Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10150 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/04/2017, (ud. 07/12/2016, dep.21/04/2017),  n. 10150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20495/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN,

LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

ANTONINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 551/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/08/2010 R.G.N. 530/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;

udito l’Avvocato ANTONINI GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si controverte del diritto del lavoratore S.G. al riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva nei confronti dell’Inps per l’esposizione al rischio di amianto ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

La Corte d’appello di Bologna, nel respingere l’appello dell’Inps avverso la decisione del Tribunale di Ferrara che aveva riconosciuto il predetto beneficio al S., ha spiegato che era risultata provata l’esposizione del lavoratore agli effetti nocivi dell’amianto, anche se la stessa era emersa in relazione al più breve periodo 1.1.1980 – 31.12.1992, rispetto a quello maggiore compreso tra il 1979 ed il 1993 indicato dal primo giudice, per cui la rivalutazione contributiva doveva ritenersi circoscritta al periodo minore. Nel contempo la stessa Corte ha accolto l’appello incidentale dell’assicurato avverso la statuizione di compensazione delle spese di primo grado ed ha condannato l’Inps al loro pagamento per l’intero in virtù del principio della soccombenza.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso il S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo l’Inps deduce la violazione della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, dolendosi del fatto che la Corte d’appello di Bologna ha respinto integralmente la propria impugnazione nonostante avesse accertato che l’esposizione qualificata alle polveri di amianto si era verificata, in danno di S.G., per un periodo di tempo inferiore rispetto a quello in relazione al quale il Tribunale aveva attribuito la rivalutazione contributiva; quindi, secondo il ricorrente la Corte avrebbe dovuto riconoscere tale beneficio solo in relazione al più breve arco temporale 1980 – 1992 e non confermare la sentenza di primo grado che l’aveva attribuito per il più ampio periodo 1979 – 1993.

2. Col secondo motivo l’Inps deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 156 c.p.c., per contrasto fra motivazione e dispositivo, assumendo che all’affermazione contenuta nella sentenza secondo cui il periodo di rivalutazione contributiva doveva essere parametrato al periodo gennaio 1980 – dicembre 1992, ossia ad un periodo minore rispetto a quello riconosciuto dal Tribunale di Ferrara, non aveva fatto seguito il parziale accoglimento del gravame, con conseguente limitazione del periodo di applicazione del coefficiente di rivalutazione ai soli anni compresi fra il 1980 ed il 1992.

Osserva la Corte che i due motivi di censura, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Non è ravvisabile, infatti, il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, nei termini segnalati dal ricorrente, per il solo fatto che in quest’ultimo atto la Corte d’appello non abbia ripetuto che il beneficio della rivalutazione contributiva doveva essere limitato al più breve arco temporale accertato dal consulente tecnico d’ufficio, come invece chiaramente riferito nella motivazione della sentenza. Invero, la stessa Corte ha ben spiegato che l’appello dell’Inps era sostanzialmente infondato in merito al contestato accertamento della esposizione ultradecennale qualificata all’amianto del S.. In effetti, non può non rilevarsi che ad onta dell’accertata limitazione temporale del beneficio in esame, comunque la stessa eccedeva il decennio previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, ai fini del riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva, seppur in relazione ad un periodo più breve.

Al riguardo questa Corte (Cass. sez. 5, n. 26077 del 30.12.2015) ha già affermato che sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto.

Si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. n. 12841 del 21.6.2016) che “nel rito del lavoro la prevalenza del dispositivo sulla motivazione è circoscritta alle ipotesi in cui vi è contrasto tra le due parti della pronuncia, mentre, ove l’incompatibilità manchi, la portata precettiva della pronuncia va individuata integrando il dispositivo con la motivazione”.

Nella fattispecie si può, quindi, ritenere che dalla lettura integrata della motivazione col dispositivo non emerge il lamentato contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, essendo risultato evidente che il beneficio rivalutativo di cui trattasi era rimasto circoscritto ad un periodo più breve.

Nè può trascurarsi di considerare la carenza di interesse ad impugnare da parte dell’Inps in considerazione della circostanza, dedotta dal controricorrente, della ininfluenza, ai fini pensionistici che qui rilevano, del riconoscimento di un più breve periodo di rivalutazione contributiva: invero, il S. ha affermato che era prossimo al conseguimento della pensione, avendo già maturato trentanove anni e sei mesi di anzianità contributiva, per cui finiva per beneficiare di soli sei mesi del più lungo periodo ultradecennale di esposizione all’amianto riconosciutogli in giudizio, a nulla più rilevando, ai fini dell’accesso al trattamento di quiescenza, che detto arco temporale fosse risultato leggermente inferiore a quello accertato in prime cure.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell’Inps e vanno poste a suo carico, nella misura ridotta liquidata in dispositivo in conseguenza della tardiva proposizione del contricorso, con attribuzione all’avv. Giorgio Antonini, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 1050,00, di cui Euro 1000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge con attribuzione all’avv. Giorgio Antonini.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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