Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10148 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/04/2017, (ud. 06/12/2016, dep.21/04/2017),  n. 10148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2728-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA

PULLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato MARINA

MILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO LICCI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2427/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/10/2010 R.G.N. 2333/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso in via principale inammissibilità

in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 2427/2010, la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il gravame proposto da B.S., già dipendente del Banco di Napoli, contro la pronuncia del Tribunale di Lecce, e per l’effetto dichiarava non dovuta la somma pretesa dall’INPS a titolo di indebito, pari a Euro 54.260,94 e dichiarava, altresì, il diritto dell’appellante alla corresponsione in suo favore della somma di Euro 39.336,21 a titolo di accantonamento per supplemento di pensione e condannava in conseguenza l’INPS al pagamento di detta somma, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

2. A fondamento della decisione la Corte sosteneva che l’appellante, il quale era stato collocato in pensione a carico di un fondo esclusivo del Banco di Napoli con decorrenza dal luglio 1980, poteva giovarsi del cumulo integrale tra pensione e reddito da lavoro dipendente ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, comma 8 il quale, in deroga ai precedenti commi 1, 6 e 8, prevede che continuano ad applicarsi le norme di cui alla previgente più favorevole normativa, tra gli altri, per chi come il B. alla data del 31.12.1994 fosse titolare di pensione.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS affidandosi ad un motivo di censura, cui resiste B.S. con controricorso illustrato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, artt. 9 e 10; violazione della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 22 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto la disciplina previgente al D.Lgs. n. 503 del 1992 in materia di cumulo fra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente non era affatto più favorevole rispetto a quella delineata dal predetto decreto, ma era identica ad essa e quindi la clausola di salvaguardia di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, comma 8 non aveva ragione di operare.

L’INPS ha ricordato che per effetto della c.d. privatizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico, attuata con Legge Delega 30 luglio 1990, n. 218 e D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, è stata disposta la iscrizione dei dipendenti degli stessi istituti di credito nella gestione speciale contestualmente istituita presso la assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, con decorrenza dal gennaio 1991.

Il D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 3 era dedicato al regime pensionistico degli iscritti già pensionati al 31.12.1990; la norma prevedeva che la gestione speciale INPS assumesse a proprio carico una quota del trattamento pensionistico.

Per le pensioni in essere al 31.12.1990 prevedeva che la gestione speciale INPS assumesse a proprio carico una quota del trattamento pensionistico che era determinata in misura percentuale del trattamento in essere, secondo apposita tabella (per il Banco di Napoli, 85% del trattamento in essere).

Il decreto legislativo prevedeva la garanzia della conservazione del trattamento complessivo di miglior favore risultante dalle disposizioni dei regimi soppressi – esclusivi o esonerativi – in favore dei già pensionati.

La differenza rispetto alla pensione o quota di pensione a carico della gestione speciale veniva posta a carico dei fondi o casse precedenti, che così si trasformavano in fondi integrativi dell’AGO.

La quota di pensione posta a carico della gestione speciale dell’INPS non era cumulabile con il reddito per il lavoro dipendente perchè veniva disciplinata dalle norme sulla assicurazione generale obbligatoria; a tale quota doveva applicarsi pertanto il generale divieto di cumulo della pensione con il reddito da lavoro dipendente previsto dalla L. n. 153 del 1969, art. 22.

A tale conclusione non era di ostacolo la previsione del D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 10, comma 8 sulla salvezza del diritto al trattamento previdenziale di complessivo miglior favore previsto dalla forme – esclusive o esonerative – di precedente iscrizione.

La clausola di salvezza garantiva, ha dedotto l’INPS, la sola misura della pensione, il cui quantum non doveva subire alcuna riduzione in conseguenza del passaggio dal fondo esonerativo dell’AGO alla assicurazione generale; il maggiore importo garantito dal precedente regime rispetto alla misura a carico della gestione speciale era posto a carico dei precedenti fondi o casse, che assumevano funzione integrativa della pensione INPS.

La clausola di salvaguardia non poteva essere invocata invece, ha assunto l’INPS, per estendere alla gestione speciale INPS il regime di piena cumulabilità con il reddito da lavoro dipendente vigente presso il soppresso fondo esonerativo.

Tale interpretazione trovava conferma – ha sostenuto l’INPS – nella disciplina introdotta in epoca successiva dal D.Lgs. n. 503 del 1992, il cui art. 9 estendeva agli iscritti alla gestione speciale INPS di cui alla riforma del 1990 (D.Lgs. n. 357 del 1990), la applicazione dei titoli Primo e Terzo dello stesso decreto legislativo.

L’art. 10, norma di apertura del titolo 3, aveva innovato ed irrigidito la precedente disciplina del cumulo quanto alle pensioni di vecchiaia e di invalidità; per le pensioni di anzianità nulla aveva innovato quanto al reddito da lavoro dipendente (limitandosi a ribadire la totale incumulabilità ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 22) mentre per il reddito da lavoro autonomo aveva disposto la cumulabilità con la pensione in misura del 50%.

In questo contesto l’art. 10, comma 8 escludeva dalle modifiche peggiorative della nuova disciplina del cumulo coloro i quali alla data del 31.12.1994 fossero già titolari di pensione (ovvero avessero maturato i relativi requisiti contributivi minimi).

Dalla disposizione non poteva ricavarsi che il ricorrente fosse stato esentato dal divieto di cumulo con il reddito da lavoro dipendente giacchè la salvezza della precedente disciplina era prevista per i soli aspetti più favorevoli (ad esempio la precedente totale cumulabilità del reddito da lavoro autonomo), laddove per le pensioni di anzianità il divieto di cumulo della pensione con il reddito da lavoro dipendente preesisteva al D.Lgs. n. 503 del 1992, che nulla aveva innovato al riguardo.

2. Preliminarmente deve essere disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 325 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 326 e 360 c.p.c., sollevata dalla difesa del controricorrente per tardività del ricorso proposto mediante notifica avvenuta il 17.1.2011 oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della sentenza avvenuta il 16.11.2010. In realtà il 15.1.2011, costituente l’ultimo giorno utile per proporre ricorso tempestivo, in quanto sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza impugnata, era un sabato e quindi legittimamente il termine deve ritenersi prorogato al 17.1.2011 ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 5, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f).

3. Tanto premesso, il ricorso è fondato per quanto di seguito si osserva. Per effetto della c.d. privatizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico, attuata con Legge Delega 30 luglio 1990, n. 218 e D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, è stata disposta la iscrizione dei dipendenti degli stessi istituti di credito nella gestione speciale contestualmente istituita presso la assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, con decorrenza “dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991” (art. 1, comma 1 D.Lgs.).

Nel regime precedente il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia erogavano una pensione esclusiva dell’ AGO: il trattamento pensionistico veniva corrisposto direttamente dagli enti datori di lavoro, secondo regole fissate in sede di contrattazione collettiva; la previdenza presso le altre banche di diritto pubblico era invece esonerativa dall’AGO ed il trattamento pensionistico era corrisposto da appositi Fondi o Casse di previdenza, creati dai datori di lavoro.

Il D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 3 era dedicato al regime pensionistico degli iscritti già pensionati al 31.12.1990 (è questa la ipotesi di causa).

Prevedeva che la gestione speciale INPS assumesse a proprio carico una quota del trattamento pensionistico, che:

a) per le pensioni in corso alla data di entrata in vigore della Legge-Delega n. 218 del 1990 (id est: al 21.8.1990) era determinata in misura percentuale del trattamento in essere, secondo apposita tabella (per il Banco di Napoli, 85% del trattamento in essere);

b) per le pensioni decorrenti tra la suddetta data ed il 31.12.1990 era determinata secondo la disciplina dell’AGO relativa al diritto ed all’ammontare del trattamento di pensione.

Il successivo art. 4 prevedeva la garanzia della conservazione del trattamento complessivo di miglior favore risultante dalle disposizioni dei regimi soppressi (oltre che in favore dei già pensionati anche per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1990).

La differenza rispetto alla pensione o quota di pensione a carico della gestione speciale veniva posta a carico dei fondi o casse precedenti (regimi esonerativi), che così si trasformavano in fondi integrativi dell’AGO (si vada l’art. 5, comma 2), oppure direttamente dei datori di lavoro (regimi esclusivi).

Ne è dunque risultato un sistema complesso, nel quale nel trattamento pensionistico convivono due quote: 1) la quota a carico dell’AGO-gestione speciale; 2) la quota a carico del datore di lavoro ovvero dei precedenti fondi e casse.

