Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10149 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 28/05/2020), n.10149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20355-2012 proposto da:

GRUPPO SANITARI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IPPONIO N. 8, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO FERRI, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 310/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

-depositata il 21/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per l’estinzione del giudizio;

udito per il controricorrente l’Avvocato PELUSO che si rimette alla

decisione della Corte.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005, con ricostruzione del reddito d’impresa in base al valore degli imballaggi come allibrati nelle notazioni di magazzino al 31 dicembre 2005 e non inserito nella nota integrativa di bilancio. La contribuente contrdeduceva affermando che il valore degli imballaggi era stato ricompreso nei manufatti e, quindi, si trattava semplicemente di diversa annotazione contabile, sicchè la presenza di imballaggi in magazzino non trovava un valore economico distinto fra le rimanenze, perchè ricompreso nei prodotti, valorizzati come già imballati. Il giudice di primo grado era favorevole alla parte contribuente, donde spiccava appello l’Ufficio rilevando la discordanza nelle scritture per Euro 122.543,02 su cui aveva proceduto a rideterminare le maggiori imposte.

2. La CTR accoglieva l’appello, evidenziando che fino al 31 dicembre 2004 gli imballaggi rimanenti avevano un loro valore autonomo e che tale voce non si trovava più l’anno successivo, senza che la contribuente sapesse dare valida giustificazione.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la società contribuente, proponendo sette motivi di doglianza, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

Con memoria depositata in prossimità dell’udienza la parte contribuente comunica la definizione agevolata della controversia e chiede l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

Diritto

RAGIONI DELLE DECISIONE

Vengono posti sette motivi di ricorso.

1. Preliminarmente dev’essere valutata l’istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 1, convertito in L. n. 225 del 2016.

Dall’esame della documentazione versata in atti emerge che la parte contribuente ha saldato il dovuto indicato dall’amministrazione e perfezionato la procedura, secondo legge.

Il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto con compensazione integrale delle spese D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 (cfr. Cass. VI-5, n. 5497/2017.


P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio con compensazione integrale

delle spese.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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