Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10152 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20763/2006 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA AQUILEIA

12 presso lo studio dell’avvocato GIORDANO LUCA, che lo rappresenta e

difende procura speciale Notaio Dr. Vincenzo Ferrara in Roma REP.

15396 del 20/1/2010;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS),

AMMINISTRAZIONE

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

sul ricorso 26897/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti e ricorrenti incid. –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 132/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 12/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il notaio C.F. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, avverso il silenzio rifiuto della Amministrazione Finanziaria (Centro di Servizio) in ordine alla istanza di rimborso dell’IRAP versata nell’anno 1998, mancando, ad avviso del contribuente, il presupposto della imposta.

La Commissione accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio, sul rilievo che il contribuente esercitava attività professionale in ogni caso assoggettata all’IRAP. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 132/19/05, in data 21-6-2005, depositata in data 12-7-2005 accoglieva l’appello dell’Ufficio.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il contribuente, con tre motivi.

Resisteva la Amministrazione con controricorso, e formulava ricorso incidentale con due motivi.

Il contribuente con dichiarazione in data 25-2-2010 rinunciava al ricorso.

Nessuna delle parti è presente alla odierna udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

In ordine al primo, deve osservarsi che la rinuncia al ricorso appare rituale, essendo stata sottoscritta sia dal difensore munito di mandato speciale, sia dalla parte personalmente.

La stessa è stata notificata alla Amministrazione, che nulla ha espresso al riguardo.

Sussistono quindi le condizioni per la validità della dichiarazione di rinuncia, ai sensi dell’art. 390 c.p.c..

Stante la esistenza di ricorso incidentale non condizionato, non può dichiararsi la estinzione del processo, ma la inammissibilità del ricorso principale, per detta causa sopravvenuta.

Quanto ai motivi di ricorso incidentale, fondati su di una asserita omissione di pronuncia del giudice di appello in ordine alla supposta mancanza di formazione del silenzio-rifiuto della Amministrazione relativa alla domanda di rimborso effettuata dal contribuente e conseguente inammissibilità del ricorso iniziale dello stesso, occorre rilevare che la stessa Amministrazione era completamente vittoriosa in secondo grado.

Deve rammentarsi al proposito il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui “il ricorso incidentale per cassazione presuppone la soccombenza, e non può quindi essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello; quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dai giudice di appello, perchè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande ed eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio” (v. Cass n. 25821 del 2009).

Anche il ricorso incidentale deve quindi essere dichiarato inammissibile.

L’esito del giudizio rende equa la compensazione delle spese tra le parti.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara entrambi inammissibili.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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