Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10150 del 18/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10150 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Lamberti Antonio, rapp.to e difeso dall’avv. Dante De Sio, giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

Resistente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
251/2013/4

depositata il

22/3/2013 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Antonio Lamberti

contro l’Agenzia delle Entrate ha ad

oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento irpef n. REQ010500432-2010 con il
quale era stato contestato un maggior reddito sinteticamente determinato ex art. 38 dpr
600/73 per l’anno 2006. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha rigettato l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Salerno n. 599/8/10 che ne aveva
respinto il ricorso

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 23809/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 18/05/2015

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate. A seguito di
relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo il ricorrente assume la nullità della sentenza per assoluta carenza di moti-

legge. Art. 38 comma 4 dpr 600/73, in relazione all’art. 360 n.5.
La censura è inammissibile. Nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si
assumono violate, e dalla deduzione del vizio di motivazione, è inammissibile, richiedendo
un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013). La
censura è altresì inammissibile per difetto di autosufficienza non risultando trascritto l’atto
di appello.
Con secondo motivo il ricorrente assume l’illegittimità ed inammissibilità del metodo di
accertamento.
La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007 ; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16038 del
26/06/2013).
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 221412egnsiTATO N CANCFUERiA
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vazione, per non aver risposto a punti fondamentali della domanda, nonché per violazione di

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