Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10156 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 45/2006 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 09/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia dep. il 09 maggio 2006 che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la decisione della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso di A.M.R. avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione sulla istanza di restituzione dell’IRAP per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001. La CTR aveva richiamato la sentenza della Corte Cost. n. 156/2001 assumendo che la organizzazione se era elemento connaturale all’impresa non lo era per l’attività professionale, e aveva escluso l’esistenza di un’autonoma organizzazione che avrebbe dovuto essere caratterizzata dalla presenza di un apparato di capitali e lavoro altrui di tale consistenza da conferire un significativo quid pluris alla capacità di reddito del soggetto La ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione di legge, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, artt. 1742 e 2195 c.c., per non avere ritenuto l’agente di commercio, e come tale imprenditore, in ogni caso soggetto all’IRAP, ovvero, per averlo ritenuto lavoratore autonomo e avere richiesto la necessità di dipendenti e capitali esterni; deduce, altresì, vizio motivazionale in ordine al concetto di organizzazione.

Il contribuente non ha resistito.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le SS.UU. di questa Corte (n. 12108/2009) hanno, recentemente, affermato che:

“In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

La Corte fa proprio tale insegnamento, escludendo ogni automatismo tra la qualità di agente e l’esistenza di un’autonoma organizzazione.

Per quanto concerne, poi, la censura dell’Ufficio di difetto di motivazione, la stessa va valutata in relazione al presupposto, sostenuto in via principale dall’Amministrazione, e sopra dichiarato infondato, che l’organizzazione dell’attività dell’agente di commercio perchè imprenditore fosse in re ipsa, con la conseguenza che tutti tali esercenti dovrebbero ritenersi assoggettati all’IRAP (con la logica conseguenza che in tale prospettiva la contestazione dell’esistenza di un’organizzazione era non necessaria, o, comunque marginale e residuale). Su tali premesse, non può non ritenersi che la CTR – pur nel necessario coordinamento e integrazione della motivazione in correlazione alla tesi qui accolta abbia adeguatamente seppur sinteticamente motivato avendo escluso in base ai dati forniti dal contribuente l’esistenza di una autonoma organizzazione che potesse vivere al di fuori dell’apporto personale del contribuente.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

S’impone la compensazione delle spese per la particolarità delle superiori questioni e per essersi la giurisprudenza consolidata solo di recente.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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