Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10157 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. II, 09/05/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 09/05/2011), n.10157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell’avvocato

SORRENTINO FEDERICO, rappresentata e difesa dagli avvocati MESSINESE

DANTE, NACCARATO GIUSEPPE;

– ricorrente –

e contro

PREFRA PROV COSENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 349/2003 del GIUDICE DI PACE di TREBISACCE,

depositata il 20/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Scardaccione:

nulla oppone alla requisitoria scritta.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con ordinanza collegiale in data 18 maggio 2010, era stato disposto il rinnovo della notifica del ricorso al Prefetto di Cosenza, da effettuarsi entro il termine di gg. sessanta;

che la Cancelleria attesta che la ricorrente M.M.F. non ha provveduto, a tanto nel termine suindicato;

che il P.G. ha chiesto, nelle sue conclusioni scritte, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

ritenuto che il mancato adempimento all’ordinanza de qua siccome attinente all’integrità del contraddittorio, comporta l’inammissibilità del ricorso; che non v’ha luogo a provvedere sulle spese; sulle conformi conclusioni del P.G..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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