Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10155 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 28/05/2020), n.10155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27144/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

CEDIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco di Garbo, Giuliana

Polacco e Guido Broocchieri, con domicilio eletto presso lo studio

di quest’ultimo, sito in Roma, viale di Villa Massimo, 57;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 34, depositata il 2 aprile 2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2020

dal Consigliere Catallozzi Paolo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Visonà, Stefano che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso;

uditi gli avv. Giancarlo Caselli, per la ricorrente, e Barbara Faini,

per delega dell’avv. Di Garbo, per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 2 aprile 2013, di reiezione dell’appello dalla medesima presentato avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della CEDIS s.r.l., quale rappresentante fiscale per l’Italia A.C. Company UK ltd., per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui, relativamente (anche) all’anno 2004, era stata contestata l’indebita detrazione dell’1.v.a., sul fondamento del difetto del presupposto territoriale, recuperata l’imposta non versata e irrogate le relative sanzioni.

1.1. Dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo aveva ad oggetto l’I.v.a. detratta relativa a due fatture emesse dalla Quidnovi s.p.a., società legata alla A.C. Company UK ltd. da un contratto di distribuzione, per il riaddebito di costi sostenuti in esecuzione di tale contratto che, secondo l’Ufficio, si riferirebbero alla prestazione di servizi pubblicitari.

2. Il giudice di appello ha disatteso il gravame dell’Amministrazione finanziaria ritenendo che tali prestazioni si ponevano in relazione di accessorietà rispetto alla pluralità dei servizi resi dalla società inglese in esecuzione del contratto di distribuzione stipulato e, in quanto tali, andavano assoggettate al medesimo trattamento fiscale, ai fini i.v.a., delle operazioni principale cui accedevano.

3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

4. Resiste con controricorso la CEDIS s.r.l., la quale deposita, poi, memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso proposto l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, lett. d), art. 12 e art. 19, comma 2, e dell’art. 2697 c.c., nonchè dei principi di diritto comunitario, per aver la sentenza impugnata ritenuto le operazioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi pubblicitari fossero assoggettate, in ragione della loro natura accessoria, al regime i.v.a. previsto per la prestazione principale, benchè fossero non imponibili per carenza del presupposto territoriale, in quanto rese nei confronti di un soggetto non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

1.1. Il motivo è infondato.

Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12, prevede, in tema di i.v.a., che le prestazioni accessorie “non sono soggette autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale” e i relativi corrispettivi concorrono a formare la base imponibile ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta sulla cessione o prestazione principale, subendo, pertanto, lo stesso trattamento fiscale (cfr. Cass., ord., 28 settembre 2016, n. 19247; Cass. 17 giugno 2005, n. 13093).

Tale disposizione trova la sua ratio del fatto che la prestazione accessoria non costituisce per la clientela un fine a sè stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (cfr. Cass. 16 novembre 2011, n. 24049).

In questi casi lo stretto collegamento tra le prestazioni è tale da dare luogo, oggettivamente, ad un’unica prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale e altererebbe la funzionalità del sistema i.v.a.

In applicazione di tali principi, il giudice di appello ha, dunque, correttamente concluso che i costi sostenuti per prestazioni pubblicitarie avrebbero perso la loro individualità impositiva in ragione della accessorietà di tali prestazioni, da assoggettarsi al medesimo trattamento fiscale, in tema di i.v.a., della prestazione principale.

1.2. Sostiene l’Agenzia che la non imponibilità delle prestazioni pubblicitarie in ragione della loro extraterritorialità osterebbe al loro assoggettamento al regime i.v.a. previsto per la prestazione principale.

In proposito, si osserva che, ai sensi del richiamato art. 12, ciò che assume rilevanza è il trattamento fiscale in tema di i.v.a. riservato alla prestazione principale e non già a quella accessoria.

2. Pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto.

3. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge;

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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