Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10150 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 28/05/2020), n.10150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14474-2012 proposto da:

POLIPACK SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SAN BASILIO 72, presso lo

studio dell’avvocato MARIA CRISTINA PAGNI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CRISTINA SPECCHIA, MARCO ERIGESSI

DI RATTALMA, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 308/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 07/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PELUSO che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente riceveva invito al contraddittorio procedimentale per accertamento in base a studi di settore per l’anno di imposta 2004, cui seguiva tentativo di accertamento con adesione che non si perfezionava, donde scaturiva avviso di accertamento per ripresa a tassazione di maggiori ricavi individuati in Euro 184.817,00.

Il ricorso di primo grado esitava in rigetto tempestivamente impugnato da parte contribuente mediante consegna diretta dell’atto d’appello, sennonchè la CTR rilevava non essere stata depositata copia dell’appello presso la CTP, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, nel testo vigente all’epoca dei fatti e, di conseguenza, rilevava l’inammissibilità del gravame, compensando le spese.

Ricorre per cassazione la parte contribuente, affidandosi a due motivi di censura, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLE DECISIONE

Vengono posti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si lamenta contrarietà del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 (nel testo vigente all’epoca dei fatti) al diritto dell’Unione Europea e conseguente disapplicazione della norma, con richiesta di annullamento della grava sentenza e rinvio ad altra sezione della CTR per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia.

Con il secondo motivo si prospetta questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 (nel testo vigente all’epoca dei fatti) per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 della Convezione Europea dei diritti dell’Uomo.

2. I motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della stretta connessione. Pur in assenza di indicazione esplicita, la doglianza può essere ricompresa nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per errata interpretazione o falsa applicazione di legge. Nella sostanza, si lamenta si sia fatta applicazione di norma contraria ai principi fondamentali della Carta, dell’Unione Europea e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, laddove la sanzione dell’inammissibilità sarebbe sanzione sproporzionata rispetto a violazione di adempimento formale, comunque non comparabile con il diritto all’accesso alla giustizia.

La questione è stata esaminata più volte da questa Corte e dalla Consulta, pervenendo con diverse pronunce alla medesima conclusione che conferma la legittimità costituzionale e la non irragionevolezza della norma, sia perchè limitata solo alle forme alternative alla notifica usuale tramite ufficiale giudiziario, dunque a scelta di parte, sia perchè attinente a profili eminentemente pubblicistici connessi allo ius imperli del momento fiscale, assolutamente diverso dalle obbligazioni e diritti civili di cui parla l’art. 6 della Convenzione EDU (cfr. Corte Cost. n. 17/2011).

Nè parte ricorrente offre argomenti diversi e nuovi per prospettare eccezioni già scrutinate da questa Corte e dal Giudice delle leggi (sul punto cfr. Cass. V, n. 7099/2019 e precedenti ivi richiamati circa la legittimità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53).

In conclusione il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensa fra le parti le spese di lite per i gradi di merito e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro cinquemiladuecento/00 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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