Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10154 del 18/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10154 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Mussoi Ubaldo, rapp.to e difeso dall’avv. Giulio Agnelli,

Ricorrente

Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge- Controricorrente
per la cessazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.
80/2013/21

depositata il 15/7/2013 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Fatto e diritto
Il ricorso per cessazione proposto da Mussoi Ubaldo, notificato il 25/2/2014, non risulta
depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile dell’11/7/2014.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T— FIG. n. 17236/14

39.56

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 18/05/2015

Il ricorrente va pertanto condannato alla rifusione, in favore dell’Anuninistrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi E 1.500,00, oltre
quelle prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in
complessivi E 1.500,00, oltre quelle prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 22/4/2015

DEPOSITATO INCANCELLER1

;-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA