Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10149 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. II, 16/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 16/04/2021), n.10149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6404-2016 proposto da:

B.R., R.A., E C.M., in

qualità di ex soci della Termoidraulica Valdinievole s.n.c., con

sede in (OMISSIS), tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato ANDREA

NATALI, elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Maria

Salafia, in ROMA, V.le di VILLA PAMPHILI 59;

– ricorrenti –

contro

CA.AC.

– intimato –

avverso la sentenza n. 799/2015 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositata

il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La TERMOIDRAULICA VALDINIEVOLE s.n.c. di B. G. & C. conveniva in giudizio CA.AC., per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 2.530,40, a titolo di saldo corrispettivo dei lavori idraulici eseguiti su incarico della convenuta presso l’immobile di sua proprietà sito in (OMISSIS).

Si costituiva in giudizio Ca.Ac., la quale eccepiva l’avvenuto integrale pagamento del corrispettivo maturato dalla società in virtù dei pagamenti meglio esposti nella narrativa della comparsa di risposta, unitamente alla difettosità dell’impianto di climatizzazione, che, fin dai primi mesi, aveva palesato problemi di funzionamento limitatamente all’unità collocata nella cucina e a quella collocata in una camera; deduceva che l’attrice, nonostante le plurime assicurazioni, non aveva mai provveduto a ripristinare l’efficienza dell’impianto. Chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni patiti, pari ai costi da sostenersi per il ripristino dell’impianto, quantificati nella misura di Euro 2.500,00 ovvero in quella ritenuta di giustizia, entro la competenza del Giudice adito.

Istruita la causa attraverso l’assunzione dell’interrogatorio formale delle parti e delle prove testimoniali dalle stesse dedotte, nonchè attraverso l’espletamento di una C.T.U. (diretta ad accertare eventuali difetti di funzionamento dell’impianto di climatizzazione e a quantificare i costi da sostenere per il suo ottimale ripristino), con sentenza n. 664/2008, il Giudice di Pace di Monsummano Terme accoglieva la domanda condannando la Ca. al pagamento della somma di Euro 2.530,40, oltre interessi legali dal 20.10.2003 al saldo; rigettava la domanda riconvenzionale e condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite e della CTU.

Avverso detta sentenza proponeva appello la Ca. chiedendo il rigetto della domanda e l’accoglimento della domanda riconvenzionale.

Costituitasi tardivamente in giudizio, la Termoidraulica Valdinievole s.n.c. chiedeva il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza.

La causa veniva interrotta a seguito della cessazione e cancellazione della società appellata dal Registro delle imprese. Tempestivamente riassunto il giudizio nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, si costituivano in giudizio B.R. e R.A. per riportarsi a quanto già dedotto dalla società cessata nella propria comparsa di costituzione; restava invece contumace C.M..

Con sentenza n. 799/2015, depositata il 15.9.2015, il Tribunale di Pistoia accoglieva l’appello; accoglieva per quanto di ragione la domanda riconvenzionale e condannava gli appellati, in solido tra loro, alla restituzione della somma di Euro 1.100,00, oltre interessi legali e rivalutazione come in motivazione; condannava gli appellati, in solido tra loro, alla restituzione della somma di Euro 5.360,00 in favore della Ca.; condannava gli appellati, in solido, alle spese di lite dei due gradi di giudizio, ponendo a definitivo carico solidale degli stessi le spese di CTU.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione B.R., R.A. e C.M. sulla base di tre motivi. L’intimata Ca.Ac. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano ai sensi dell'”Art. 360 c.p.c., n. 3: (1a) violazione o falsa applicazione di norme di diritto, riferita all’art. 1460 c.c., in quanto la fattispecie concreta non configura gli elementi costitutivi dell’individuata fattispecie astratta, con conseguente illegittima inversione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.”, deducendo che giudizio di primo grado la committente non si era difesa assumendo di non voler pagare il corrispettivo all’appaltatore inadempiente, ma eccepiva il contrario e cioè di aver già pagato quanto dovuto e, solo dopo, formulava una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per vizi afferenti alcune componenti dell’impianto installato. Tenuto conto che l’eccezione di inadempimento non è rilevabile d’ufficio, avendo natura di eccezione in senso stretto per espresso disposto dell’art. 1460 c.c., detta eccezione non poteva essere delibata e presupposta dalla sentenza d’appello, in quanto doveva essere rilevata con la comparsa di costituzione e risposta e/o all’udienza ex art. 320 c.p.c. La resistente, traendo in errore il Giudice d’appello, ne parlava tardivamente, a preclusioni già avvenute, per la prima volta nell’atto di appello.

