Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10148 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 29/05/2019, dep. 28/05/2020), n.10148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi 30168/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che îo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA MERIDIONALE CAFFE’ SPA avvocato difensore domiciliatario

Giovanni Iaria, via Alessandro Malandra n. 31 Roma;

– Controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nel a camera di consiglio del

29/05/2019 dal consigliere relatore Dott. RENATO PERINU.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 2832/18/14, depositata il 25/9/2014, con la quale la CTR della Sicilia, Sez. Stacc. di Catania, confermava la decisione di primo grado avente ad oggetto la domanda avanzata dalla Compagnia Meridionale Caffè S.p.a., per il rimborso dei tributi per il periodo d’imposta 1991, in relazione al sisma che aveva colpito nel dicembre 1990 le province di Catania, Ragusa e Siracusa;

secondo la CTR non poteva denegarsi il diritto al rimborso per tardività della relativa domanda, poichè nelle fattispecie relative alle agevolazioni fiscali contemplate dalla L. n. 289 del 2002, non poteva operare il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38;

avverso tale pronuncia ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi;

la Compagnia Meridionale Caffè S.p.a., ritualmente intimata, resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, per avere la CTR ritenuto che le agevolazioni fiscali potessero essere estese anche ai contribuenti che avevano assolto al debito tributario;

2. con il secondo mezzo di gravame parte ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per avere la CTR, erroneamente, ritenuto la tempestività della richiesta di rimborso;

3. il “thema decidendum” attiene all’applicabilità del beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti dal sisma Sicilia, nei confronti delle imprese che abbiano già versato le imposte dovute, ed all’individuazione del termine utile per presentare la domanda del rimborso di quanto versato dal contribuente in eccedenza;

4. il ricorso s’appalesa fondato;

5. infatti, sulla problematica in disamina, all’esito della sospensione disposta con la decisione della commissione Europea n. 7128 del 2012, è intervenuta la decisione del 14/08/2015, C (2015) 5549 “final”, con la quale è stato stabilito che: ” Le misure di aiuto di Stato” (introdotte da una serie di leggi italiane elencate nel provvedimento)” che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno”, salvo che si tratti di “aiuto individuale che, ” al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014″, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. “de minimis” (art. 2 della decisione) o che, ” al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 994/98 (….) o da ogni altro regime di aiuti approvato”, ma a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (art. 3);

6. sempre secondo la Commissione UE (punto 134 della citata pronuncia), “una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sè aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perchè il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perchè il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento “de minimis” applicabile oppure perchè il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)”;

7. la giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 30213/18, 29483/2018, 26750/2018, 24376/2018, 19060/2018,18803/2018, 18246/2018, 16624/2018, 14328/2018, 14324/2018), formatasi sulla base della richiamata decisione della Commissione UE ha specificato, in particolare che, spetta al giudice del merito verificare se il beneficio fiscale in disamina, sia in linea con il regolamento”de minimis”applicabile (artt. 2 e 3 della citata decisione UE), e se in difetto dei presupposti di operatività della regola “de minimis”, sussistano le condizioni che, secondo la decisione della Commissione UE del 14/082015, C(2015) 5549 “final”, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (punto 150,lett. b), sempre che sussista ” un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame” (punto 136), il che, presuppone necessariamente (ma non unicamente), che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall’impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti assicurative o altre misure di aiuto;

8. la decisione della Commissione UE, detta una nuova disciplina del rapporto controverso, atteso che incide sulla sussistenza del diritto del contribuente al rimborso richiesto, e costituisce, quindi, ” ius superveniens” che, coinvolgendo valutazioni in punto di fatto deve essere devoluto al giudice di merito;

9. conclusivamente, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente CTR che, in diversa composizione, rivaluterà la vicenda in conformità ai superiori principi di diritto, regolamentando anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia che, in diversa composizione provvederà a regolamentare anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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