4.- La questione di causa consiste nello stabilire: se il regime giuridico della quota AGO sia determinato secondo le regole generali della assicurazione obbligatoria (sicchè le disposizioni di miglior favore dei precedenti regimi si applichino esclusivamente per la quota a carico del datore di lavoro e dei fondi e casse obbligati). Ovvero se le disposizioni dei precedenti regimi trovino applicazione anche per la quota AGO a carico dell’INPS.

La soluzione è nel primo dei sensi prospettati.

Essa è coerente con il principio dell’assoggettamento delle pensioni AGO al regime giuridico generale relativo a tale forma di assicurazione, salvo diverse disposizioni, che nella specie non sono rinvenibili. Tale deroga in particolare non può essere ravvisata nel D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 4.

La norma, al comma 1, prevede la salvezza del trattamento previdenziale di miglior favore secondo il regime delle forme di previdenza esclusive o esonerative ma stabilisce, con il comma due, che la differenza tra il suddetto trattamento complessivo “tempo per tempo determinato” (su ciò si tornerà nel prosieguo) e la pensione o quota di pensione a carico della gestione speciale dell’INPS è posta a carico (esclusivo) del datore di lavoro o dei precedenti fondi o casse. Il regime della quota di pensione a carico della gestione INPS per i pensionati al 31.12.19990 è dunque interamente rinvenibile nel precedente art. 3.

Si è già detto che tale articolo determina diversamente la quota di pensione per i pensionati al 21.8.1990 (data di entrata in vigore della legge delega), da un canto, ed i pensionati con decorrenza dal 22.8.1990 al 31.12.1990, dall’altro; per i primi la quota a carico dell’INPS non è stata determinata secondo le regole AGO ma in misura percentuale del trattamento in essere (secondo apposta tabella: per il Banco di Napoli, 85% del trattamento in essere).

La apparente distonia trova tuttavia agevole spiegazione nelle esigenza di consentire una pronta liquidazione della prestazione INPS per tutta la ampia platea dei pensionati di vecchia data; già per i pensionati dal 21.8 al 31.12.1990 è invece previsto che la quota a carico dell’AGO è determinata “secondo la disciplina in vigore per la assicurazione generale obbligatoria ai fini del diritto e dell’ammontare del trattamento stesso”.

Anzi lo stesso art. 3, al successivo comma 3, si preoccupa di stabilire che le quote di pensione a carico della gestione speciale sono assoggettate alla disciplina per la perequazione automatica prevista nella assicurazione generale obbligatoria.

Con ciò si è voluto chiarire, onde evitare possibili equivoci, che la dinamica del trattamento pensionistico comunque fosse determinata la quota INPS “di partenza” (e dunque anche se in misura percentuale del trattamento corrente) avrebbe successivamente seguito nei confronti della gestione INPS la dinamica di adeguamento propria dell’AGO e non il regime aziendale.

Con il che si piega pure perchè il successivo art. 4 prevede al comma due che la differenza tra il trattamento complessivo del regime aziendale “tempo per tempo determinato” e la pensione o quota di pensione a carico della gestione speciale dell’INPS è posta a carico (esclusivo) del datore di lavoro o dei precedenti fondi o casse.

5. In estrema sintesi cioè: la quota INPS, una volta determinata all’1 gennaio 1991, seguiva le regole AGO quanto al regime giuridico ed agli adeguamenti; la quota per così dire “aziendale” continuava a seguire il regime (già esonerativo od esclusivo) più favorevole ma le differenze che ne derivavano cadevano a carico del datore di lavoro ovvero dei fondi e casse (integrativi).

6. La interpretazione qui accolta è peraltro presupposta, seppure in controversie con oggetto diverso, nella giurisprudenza di questa Corte. Le Sezioni Unite (sent. 03/07/2001, n. 9023) nell’esaminare la questione della sopravvivenza dei più favorevoli regimi aziendali di perequazione delle pensioni a seguito delle leggi di riforma delle pensioni successive al 1990, ha premesso, in motivazione (par. 6), quanto al regime del D.Lgs. n. 357 del 1990: “tutto il personale dipendente dal Banco di Napoli, in attività di servizio o in pensione, che in precedenza usufruiva di un regime esclusivo, è stato iscritto, per la prima volta, in una gestione speciale costituita presso l’assicurazione generale obbligatoria, con la conseguenza che l’onere del pagamento di tutte le prestazioni pensionistiche è stato posto su tale gestione speciale secondo le regole proprie di questa”.

