Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1015 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. II, 17/01/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 17/01/2011), n.1015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 404-2009 proposto da:

B.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BORMIDA 4, presso lo studio dell’avvocato AMICI FRANCESCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato NATALI LUIGI, giusta mandato

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI LANZA 178, presso lo studio dell’avvocato ADONE

ELVIRA, rappresentata e difesa dall’avvocato ESPOSTO ERASMO NICOLA,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 319/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

15.5.08, depositata il 17/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Luigi Natali che si riporta agli

scritti e chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza;

inoltre deposita osservazioni.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO

LECCISI che conferma la relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Riferisce la sentenza impugnata che il tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 15 novembre 2001, accoglieva la domanda proposta da P.A. nei confronti di B.I. e V. L., volta a ottenere la rettifica di errori e carenze nella intestazione delle rispettive proprietà e il riconoscimento della usucapione di frazioni immobiliari specificamente indicate nell’atto introduttivo.

La Corte di appello di Ancona con sentenza del 17 maggio 2008, notificata il 21 ottobre 2008, rigettava il gravame interposto dalla B. e confermava la sentenza di primo grado. Nella contumacia di V.L., la Corte rilevava che: a) era inammissibile, perchè tardiva, la produzione di documenti effettuata con il deposito dell’atto di appello; b) che la censura relativa alla inaffidabilità di prove orali e CTU era generica; c) che i testi escussi avevano attestato il possesso idoneo a usucapire alcune porzioni immobiliari da parte della P.; d) che le risultanze della ctu corrispondevano alle deposizioni testimoniali assunte; e) che la sentenza di primo grado aveva correttamente ridefinito la proprietà immobiliari di ciascuna delle parti.

B.I. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 20 dicembre 2008, al quale P.A. ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, rilevando la inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria e, all’adunanza odierna, un “foglio di lumi e conclusioni”. 2) Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità delle osservazioni per iscritto depositate dalla ricorrente. L’art. 379 c.p.c. consente infatti il loro deposito per replicare alle conclusioni assunte dal pubblico ministero in udienza. Analoga facoltà non è prevista dall’art. 380 bis c.p.c., che regola il procedimento per la decisione in camera di consiglio. Inoltre il pubblico ministero si è limitato a chiedere la conferma della relazione ex art. 380 bis c.p.c., depositata dal relatore e comunicata alle parti, le quali hanno potuto successivamente presentare memorie (facoltà utilizzata da parte ricorrente), ditalchè mancava nella specie il presupposto – la novità delle deduzioni della parte pubblica – che giustifica, nell’art. 379 c.p.c., il potere processuale di replica.

Il Collegio condivide la valutazione di inammissibilità del ricorso esposta nella relazione e oggetto dei rilievi di parte controricorrente.

Il ricorso è soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006. Va infatti precisato che l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile (Cass. 7119/10; 26364/09).

3) Il ricorso espone due complessi motivi di ricorso. Il primo lamenta, stando alla rubrica, violazione dell’art. 360 c.p.c. in relazione all’art. 345 c.p.c. ed all’art. 1158 c.c. Omissione d’esame – Contraddittorietà di motivazione.

Dalla rubrica e da alcuni passaggi dello svolgimento (specialmente pag. 12) risulta proposta censura per violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), laddove invoca l’art. 1158 c.c., o per nullità del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4), nella parte in cui richiama l’art. 345 c.p.c. o l’omissione di esame, che è intesa in giurisprudenza come omessa pronuncia, da denunciare quale violazione della norma processuale di cui all’art. 112 c.p.c..

Tali censure devono concludersi con il quesito di diritto, che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4). Esse non possono quindi essere oggetto d’esame sotto questi profili, come peraltro confermato nella memoria del 20 settembre 2010 dalla stessa ricorrente, che ha ricondotto la censura “nell’ambito del n. 5”, riferendola a vizi di motivazione.

Il secondo motivo, per il quale valgono analoghe considerazioni, lamenta violazioni dell’art. 360 c.p.c. in relazione agli artt. 948- 1158 e 2700 c.c. – Omissione d’esame – Carenza assoluta di motivazione.

4) Come rilevato dal relatore, entrambi i motivi sono irrimediabilmnente viziati dalla mancanza di una chiara indicazione del fatto controverso.

La giurisprudenza ha chiarito che nella norma dell’art. 366-bis cod. proc. civ, nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioè la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione” – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass 16002/07; 12421/10). La relativa censura deve contenere pertanto un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (SU 20603/07). In sostanza al termine del motivo riferito all’art. 360, n. 5 deve esservi una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass 8897/08).

Ne consegue che detta sintesi non può essere desunta dal contenuto del motivo, poichè, come per il quesito di diritto, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla precisa formulazione della censura e all’esame della decisività di essa, non mediata attraverso la soggettiva estrapolazione da parte del Collegio, ma sulla base della puntuale indicazione del vizio recato dalla motivazione.

Nella specie il ricorso, di per sè di difficile lettura per via di una tecnica espositiva non lineare nè essenziale, ma anzi ricca di fattori valutativi, non enuclea in alcun punto riassuntivo dei due motivi gli elementi richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., nè si sforza di dimostrare la decisività degli assunti.

A tal fine sarebbe stato indispensabile non solo riferire puntualmente la trama delle valutazioni della consulenza tecnica e delle deposizioni testimoniali, elementi valorizzati dai giudici di appello, ma anche specificamente criticare tanto l’affermata usucapione su alcune porzioni di immobili, quanto le concordanze con la consulenza tecnica in ordine alla individuazione dei beni delle parti e alla loro attribuzione alle parti. Sarebbe stato indispensabile riprodurre, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il testo della consulenza tecnica e le specifiche doglianze riferibili alla ricostruzione dei fatti effettuata dal tecnico, nonchè sintetizzare tutte le censure in apposita parte del ricorso a ciò destinata. Con tutta evidenza il ricorso (cfr. per esempio pag. 11), laddove fa cenno ad alcune deposizioni, si limita a riferire brevissimi cenni di quanto acquisito, privilegiando l’interpretazione difforme proposta dal ricorrente sul riscontro della erroneità delle affermazioni contenute in sentenza, da motivare logicamente e congruamente.

La contestazione avrebbe dovuto ragionevolmente in primo luogo muovere dai rilievi sulla usucapione di parte dei beni, affermata dal giudice di primo grado e confermata dal giudice di appello, confutarne i presupposti e poi passare all’esame delle rettifiche catastali. In ordine alla usucapione di detti beni il ricorso appare invece del tutto generico, così impedendo alla Corte di legittimità di poter vagliare l’asserita illogicità o carenza della motivazione.

Il controricorso ha con precisione colto le carenze dell’atto di impugnazione, rilevando tra l’altro la mancata specifica contestazione dei rilievi in ordine alla inammissibilità della produzione di gran parte dei documenti invocati dalla ricorrente.

Tale questione prima di ogni altra avrebbe dovuto impegnarla, essendo parte ricorrente tenuta a confutare la sentenza impugnata offrendo specificamente al giudice di legittimità riscontro puntuale di luogo e tempo della produzione stessa (cfr. Cass. 29279/08;

7161/10); il profilo invece risulta affrontato solo con riferimento ad alcuni documenti e significativamente non è ripreso in sede di replica alle deduzioni (v. pag. 8) esposte sul punto dal controricorso, che nega la tempestività della documentazione, invocata anche in sede di legittimità.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 3.000 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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