Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10150 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. II, 09/05/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 09/05/2011), n.10150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PROFETA ALFREDO;

– ricorrente –

contro

S.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 172/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 14/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.= G.S., premesso che nel novembre 1998 gli erano stati notificati due avvisi di mora relativi all’iscrizione a ruolo dell’importo complessivo di L. 8.015.070 per tassa di possesso dell’autovettura (OMISSIS) oltre interessi negli anno 1990, conveniva in giudizio S.R.; chiedendo che fosse accertata l’inesistenza di un valido contratto di vendita tra le parti relativo alla autovettura anzidetta, che fosse ordinata giudizialmente la cancellazione della trascrizione e che fosse condannato il convenuto a rimborsare l’importo di 8.01.070, perchè pagato indebitamente.

Si costituiva S.R. che chiedeva il rigetto delle domande deducendo che le parti avevano stipulato verbalmente nell’autunno del 1989 la compravendita dell’autovettura de qua, che il veicolo era stato consegnato all’attore e che G., successivamente all’acquisto, aveva circolato per mesi con l’automezzo. Il Tribunale di Bergamo (sez. dist. di elusone) rigettava le domande proposte dall’attore e condannava lo stesso alle spese processuali.

b) Proponeva appello G.S. che chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, di accertare l’inesistenza del contratto di compravendita relativo alla vettura de qua. Resisteva al gravame S.R., la Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 172/05, rigettava l’appello proposto da G.S. e condannava lo stesso a rifondere le spese del grado di giudizio. Secondo la Corte di appello di Brescia, G.S. – avrebbe dovuto dare – ma non ha dato- prova dell’inesistenza del contratto di compravendita indicato dal convenuto nè ha provato l’esistenza di altro: rapporto contrattuale intercorso tra le stesse parti, diverso da quello di compravendita, che lo stesso indicava esistente.

C.= Per la cassazione di questa sentenza ricorre G.S. con un motivo che ha consegnato ad un atto di ricorso notificato il 26 luglio 2005. Non si è costituito l’intimato S.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo ed unico motivo G.S. lamenta – come da rubrica – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. Avrebbe errato la Corte di Appello di Brescia, secondo il ricorrente, per aver ritenuto che l’appellante, G.S., fosse onerato dalla prova dell’inesistenza del contratto di compravendita dell’automezzo che è un contratto consensuale, mentre la trascrizione al PRA seguiva al tempo alla semplice dichiarazione;

pubblica dell’alienante e su sua sola richiesta. L’onere di prova del G. concerneva soltanto il fatto ritenuto lesivo “trascrizione della dichiarazione unilaterale di vendita” ed il pregiudizio che gliene era derivato per essere stato assoggettato alle sanzioni per il mancato pagamento della tassa di circolazione. Denunziato, quindi, il fatto assolutamente pacifico – specifica ancora il ricorrente- dedottane l’inefficacia a trasferire la proprietà del veicolo in capo al G. sarebbe stato onere di controparte offrire la prova del fatto storico opposto, cioè, del negozio di alienazione il che sarebbe stato nella sua esclusiva disponibilità. La Corte -secondo il ricorrente – ha omesso di rilevare che l’avere S.R. offerto di provare la propria eccezione, cioè, la sussistenza di un contratto di compravendita titolo dell’alienazione e legittimante la propria dichiarazione di vendita, ciò stesso, determinava e determina non solo la ricaduta sull’autore dell’eccezione dell’onere di prova (reus in excipiendo fit actor), ma, almeno l’inversione di tale onere con ogni conseguenza in ordine all’esito del giudizio, a seguito della mancata prova del fatto allegato.

1.1.= La censura non ha pregio ed essa non può essere accolta per le ragioni di cui si dirà.

a) Legittimato alla richiesta di trascrizione al P.R.A. della compravendita di una autovettura, anteriormente alla modifica apportata della L. 27 dicembre 1997, art. 17, comma 18, al D.Lgs. 30 aprile 1992, art. 94, che ha attribuito la relativa facoltà esclusivamente all’acquirente, era qualunque “parte interessata” che ad essa poteva provvedere anche in base ad una sola dichiarazione con sottoscrizione autentica del solo venditore (R.D. 19 luglio 1927, n. 1814, art. 13).

La semplice dimostrazione dell’avvenuta trascrizione della dichiarazione di vendita non sollevava l’attore dall’onere ulteriore di provare il soggetto che tale trascrizione aveva richiesto, avendo egli esplicitamente posto i danni dei quali ha domandato il risarcimento in relazione causale con la trascrizione dell’atto.

Rispetto all’azione proposta dunque, del tutto corretta risulta l’applicazione del principio della soccombenza da parte della sentenza impugnata.

Va aggiunto che l’applicazione del principio di soccombenza legato all’onere della prova, consegue anche al fatto che l’attuale ricorrente non ha neppure fornito la prova dell’inesistenza del contratto di compravendita, stipulato come dichiarava S. R. – oralmente, cioè, la dimostrazione dell’inesistenza di un fatto negativo.

1.3.= Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che l’antico broccardo negativa non sunt probanda” non ha più valore nel nostro ordinamento, considerato che l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”. La negatività dei fatti oggetto della;

prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. Non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere assolta o direttamente, fornendo la prova del fatto negativo stesso, oppure, come avviene più frequentemente, dando la prova dei fatti positivi incompatibili con la verità del fatto di cui si deve dimostrare l’inesistenza, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

1.3.a.= Nell’ipotesi concreta, non solo G.S. non ha dimostrato l’inesistenza di un contratto di compravendita, ma e, soprattutto, non ha dimostrato il fatto da lui stesso affermato, in sede di interrogatorio libero, vale a dire l’esistenza di altro e diverso accordo intervenuto con S. e cioè raccordo con il quale S. aveva ceduto in godimento l’autoveicolo e di aver restituito l’autoveicolo a termine del relativo periodo di godimento.

La dimostrazione di quest’ultimo fatto – questa volta, positivo – avrebbe provato l’inesistenza del contratto di compravendita, perchè il primo accordo sarebbe, stato incompatibile con l’esistenza del secondo.

1.4.= La Corte di Appello di Brescia, seguendo questa seconda prospettiva, ha dato corretta applicazione all’istituto dell’onere della prova, motivando senza vizi logici l’applicazione anche al caso in esame della regola secondo cui onus probandi incumbit ei cui dicit, quale che sia il particolare contenuto del petitum.

In definitiva, il ricorso vanno rigettato. Le spese seguono la soccombenza che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per spese Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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