Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10154 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 28/05/2020), n.10154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4736/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente, intimato in via incidentale –

contro

Cargill s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Lucia Montecamozzo, con domicilio

eletto presso lo studio Fantozzi & Associati, sito in Roma, via

Sicilia, 66;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 53, depositata il 25 giugno 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2020

dal Consigliere Catallozzi Paolo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Visonà Stefano, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;

uditi gli avv. Giancarlo Caselli, per la ricorrente principale, e

Lucia Montecamozzo, per la ricorrente incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 25 giugno 2012, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Raggio di Sole Mangimi s.p.a. avverso il provvedimento di diniego di rimborso di un credito i.v.a. relativo all’anno 2005, originariamente nella titolarità della Niccolai Nutrizione Animale s.p.a.

Dall’esame della sentenza impugnata si evince che il credito in oggetto, esposto nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2005 presentata da tale ultima società, non era stato riportato in alcuna delle dichiarazioni fiscali (successive) presentate dalla Raggio di Sole Mangimi s.p.a., la quale aveva acquistato il credito per effetto di contratto di cessione di azienda del 7 novembre 2005 e provveduto a proporre istanza di rimborso il 9 luglio 2009, per cui l’Ufficio aveva respinto l’istanza di rimborso ritenendo non osservato il termine decadenziale biennale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2.

2. Il giudice di appello, disattendendo il gravame erariale, ha evidenziando che l’istanza di rimborso era tempestiva, in ragione della emendabilità delle dichiarazioni fiscali entro il termine quadriennale nel caso in esame non decorso – previsto per la rettifica delle stesse da parte dell’Ufficio.

3. Il ricorso è affidato a due motivi.

4. Resiste con controricorso la Cargill s.r.l., società che nelle more ha incorporato la Raggio di Sole Mangimi s.p.a., la quale propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

5. In relazione a tale ricorso incidentale condizionato l’Agenzia delle Entrate non spiega alcuna attività difensiva.

6. La ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e, a seguito della rimessione della causa alla pubblica udienza, dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, e del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, artt. 2 e 8, per aver la sentenza impugnata ritenuto che il termine per la correzione delle dichiarazioni fiscali i.v.a. avesse durata quadriennale e non coincidesse, invece, con quello prescritto per la dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

2. Con il secondo motivo deduce la contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione alla mancata esposizione del credito i.v.a. nella dichiarazione fiscale relativa all’anno 2005 presentata dalla società contribuente.

2.1. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.

Occorre preliminarmente rilevare che, come agevolmente desumibile dagli accertamenti compiuti nella sentenza di appello, il credito in oggetto è stato esposto nella dichiarazione resa dalla Niccolai Nutrizione Animale s.p.a. riferita al periodo di imposta 2005 – nel corso del quale è intervenuta la cessione del ramo di azienda che ha interessato tale credito – e che la cessionaria Raggio di Sole Mangimi s.p.a. (oggi, Cargill s.p.a.) ha provveduto alla registrazione del credito medesimo nella sua contabilità, senza, però, inserirlo nelle dichiarazioni annuali presentate successivamente all’acquisto.

Alla cessione dell’azienda consegue, per legge, la cessione anche dei crediti relativi all’esercizio in cui la stessa ha avuto effetto, ivi compresi i crediti di imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario (cfr. Cass., ord., 1 ottobre 2018, n. 20415).

2.2. La Commissione regionale, aderendo alla tesi della contribuente, ha ritenuto sussistente il diritto al rimborso, affermando che la mancata esposizione del credito nelle dichiarazioni rese dalla società contribuente per i periodi di imposta successivi al 2005 costituisce un errore che è emendato con la presentazione dell’istanza di rimborso, da ritenersi tempestiva, in quanto intervenuta entro il termine quadriennale previsto per la rettifica delle dichiarazioni da parte dell’Ufficio.

Una siffatta argomentazione non è pertinente in quanto muove dall’erroneo presupposto che il contribuente che fruisca di un credito i.v.a. per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale perde il diritto alla sua detrazione se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all’anno successivo.

Infatti, la decadenza dal credito è comminata, giusta il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, comma 3, soltanto per il caso in cui il credito (o l’eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella prima dichiarazione utile, sempre che la detrazione sia esercitata, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 ex art. 8, comma 3, entro il termine previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, secondo periodo (cfr. Cass., Sez. Un., 8 settembre 2016, n. 17757).

2.3. Ciò in quanto la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine suindicato, va riconosciuta quando il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.

Da ciò consegue che, ove il credito di imposta sia desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e, come nel caso in esame, non sia contestato dall’Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l’avvio del relativo procedimento, nè trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, u.p., ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (cfr., oltre alla pronuncia richiamata in precedenza, Cass., ord., 11 dicembre 2019, n. 32424; Cass. 22 febbraio 2017, n. 4559).

3. Pertanto, così correttane la motivazione, la sentenza impugnata si sottrae alla censura prospettata, venendo in rilievo un credito i.v.a. maturato nell’anno 2005, tempestivamente indicato nella dichiarazione annuale relativo a tale periodo di imposta e (nuovamente) esercitato con istanza di rimborso, interruttiva del termine prescrizionale, utilmente presentata il 9 luglio 2009.

4. La reiezione del ricorso principale esonera dall’esame del ricorso incidentale, proposto dalla contribuente in via condizionata.

5. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 13.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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