Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10153 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.V., ESATRI ESAZIONE TRIBUTI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 90/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 16/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI FABRIZIO, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Amministrazione fiscale iscriveva a ruolo, con la procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, somme dovute a titolo di IRAP per l’anno 1998 a carico di C.V..

Il contribuente impugnava il ruolo e la conseguente cartella esattoriale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano,nei confronti sia della Amministrazione che del concessionario per la riscossione dei tributi, sostenendo la illegittimità del ricorso alla procedura di cui all’art. 36 bis citato in quanto asseriva di non avere presentato denuncia dei redditi per tale anno a fini IRAP, e comunque la tardività dell’atto impositivo.

La Commissione Provinciale rigettava il ricorso.

Appellava il contribuente, sugli stessi rilievi di cui in primo grado.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia raccoglieva il gravame, affermando che il contribuente non aveva presentato la denuncia a fini IRAP. Avverso la sentenza, n. 90/50/05 in data 6-5-05, depositata il 16-6- 05, non notificata, propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con un motivo.

Nè il contribuente, nè il concessionario per la riscossione dei tributi svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, la Agenzia deduce motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Espone che la Commissione di appello ha affermato, come dato pacifico in causa, che C.V. non aveva presentato per l’anno 1998 alcuna dichiarazione a fini IRAP. Sostiene che tale asserzione è apodittica, in quanto “non supportata da alcun documento dal quale sia possibile evincere che il contribuente non abbia compilato la parte della sua dichiarazione dedicata alla imposta liquidata dall’Ufficio.” Rileva a sostegno che se il contribuente non avesse effettuato tale dichiarazione, l’Ufficio non avrebbe avuto la disponibilità dei dati per procedere alla liquidazione della imposta.

Allega al ricorso una interrogazione eseguita presso la Anagrafe Tributaria, da cui ad avviso della Agenzia si evincerebbe che tale dichiarazione fu effettivamente presentata dal contribuente.

La Commissione avrebbe quindi fatto malgoverno delle risultanze processuali.

Il motivo è infondato.

La motivazione della commissione è chiara e non apodittica. Il giudice di appello ha affermato che il C. ha effettivamente presentato la dichiarazione dei redditi per il 1998, ma in questa non era compresa la parte destinata alla dichiarazione dell’IRAP. Da ciò trae motivo per affermare che tale mancanza era essenziale e non sostituibile con dati tratti dalle altre parti della denuncia dei redditi, per cui la procedura D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36, era illegittima, occorrendo procedere ad accertamento.

La Agenzia non contesta la fondatezza della argomentazione della Commissione, ma il presupposto di fatto, ovvero che il contribuente non avesse presentato la dichiarazione a fini IRAP, sostenendo che era vero il contrario.

L’assunto non è idoneo a scalfire la asserzione sul punto della Commissione. Infatti nel ricorso non si afferma che in atti tale dichiarazione esistesse per essere stata prodotta od esibita da alcuna delle parti in causa. Sostiene invece che la esistenza della dichiarazione dovesse essere dedotta in via logica, in quanto, se il contribuente non la avesse presentata, l’Ufficio non avrebbe avuto i dati necessari per liquidare la imposta. L’argomento consiste in una mera illazione, ossia che i dati usati provenissero effettivamente dalla dichiarazione IRAP del contribuente, il che è esattamente ciò che la Commissione nega fondandosi sui documenti esistenti in atti, tra cui non era compresa detta dichiarazione.

Non sussiste quindi il lamentato vizio di motivazione, dovendosi invece rilevare la insufficienza della argomentazione dell’Ufficio.

La produzione di documenti probatori in questa sede è irrilevante, essendo elemento nuovo di merito non valutabile in questa sede di legittimità.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensive delle altre parti citate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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