Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10150 del 16/04/2021
Cassazione civile sez. II, 16/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 16/04/2021), n.10150
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20262-2019 proposto da:
H.A.A., rappresentato e difeso dall’avv. TERESA
VASSALLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO
PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 02/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.
La Corte:
Fatto
RILEVATO
che:
Con decreto del 2/5/2019, il Tribunale di Ancona ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da H.A.A. avverso la decisione della Commissione territoriale, di inammissibilità della domanda di protezione internazionale, per avere ricevuto la notifica del provvedimento della Commissione territoriale il 10/9/2018, recandosi personalmente presso gli uffici della Questura di Verona, e depositato il ricorso solo in data 11/10/2018, oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2.
Ricorre avverso detta pronuncia H.A.A. sulla base di unico motivo.
Il Ministero si è limitato a depositare atto di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo, il ricorrente si duole sostanzialmente dell’errore del Tribunale (che in tesi configura errore di diritto e non già della motivazione), che ha ritenuto la tardività della proposizione dell’impugnazione, sostenendo la tempestività della stessa, per doversi ritenere perfezionato il deposito con la consegna della pec nella casella del destinatario.
L’argomento addotto dal ricorrente non tiene conto della specifica situazione della parte e della specifica normativa applicabile nel caso di specie, ed applicata dal Tribunale.
Premesso che, come addotto dal Tribunale e non contestato dal ricorrente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Commissione territoriale e che si versa nell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2 si rende applicabile l’art. 35 bis, comma 2, u.p. D.Lgs. cit., da cui la dimidiazione del termine per impugnare, da intendersi quale termine di gg. 15, da cui la piana tardività dell’impugnazione avanti al Tribunale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Non v’è luogo alla pronuncia alle spese, stante che il Ministero non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021