Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10152 del 18/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10152 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Colacem s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via
G. Avezzana 45, presso lo studio dell’avv. Maurizio Leo, dal quale è rapp.to e difeso, giusta
procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Perugia n.
400/1/2012, depositata il 6/8/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Beneduce, per delega, per il controricorrente;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Colacem s.p.a.

contro l’Agenzia delle Entrate ha ad og-

getto l’impugnativa del silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso della somma di

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 18/05/2015

£ 425.456,67y erroneamente versata a titolo di Ilor per l’anno 1988, ai sensi dell’art. 8 della

L. 614/66. La CTC ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Agenzia sul rilievo che ” non
è inibito alle imprese che già abbiano acquisito il beneficio dell’esenzione decennale
dell ‘Ilor di aumentare con successivi investimenti nel corso del decennio gli impianti fissi
oltre il limite stabilito di due miliardi”.

di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 8 comma 3 della L.
22/7/1966, n. 614, in relazione all’art. 360 , I comma n. 3 c.p.c., laddove la CTC afferma
la sussistenza del diritto all’esenzione decennale dall’Ilor anche nel caso in cui
l’investimento superi il limite di quello originariamente previsto per il beneficio.
La censura è fondata. L’art. 8 cit., recante l’intitolazione Esenzioni fiscali per le nuove imprese artigiane e industriali, dispone:” Le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni, che si costituiscono nelle zone
depresse dell’Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell’art. 3 della
legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti, per
dieci anni dalla data di inizio della loro attività – rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura – da ogni tributo diretto sul reddito.
Per le nuove imprese industriali l’esenzione è applicabile alle aziende, il cui investimento in
impianti fissi non superi comunque due miliardi di lire.
Tale esenzione si applica anche al maggiore reddito derivante dall’ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale in impianti fissi non superi il limite di cui al
precedente comma.
In proposito questa Corte ha già affermato ( Cass. 12371/1993) che ” 11 requisito del limite
degli investimenti non solo deve sussistere al momento iniziale della concessione del beneficio, ma deve persistere nel corso del decennio, implicando altrimenti la cessazione “ex nunc”
della esenzione, atteso che questa, inerendo a tributi regolati su base annuale, deve essere
correlata, anche per i suoi presupposti, a ciascun periodo di imposta, e che, inoltre, ha natura di agevolazione soggettiva, rivolta a perseguire obiettivi di incentivazione di imprese

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Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la società. A seguito

piccole e medie, fino a che esse si mantengano entro determinate dimensioni. L’affermato
orientamento interpretativo si fonda, oltre che su argomenti sistematici e sulla finalità
dell’esenzione …., sulla formulazione dell’art. unico della legge 6 agosto 1967 n. 690, che,
nel modificare la disposizione transitoria contenuta nel secondo comma dell’alt 17 della
legge n. 614 del 1966 (relativa agli impianti sorti nei primi tre anni successivi all’entrata in

luglio 1957 n. 635, ma non anche dalla nuova legge n. 614 de11966), ha richiesto anche per
tali iniziative la necessità che l’investimento in impianti fissi non fosse superiore ai due miliardi di lire (mentre il presupposto previsto dalla precedente legge n. 635 de11957 era individuato nel numero degli operai addetti alle imprese), soggiungendo espressamente che
“tale limite di investimento è applicabile, fino al compimento del decennio dalla data di
inizio dell’attività, anche per le imprese già ammesse al godimento dell’esenzione fiscale”. Il
legislatore del 1967 è, cioè, intervenuto per rendere omogeneo il presupposto della esenzione previsto in via transitoria dall’art. 17, cpv., della legge n. 614-1966 (concessa nelle
località “già” riconosciute depresse, in presenza dei presupposti previsti dalla vecchia legge
del 1957) con il presupposto della esenzione concessa nelle zone depresse individuate ai
sensi della nuova legge del 1966. E nel porre anche per le iniziative sorte nelle zone “già”
depresse il presupposto dell’entità dell’investimento (anziché quello del numero di operai),
la legge de11967 ha richiesto la sussistenza di tale presupposto anche nei casi in cui l’esenzione fiscale era stata già concessa. La precisazione espressa che il limite di investimento
deve sussistere “fino al compimento del decennio” non avrebbe senso se fosse intesa come
riferita solo a queste situazioni transitorie (esenzione concessa sulla base del presupposto
del numero degli operai, ma che, a partire dalla legge de11967, viene subordinata al limite
dell’investimento), e non anche alle esenzioni disposte sulla base dell’art. 8 della legge n.
614-66, in cui – secondo la parte ricorrente – rileverebbe il rispetto del limite unicamente
all’inizio dell’attività. La precisazione della legge n. 690-67 (necessità che il limite di investimento sussista per l’intero decennio) va, invece, intesa come intrinseca al beneficio della
esenzione decennale; il legislatore del 1967 l’ha espressamente enunciata all’atto di richiedere, innovativamente, la sussistenza di tale presupposto “anche per le imprese già ammesse al godimento dell’esenzione fiscale suddetta”.

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vigore di quest’ultima legge, nelle località riconosciute depresse dalla precedente legge 29

szc.L…4

Tali principi, confermati di recente ( Cass.25/05/2011 n.11461), sono condivisi dal Collegio v
e non si ritengono superabili dalle deduzioni formulate dalla società in sede di memoria.
Infondato è il secondo motivo — nullità della decine per contrasto tra dispositivo e m vazione- essendo conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo

dell’Umbria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata
e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR
dell’Umbria.
Così deciso in Roma, 22/4/2015

lihdiskaticia ~Ma

accolto ed il rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR

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