Secondo i ricorrenti, l’erronea applicazione dell’art. 1460 c.c. comportava un’illegittima ripartizione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., in quanto la convenuta aveva eccepito di aver già pagato e quindi competeva alla stessa dimostrare quanto eccepito, ovvero il pagamento delle somme richieste, mentre ciò non ha fatto e, soprattutto, la sentenza d’appello non era fondata sull’accoglimento dell’eccezione di adempimento (l’unica ritualmente formulata), per cui non vi era alcuna ragione giuridica per disporre l’accoglimento dell’appello e il rigetto della domanda di condanna formulata dalla Termoidraulica Valdinievole s.n.c. e nemmeno sussisteva alcuna ragione giuridica per disporre la condanna degli odierni ricorrenti alla restituzione della somma di Euro 5.360,00 in favore della Ca., quale somma pagata in esecuzione della sentenza di primo grado. Invero, la convenuta non aveva mai chiesto la risoluzione del contratto di appalto, nè la restituzione del corrispettivo assunto come pagato. Un’eventuale condanna alla restituzione avrebbe potuto trovare valido titolo solo nell’accoglimento dell’eccezione di adempimento, sulla quale invece il Giudice nulla aveva motivato. Di conseguenza, risultano viziate anche le ulteriori condanne dei ricorrenti alle spese di lite, in quanto l’accoglimento, quantomeno della domanda di condanna, avrebbe comportato una diversa delibazione su di esse.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Correttamente, il Tribunale d’appello ha fatto proprio il consolidato principio di legittimità secondo cui, “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento” (Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; ex plurimis, Cass. n. 18202 del 2020; Cass. n. 18200 del 2020).

Peraltro, come già ribadito da questa Corte (Cass. n. 98 del 2019), nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale di appalto, spetta all’appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo l’onere della prova dell’esatto adempimento della propria obbligazione, nel momento in cui il committente abbia eccepito l’inadempimento (cfr. anche Cass. n. 936 del 2010, secondo cui in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, assoggettata ai ristretti termini decadenzialì di cui all’art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l’adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l’appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento dei corrispettivo convenuto, abbia l’onere – allorchè il committente sollevi l’eccezione di inadempimento di cui al comma 3 di detta disposizione – di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte; conf. Cass. n. 3472 del 2008).

1.3. – Ciò premesso, il Collegio ritiene che il giudice d’appello, abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

In particolare il Tribunale, inquadrata la domanda svolta dalla Termoidraulica Valdinievole s.n.c. entro lo schema dell’adempimento contrattuale (specificamente riferito all’appalto privato) ha posto in evidenza che, nel costituirsi in giudizio, la Ca., oltre ad avere eccepito l’inesistenza del credito in ragione del suo integrale pagamento del corrispettivo, imputava alla società attrice di non aver mai provveduto a ripristinare la piena funzionalità dell’impianto di climatizzazione, rivelatosi da subito difettoso limitatamente alle unità poste al servizio della cucina e di una camera: così formulando la committente un’eccezione d’inadempimento sussumibile entro il disposto dell’art. 1460 c.c. (del resto, di identico contenuto si profilava la missiva del 21.10.2003, in cui la Ca. precisava che se non aveva ancora provveduto era perchè i lavori eseguiti non erano stati fatti correttamente e che avrebbe provveduto al saldo della fattura appena l’impianto fosse stato ripristinato).

Osservava il Tribunale che tale eccezione valesse a paralizzare la pretesa creditoria (nella specie) vantata dalla Ditta appaltatrice, avendo quest’ultima omesso di dimostrare di aver compiutamente eseguito le lavorazioni commissionatele (Cass. n. 3373 del 2010). Dopo aver qualificato il contratto inter partes come contratto d’appalto, esattamente il Tribunale richiamava la pronuncia (Cass. n. 19146 del 2013) secondo la quale, in tema di garanzia per vizi dell’appalto, è l’accettazione e non la mera consegna dell’opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell’onere della prova, nel senso che, finchè l’opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell’esistenza dei vizi, gravando sull’appaltatore l’onere di provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte. Osservava quindi il Tribunale che, se prima dell’accettazione dell’opera non v’è onere di denuncia per il committente, soltanto dopo la consegna e l’accettazione (espressa o tacita) trova applicazione la disciplina di cui all’art. 1667 c.c. (cfr. Cass. n. 14584 del 2004).

