controricorso;

5. il lavoratore comunicava memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. le ricorrenti deducono nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost., per assenza di motivazione in ordine alla qualificazione della natura risarcitoria della domanda del lavoratore, pure formulata per illegittimo licenziamento ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 e nonostante la contraddittoria esclusione dell’applicabilità di tale norma, siccome dipendente da una sua diversa qualificazione (primo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost. e art. 112 c.p.c., per motivazione apparente e vizio di ultrapetizione in ordine alla ritenuta formulazione dal lavoratore di una domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale (secondo motivo);

2. il lavoratore controricorrente a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., per vizio di ultrapetizione in ordine alla riqualificazione della domanda del lavoratore, limitatosi ad impugnare la sentenza di primo grado per la sola parte di rigetto della sua domanda risarcitoria, nel resto della pronuncia essendosi formato il giudicato (unico motivo);

3. tutti i suindicati motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

4. non ricorrono, infatti, nè le dedotte nullità per assenza di motivazione e ultrapetizione della sentenza, avendo la Corte territoriale ritenuto la formulazione dal lavoratore di una domanda risarcitoria conseguente (non già ad illegittimo licenziamento, ma) ad inadempimento contrattuale, nè la violazione di giudicato o il vizio di ultrapetizione in ordine alla riqualificazione della domanda del lavoratore medesimo, perchè si sarebbe limitato ad impugnare la sentenza di primo grado per la sola parte di rigetto della sua domanda risarcitoria;

4.1. ora, è noto che il giudice abbia il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. 3 agosto 2012, n. 13945; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5153); il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è infatti condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumendolo non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate e dalle precisazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta; sicchè, il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se siano stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass. 29 aprile 2004, n. 8225; Cass. 21 maggio 2019, n. 13602);

4.2. inoltre, il giudice è tenuto all’applicazione del principio jura novit curia stabilito dall’art. 113 c.p.c., comma 1, che importa la possibilità di una diversa qualificazione giuridica dei fatti e dei rapporti dedotti in lite, nonchè dell’azione esercitata in causa, dovendo pertanto ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti: dovendo poi attendere al coordinamento del principio con il divieto di ultra o extra-petizione, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio nè siano rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. 24 luglio 2012, n. 12943; Cass. 9 aprile 2018, n. 8645);

4.3. parimenti deve essere esclusa la violazione del giudicato, non ricorrente quando la modificazione, da parte del giudice di appello, della qualificazione giuridica della domanda operata dal primo giudice non abbia alterato i fatti dedotti in giudizio dalle parti così come pacificamente acclarati e sia pertanto pienamente legittima (come appunto nel caso di specie); per contro, sussiste violazione del giudicato interno formatosi, in ragione dell’omessa impugnazione sul punto della parte interessata, soltanto nell’ipotesi in cui detta qualificazione abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito (Cass. 1 agosto 2013, n. 18427; Cass. 1 giugno 2018, n. 14077, che ha ritenuto consentita la riqualificazione in termini di ripetizione di indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c., della domanda originariamente qualificata come azione di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c.; Cass. 19 dicembre 2019, n. 34026);

4.4. la Corte capitolina ha correttamente e doverosamente (ri)qualificato la domanda risarcitoria, proposta dal lavoratore nel ricorso introduttivo (per le ragioni esposte dal secondo al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza), alla stregua di azione, non già di impugnazione di licenziamento (con la conseguente inapplicabilità della L. n. 604 del 1966, art. 6 e L. n. 300 del 1970, art. 18), ma di nullità parziale del contratto di lavoro a termine illegittimo e di comunicazione datoriale della disdetta, comportante la conversione del rapporto, a norma del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 per inesistenza del progetto, in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in esatta applicazione dell’insegnamento giurisprudenziale di legittimità (secondo le argomentate ragioni dall’ultimo capoverso di pg. 4 al terzo di pg. 6 della sentenza); in esito all’operata riqualificazione della domanda, ha quindi riconosciuto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, a causa dell’impossibilità di prestazione per ingiustificato rifiuto datoriale, per effetto dell’offerta delle proprie energie lavorative con l’atto di costituzione in mora, a mezzo di lettera di impugnazione del licenziamento notificata il 20 novembre 2010 (dal quarto capoverso di pg. 6 al secondo di pg. 7 della sentenza);

5. le ricorrenti principali deducono infine violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 per erronea esclusione dell’indennità risarcitoria introdotta dalla norma denunciata, invece ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di legittimità in ogni ipotesi di conversione di un rapporto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato (terzo motivo);

6. esso è fondato;

7. la Corte territoriale ha, infatti, erroneamente liquidato il danno, in favore del lavoratore, in misura pari alle retribuzioni non percepite dalla data di costituzione in mora a quella della sentenza di primo grado (al penultimo capoverso di pg. 6 e al secondo di pg. 7 della sentenza);

7.1. tuttavia, il regime indennitario istituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 secondo una coerente interpretazione sistematica neppure smentita dall’art. 50 L. cit. (che anzi esplicitamente menziona la conversione e introduce un regime speciale, non utilizzabile alla stregua di regola generale, siccome finalizzato a limitare, in sede di prima applicazione della legge ed alle condizioni indicate, le conseguenze sanzionatorie in caso di accertamento della natura subordinata del rapporto delle collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, già oggetto di un’offerta di stabilizzazione ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1202 ss.), si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, quale fattispecie in cui ricorrono le condizioni della natura a tempo determinato del contratto di lavoro e della presenza di un fenomeno di conversione (Cass. 26 settembre 2019, n. 24100; Cass. 25 febbraio 2020, n. 5040);

8. per le suesposte ragioni il terzo motivo del ricorso principale deve essere accolto, con rigetto dei primi due e dell’unico di ricorso incidentale, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettati i primi due; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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