Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10152 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. II, 09/05/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 09/05/2011), n.10152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.L. IN PROPRIO EX ART. 86 c.p.c. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma Via Della

Giuliana 63;

– ricorrente –

contro

I.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 116/2004 del GIUDICE DI PACE di BRENO,

depositata il 04/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Edoardo Vittorio che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. G.L. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza n. 116/2004 con la quale il Giudice di Pace di Breno, in accoglimento dell’opposizione proposta da I. A. avverso il decreto ing. n. 94/2000, revocava tale provvedimento monitorio richiesto dall’attuale esponente a titolo di pagamento di prestazioni professionali da lui rese in favore dell’opponente.

li ricorso per cassazione si articola in 4 mezzi, con i quali si denunzia in specie la nullità dell’atto di opposizione al provvedimento monitorio per difetto di legittimazione processuale dell’opponente che era stato autorizzato a stare in giudizio di persona dal G.d.P. ex art. 82 c.p.c., comma 2, dopo la proposizione della domanda, nonchè la tardività dell’opposizione stessa e la nullità della notifica dell’atto di citazione in rinnovazione non eseguita presso il domicilio eletto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio preliminarmente che il ricorso per cassazione de quo è stato notificato all’intimato I.A. presso la cancelleria de giudice di Pace di Breno che ha pronunciato la sentenza impugnata ed ove il medesimo aveva eletto domicilio nel procedimento in parola. Ciò posto si osserva che la previsione della possibilità di notifica di atti in cancelleria ai sensi dell’art. 58 disp. att. c.p.c. è circoscritta – qualora la parte autorizzata a stare in giudizio di persona non risulti avere fatto, a norma dell’art. 319 c.p.c., dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace – soltanto agli atti compiuti durante il procedimento ed a quello di esso conclusivo. Devono pertanto ritenersi esclusi gli atti successivi, come quelli di impugnazione della sentenza, la cui notifica dunque doveva avvenire, a pena di giuridica inesistenza, secondo le previsioni dell’art. 330 c.p.c. (Cass. n. 1046 del 22/01/2004). Nella fattispecie la mancata notifica del ricorso deve ritenersi giuridicamente inesistente , per cui non può disporsi il rinnovo dell’atto presso il domicilio o la residenza dell’intimato, ma va senz’altro dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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