Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10156 del 30/04/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10156 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

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SENTENZA

,ft-

sul ricorso 15347-2012 proposto da:
MARINIELLO ANNAMARIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avv. MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

2012
9597

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;

Data pubblicazione: 30/04/2013

- contrari corrente –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 254/2011 della
CORTE D’APPELLO di PERUGIA del 12.3.2012, depositato il
21/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 12/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott.

R.g. 15347/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Cassazione il 18
gennaio 2007, AnnaMaria Mariniello ha proposto, ai sensi
della

legge

n. 89 del 2001, ricorso avverso il rigetto, da

riparazione del danno non patrimoniale sofferto a causa della
non ragionevole durata di un giudizio.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso con sentenza 12
ottobre 2009/10 marzo 2010.
La ricorrente ha quindi adito, secondo il ricorso, la Corte
di appello di Perugia “per la irragionevole durata del
giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione” dal 2007
al 2010.
L’adita Corte d’appello, con decreto 21 marzo 2012, ha
dichiarato la domanda inammissibile, ritenendo non esperibile
il rimedio di cui alla L. n. 89 del 2001 in relazione a
procedimenti relativi alla denunciata violazione della durata
ragionevole dei giudizi di equa riparazione, non discendendo
tale proponibilità dalla Convenzione Europea dei diritti
dell’uomo ed essendo l’eventuale ritardo nella definizione dei
procedimenti ex lege n. 89 del 2001 compensabile dal giudice
del procedimento. Ha rilevato inoltre che non risultava
dedotto lo svolgersi dell’intero procedimento, ma solo del
grado di cassazione.

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parte della Corte d’appello di Roma, di una domanda di equa

Per la cassazione di questo decreto parte ricorrente ha
proposto ricorso sulla base di cinque motivi, cui ha
resistito, con controricorso, l’intimata Amministrazione.
Parte ricorrente ha depositato memoria.

1.

– Il collegio ha deliberato l’adozione di una

motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
2.

Va preliminarmente respinta l’eccezione di

inammissibilità del ricorso (sollevata in riferimento alla
dedotta genericità della procura), perché il mandato apposto
in calce o a margine del ricorso per cassazione, essendo per
sua natura speciale, non richiede ai fini della sua validità
alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, sicché
risultano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico
richiamo al giudizio di legittimità sia il fatto che la
formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente
rapportabili al giudizio di merito (Cass. 26504/09).
3.

Parte ricorrente denuncia violazione e falsa

applicazione della L. n. 89 del 2001, della CEDU e di norme
della Costituzione, nonché vizio di motivazione, rilevandosi
che la L. n. 89 del 2001 non consente in alcun modo di
distinguere i procedimenti di equa riparazione da quelli ai
quali la medesima legge si applica e di sottrarli quindi al
regime di ragionevole durata, che discende direttamente dalla
Convenzione Europea e dalla Costituzione italiana.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

4. – Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte in
ordine alla applicabilità del procedimento disciplinato dalla
L. n. 89 del 2001 ai procedimenti introdotti sulla base della
per i quali deve ritenersi predicabile

l’operatività del termine ragionevole di durata e del
conseguente regime indennitario in caso di sua violazione.
Come affermato di recente (Cass. n. 5924 del 2012 e altre
conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge
presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede di
impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un ordinario processo
di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una
definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più
pressante per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati
proprio all’accertamento della violazione di un diritto
fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera
di per sè una condizione di sofferenza e un patema d’animo che
sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex
lege n. 89 del 2001. Nè appare condivisibile l’assunto che il
giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e l’eventuale giudizio
di impugnazione costituiscano una fase necessaria di un unico
procedimento destinato a concludersi dinanzi alla Corte
Europea, nel caso in cui nell’ordinamento interno la parte
interessata non ottenga una efficace tutela all’indicato
diritto fondamentale, atteso che il procedimento interno

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ki

legge stessa,

rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace, sempre
che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di una
ragionevole durata.
4.1 – Quanto alla determinazione della ragionevole durata

specie, venga in rilievo la durata di un giudizio “Pinto”
dinanzi alla Corte di cassazione, la durata del grado deve
essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di un
anno, restando così superata la seconda ratio opposta dalla
Corte di appello .
5. – Il ricorso deve quindi essere accolto, essendo erronea
la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto
inammissibile il procedimento di equa riparazione per la
irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione
relativamente a giudizio presupposto di altra natura.
Onde consentire una attenta valutazione della durata del
procedimento di cui si tratta e dei limiti posti con il
ricorso svolto in questa sede, la causa non può essere decisa
nel merito, ma va rimessa alla stessa Corte di appello di
Perugia che, in diversa composizione, esaminerà il ricorso
attenendosi ai principi enunciati nei paragrafi 4.1 e 5.
Provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.

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di un procedimento di equa riparazione, ove, come nel caso di

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Perugia in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2

dicembre 2012.

Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 12

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