Si legge in Cass. sez. lav 21.2.007 nr, 4005, in controversia relativa ai requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di anzianità: “La disciplina è mutata a seguito delle leggi restrittive degli anni 1992 e seguenti emanate ai fini di contenere la spesa pubblica, allorquando, prima con la Legge Delega 25 ottobre 1992, n. 421, art. 3, lettera p) e quindi con il Decreto Delegato 30 dicembre 1992, n. 503, art. 9, si incise anche sul trattamento previdenziale spettante al personale degli enti pubblici creditizi, attraverso la parificazione delle regole vigenti presso i fondi con le regole vigenti presso l’AGO. Più precisamente, le modifiche introdotte non si incentrarono sulla quota che doveva essere erogata dalla gestione speciale Inps, perchè questa era già conforme in tutto e per tutto alla disciplina AGO, ma si incentrarono sulla pensione che doveva essere erogata dal fondo integrativo”.

7. Da quanto esposto deriva che la quota di pensione erogata dalla gestione speciale INPS ricadeva nel divieto di cumulo con il reddito dal lavoro dipendente, vigente nella assicurazione generale obbligatoria ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 22.

8. Le successive disposizioni della riforma del 1992 (L. n. 421 del 1992 e D.Lgs. n. 503 del 1992) non contraddicono tale interpretazione.

La disciplina applicabile alla fattispecie di causa si rinviene nel D.Lgs. n. 503 del 1992, intitolato “Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357”, così articolato:

“Le disposizioni di cui ai titoli 1^ e 3^ del presente decreto riferite ai lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria trovano applicazione anche per gli iscritti alla gestione speciale di cui al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, relativamente alle pensioni o quote di esse a carico della gestione medesima.

2. Gli artt. 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei confronti dei regimi aziendali integrativi ai quali è iscritto il personale di cui al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, art. 2.

3. Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto di quanto disposto al comma 2 rispetto alla previgente disciplina incidono sul trattamento complessivo di cui al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, art. 4 salvo che non sia diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva”.

La disciplina della quota di pensione a carico dell’INPS veniva dunque diversificata rispetto a quella della quota integrativa a carico dei regimi aziendali:

– alla prima, disciplinata dal comma 1, si applicavano tutte le disposizioni del regime AGO (titoli 1^ e 3^);

– alla quota aziendale integrativa, di cui al comma 2, si estendevano le sole norme specificamente previste ed in relazione alla sola platea dei dipendenti in servizio al 31.12.1990 (D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 2) con esclusione, cioè, dei già pensionati alla stessa data (categoria contemplata dal D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 3).

La esigenza di una specifica salvaguardia dei pensionati del Banco di Napoli al 31.12.1990 si poneva, dunque, soltanto in riferimento alle variazioni del regime della quota aziendale, proprio perchè la quota a carico dell’INPS era già soggetta, sin dalla istituzione della gestione speciale INPS, alla disciplina dell’AGO.

9. In altri termini, il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, comma 8 su cui la sentenza impugnata ha fondato la propria conclusione favorevole al pensionato, non è applicabile alla quota di pensione in discussione erogata a carico della gestione speciale dell’INPS, in tutto e per tutto equiparata alle pensioni erogate a carico dell’AGO e come tale soggetta al divieto di cumulo rinveniente dalla L. n. 153 del 1969, art. 22 e ribadito dallo stesso D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10.

10. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata per non avere applicato le disposizioni del D.Lgs. n. 357 del 1990, artt. 1 e 3 i cui effetti sulle questioni di fatto prospettate neppure ha esaminato, dovendo affermarsi il seguente principio di diritto: “la quota del trattamento pensionistico assunta a proprio carico dalla gestione speciale dell’INPS ai sensi del D.Lgs. n. 357 del 1990, artt. 1 e 3 è assoggettata al regime dell’Assicurazione Generale Obbligatoria in punto di incompatibilità tra trattamento pensionistico e reddito da lavoro dipendente”.

Gli atti devono essere rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, perchè decida la controversia sulla base dell’indicato principio di diritto. Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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