Nella fattispecie, l’appaltatrice non forniva la prova dell’avvenuta accettazione dell’intero impianto di climatizzazione regolarmente funzionante da parte della committente. Anzi, dall’istruttoria risultava che i titolari della Termoidraulica Valdinievole s.n.c. avevano più volte assicurato l’appellante che sarebbero intervenuti per eliminare i problemi riscontrati. Pertanto, l’eccezione di decadenza dall’azione di garanzia, sollevata dall’attrice nel giudizio di primo grado, andava rigettata.

2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono ex “Art. 360 c.p.c., n. 4: (la) nullità del procedimento per violazione del combinato disposto degli artt. 99 e 112 c.p.c.; violazione del principio di correlazione tra il richiesto e il pronunciato con riguardo alla supposta eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. mai formulata dall’originaria convenuta, con conseguente attribuzione alla medesima di un bene della vita mai richiesto”.

Ritengono in ricorrenti che l’errata riconduzione della fattispecie concreta alla eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. comportasse altersì una violazione del combinato disposto degli artt. 99 e 112 c.p.c., sotto il profilo della interferenza del giudice di appello nel potere dispositivo delle parti e quindi la violazione del principio di correlazione tra il richiesto e il pronunciato. Infatti, la corretta interpretazione dell’art. 1460 c.c. conduceva a ritenere che l’originaria convenuta non avesse mai formulato un’eccezione di inadempimento rettamente intesa, per cui il Tribunale avrebbe posto a fondamento della sentenza di riforma una difesa (sub specie di eccezione) mai ritualmente opposta dalla convenuta in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.

2.1. – Il motivo non è fondato.

2.2. – L’assunto dei ricorrenti circa la errata riconduzione della fattispecie concreta alla eccezione di inadempimento, sconta le medesime considerazioni poste a fondamento delle ragioni della infondatezza del primo motivo. Alle quali va aggiunto che la prima formale richiesta, in via riconvenzionale, di ripristino dell’impianto di climatizzazione da parte dei ricorrenti risultava già inserita nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado della Sig. Ca., riportata per tabulas dai medesimi ricorrenti (v. ricorso pag. 3).

Laddove, va rilevato altresì che la censura (del tutto apoditticamente formulata) non coglie nel segno, giacchè il Tribunale, senza alcuna alterazione degli elementi obiettivi della azione (petitum e causa petendi), in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha semplicemente riformato in parte la sentenza di primo grado; per cui non è andata oltre alcun limite della domanda. D’altronde il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonchè in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante (Cass. n. 16809 del 2008; Cass. n. 10542 del 2003), purchè (come nella specie) restino immutati il petitum e la causa petendi (Cass. n. 2209 del 2016).

3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti eccepiscono ex “Art. 360 c.p.c., n. 4: (la) nullità del procedimento per violazione del combinato disposto degli artt. 99 e 112 c.p.c.; violazione del principio di correlazione tra il richiesto e il pronunciato con riguardo alla domanda di condanna alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, domanda che sarebbe stata tardivamente formulata dall’originaria convenuta in violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c.”.

3.1. – Il motivo è infondato.

3.2. – Valgono integralmente le considerazioni svolte nei precedenti motivi. Alle quali viene aggiunta dai ricorrenti la incidenza circa il fatto che la restituzione del corrispettivo dell’appalto corrisposto alla Termoidraulica Valdinievole s.n.c. avrebbe potuto derivare solo dall’eventuale accoglimento dell’eccezione di adempimento. Per cui la asserita violazione procedurale dedotta comporta anche la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui accoglie la domanda riconvenzionale della Ca. e condanna gli odierni ricorrenti al pagamento della somma di Euro 1.100,00 oltre interessi legali e rivalutazione.

Va rammentato che il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell’art. 112, c.p.c., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; se, invece, il giudice (come nella specie) si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 L’erronea sussunzione nell’uno piuttosto che nell’altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l’inammissibilità del ricorso (fra le tante Cass. n. 13716 del 2016; Cass. n. 7268 del 2012).

4. – Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese, poichè l’intimato non ha svolto difese. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P. Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA