Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10152 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. II, 16/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 16/04/2021), n.10152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi G. – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27091-2019 proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’avv. SARA DE LUCA e

domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3285/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 15.9.2917 il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da S.M. avverso il provvedimento di diniego della sua domanda di protezione, internazionale e umanitaria, emesso dalla Commissione territoriale competente.

Interponeva appello il S. e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza oggi impugnata, n. 3285/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia S.M., affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il secondo motivo di appello, con il quale il ricorrente attingeva il giudizio di non credibilità della sua storia personale espresso dal giudice di prime cure.

La censura è inammissibile.

Occorre premettere che il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese di origine perchè accusato dai familiari di un bambino, accidentalmente ferito dallo zio mentre quest’ultimo cercava di far scappare dei maiali selvatici dal campo della famiglia, della lesione subita da detto minore. Aveva aggiunto che i familiari del bambino militavano nel partito (OMISSIS), mentre lo zio militava nel partito (OMISSIS), e quindi aveva inquadrato che la vicenda nell’ambito di un più ampio contrasto interfamiliare, originato anche da dissidi di natura politica. La storia è stata ritenuta non credibile sia dalla Commissione, che dal Tribunale, che, infine, dalla Corte di Appello. Il ricorrente attinge la valutazione di non credibilità in modo del tutto generico, senza confrontarsi con la ratio della decisione del giudice di secondo grado, che aveva ritenuto inammissibile il motivo di gravame proposto dal S. sul tema, poichè esso si risolveva nel mero rinvio alle tesi già esposte in prime cure. Tale statuizione non è specificamente attinta dal motivo in esame, con il quale il ricorrente non dimostra che – contrariamente a quanto affermato dalla Corte distrettuale – la sua censura conteneva argomenti diversi, ed ulteriori, rispetto a quanto già dedotto in prime cure. Ne deriva che la contestazione si risolve in un’inammissibile critica del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito ed a invocare, in definitiva, un mero riesame del giudizio di fatto, estraneo alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte distrettuale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria senza considerare il contesto di insicurezza generalizzato esistente nel Paese di origine del richiedente.

La censura è inammissibile.

La Corte territoriale ha esaminato la condizione del Gambia, richiamando numerose e aggiornate C.O.I. (cfr. pag. 9, 10 e 11 della sentenza impugnata) e dando atto delle specifiche informazioni da esse tratte. Il ricorrente non contrappone a dette fonti alcuna fonte diversa, più specifica o più aggiornata, sulla propria area di provenienza, ma si limita ad un generico riferimento a diverse fonti informative, senza però contestare lo scarso aggiornamento delle C.O.I. usate dal giudice di merito, nè riportare le specifiche informazioni che dimostrerebbero che quanto ritenuto dal giudice di merito sia frutto di una lettura fuorviante delle notizie tratte dalle dette C.O.I. Anche in questo caso la censura finisce quindi per risolversi in una inammissibile critica del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito ed a invocare, in definitiva, un mero riesame del giudizio di fatto, estraneo alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 nonchè l’omessa valutazione di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe ingiustamente escluso anche il riconoscimento della protezione umanitaria, senza considerare la condizione di vulnerabilità del richiedente.

La censura è inammissibile.

Il giudice di merito, infatti, compie il giudizio comparativo tra condizione in Italia e in patria, conformandosi pienamente all’insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). All’esito, perviene ad un giudizio di insussistenza di profili di vulnerabilità, rispetto al quale la censura proposta dal ricorrente si risolve, ancora una volta, in una mera istanza di riesame del merito.

Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per perplessità ed apparenza della motivazione, in punto di rigetto di protezione sussidiaria ed umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La censura è inammissibile.

La sentenza impugnata è congruamente motivata e dà atto del rigetto, rispettivamente, della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) a fronte della ritenuta non credibilità della storia personale narrata dal richiedente; di quella di cui al citato art. 14, lett. C per ravvisata assenza di una condizione di violenza generalizzata in Gambia; ed infine, della protezione umanitaria, in conseguenza dell’esclusione di profili di vulnerabilità individuale in capo allo S..

In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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