Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10149 del 21/4/2017

Cassazione civile, sez. lav., 21/04/2017, (ud. 07/12/2016, dep.21/04/2017),  n. 10149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3421/-2011 proposto da:

B.B., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEL CASALE STROZZI 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

SAVONA, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCELLO ROSINI,

MASSIMO MARCUCCI, RAFFAELLO AGEA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, in proprio

e quale mandatario della CARTOLARTZZAZIONE CREDITI INPS S.P.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, LUIGI CALIULO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA PERUGIA S.P.A., già SORIT S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 886/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 15/01/2010 R.G.N. 373/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato AGEA RAFFAELLO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si controverte dell’opposizione proposta da B.B., titolare di un esercizio di parrucchiere, alla cartella esattoriale emessa per conto dell’Inps per il recupero dei contributi previdenziali non versati concernenti la posizione della lavoratrice G.R..

Con sentenza del 9.12.2009 – 15.1.2010, La Corte d’appello di Perugia, nell’accogliere l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del primo giudice che aveva dichiarato non dovuto l’importo dei pretesi contributi, ha riformato tale statuizione ed ha rigettato l’opposizione alla cartella esattoriale, dopo aver rilevato che dall’istruttoria svolta erano emersi i caratteri della subordinazione del lavoro prestato dalla G.. Per la cassazione della sentenza ricorre B.B. con due motivi.

Resiste con controricorso l’Inps. Rimane solo intimata la società Equitalia Perugia s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva che il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della presente sentenza in forma semplificata.

1. Col primo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè per illogicità e contraddittorietà manifeste, la ricorrente contesta il fatto che la Corte d’appello ha ritenuto attendibili solo alcuni testi ai fini del convincimento della sussistenza del vincolo della subordinazione del rapporto di lavoro intrattenuto con la G., senza aver nemmeno spiegato in cosa consistessero le istruzioni e le disposizioni direttive asseritamente impartite a quest’ultima. La ricorrente lamenta, inoltre, il difetto di un positivo accertamento degli altri indici rivelatori della subordinazione con riferimento al rapporto di lavoro oggetto di causa.

2. Col secondo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e segg., nonchè per illogicità e contraddittorietà manifeste, oltre che per omessa pronunzia in ordine ad eccezioni, la ricorrente contesta che il rapporto di lavoro svolto dalla G. nell’esercizio di parrucchieria potesse essere ricondotto nell’ambito della subordinazione, non avendo l’Inps fornito la relativa prova, e si duole del fatto che la Corte d’appello non aveva considerato le censure dirette ad evidenziare che un tale rapporto poteva rientrare in altre tipologie contrattuali, quali l’associazione in partecipazione, il lavoro autonomo o anche quello gratuito.

3. Osserva la Corte che i predetti motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Si rileva, anzitutto, che nel loro complesso i motivi denotano anche profili di inammissibilità laddove attraverso l’apparente denunzia di vizi di violazione di legge vengono proposte, in realtà, censure attinenti alle valutazioni di merito della vicenda processuale di cui ci si occupa.

Per il resto le doglianze non colgono nel segno in quanto con motivazione adeguata ed immune da vizi di ordine logico-giuridico, che come tale sfugge ai rilievi di legittimità, la Corte d’appello di Perugia ha spiegato che i caratteri della subordinazione del lavoro prestato dalla G., concretizzatosi nell’esecuzione di mansioni semplici di lavaggio o acconciatura dei capelli delle clienti all’interno dell’esercizio della parruccheria della B., erano evincibili dalle deposizioni di tutti i testi escussi.

Come ha ben spiegato la Corte di merito, da tali deposizioni era emerso che la G. chiedeva e via via riceveva istruzioni da parte della B. su cosa fare e su come farlo, per cui tali reciproci atteggiamenti escludevano, da un lato, un’autonoma capacità professionale della G. e che, quindi, ella avesse assunto un impegno di risultato, caratteristico del lavoro autonomo, mentre dall’altro dimostravano che la sua era un’obbligazione strumentale al servizio dell’imprenditrice, nella cui organizzazione d’impresa era inserita e le cui direttive seguiva pedissequamente, senza assumere iniziative autonome.

In definitiva, il ricorso finisce per tradursi nell’inammissibile tentativo di una mera rivisitazione dell’accertamento di merito compiuto adeguatamente dalla Corte d’appello sulla scorta delle prove testimoniali raccolte in giudizio, accertamento, questo, che l’ha condotta a ravvisare senza ombra di dubbio la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato che giustificava la pretesa contributiva dell’ente previdenziale.

D’altronde, non va dimenticato che “in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base” (Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006; in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/04) Pertanto, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della ricorrente rimasta soccombente. Non va adottata, invece, alcuna statuizione in ordine alle spese nei confronti della società Equitalia Perugia s.p.a. che è rimasta solo intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti di Equitalia Perugia s.p.a..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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