Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10148 del 18/05/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10148 Anno 2016
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA
sul ricorso 6678-2013 proposto da:
MARCHESE PAOLA MRC2LA63A453885G, domiciliata ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
2016
262

LUIGIA CARLA GERMANI giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrentecontro

TENSIS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

1

Data pubblicazione: 18/05/2016

- intimata –

avverso la sentenza n. 3058/2012 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 20/09/2012, R.G.N. 1191/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA

udito il

P.M.

in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine il rigetto;

2

CARLUCCIO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La Tensis srl convenne in giudizio Paola Marchese, e, invocando
una scrittura privata (del 31 ottobre 2006) stipulata tra tutti i
componenti del consiglio di amministrazione compresa la Marchese,
chiese preliminarmente dichiararsi la nullità/annullabilità della
suddetta scrittura privata; quindi, oltre ad esperire azione di
responsabilità nei confronti della Marchese per il risarcimento dei
mila euro contenuto in calce alla scrittura, la condanna della stessa
alla corrispondente somma.
Il Tribunale, ai fini che ancora rilevano nella presente controversia,
ravvisò il riconoscimento di debito nei confronti della società e
condannò la Marchese al pagamento della relativa somma.
La Corte di appello di Milano confermò sul punto la sentenza
impugnata, respingendo la relativa impugnazione (sentenza del 20
settembre 2012)
2.Avverso la suddetta sentenza, Paola Marchese propone ricorso
affidato ad un unico motivo.
La Tensis srl in liquidazione, ritualmente intimata, non si difende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Queste le argomentazioni essenziali della Corte di appello.
La ricognizione di debito in calce alla scrittura è autonoma rispetto
alla scrittura:- a)nella scrittura non vi è alcun richiamo al debito
verso la società; b) non rileva il richiamo della scrittura contenuto
nella ricognizione perché, come ritenuto in primo grado, la scrittura
non opera come condizione sospensiva del debito, ma rileva solo
rispetto alla eventuale esecutività della scrittura; c) la scrittura non
è opponibile alla società perché gli amministratori (anche i
rappresentanti legali) non hanno speso il nome della società; ma
non è nulla; mentre il riconoscimento è fatto a favore della società.
Di conseguenza, secondo la Corte di merito, non può farsi derivare
dal collegamento tra scrittura e riconoscimento e dalla nullità della
prima la prova gravante sulla promittente della inesistenza del
rapporto fondamentale, la cui esistenza è presunta dalla ricognizione
di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c.
3

danni subiti, chiese, sulla base del riconoscimento di debito di 144

1.1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1988 c.c.
Secondo la ricorrente, la dichiarazione ricognitiva è strettamente
correlata alla scrittura privata perché è apposta in calce alla stessa,
richiamata espressamente, ed erroneamente la corte di merito l’ha
ritenuta autonoma sulla base della considerazione che in nessuna
parte della scrittura è richiamato l’obbligo di pagamento. Inoltre,
argomentazione non limpida, sostiene che avrebbe errato la Corte di
merito a ritenere la ricognizione a favore della società perché la
ricognizione di debito sarebbe intervenuta per interposta persona.
Inoltre, la sentenza sarebbe erronea nel ritenere che il promittente
non ha offerto alcun elemento per dimostrare la non esistenza del
rapporto fondamentale, avendo il giudice di primo grado accertato la
nullità della transazione, fonte dell’obbligazione, sottostante la
promessa di pagamento, con conseguente nullità della promessa di
pagamento.
In sintesi partendo dalla unitarietà tra scrittura e ricognizione e
posta la nullità della prima, sostiene di aver provato la non esistenza
del rapporto fondamentale.
1.2. Le censure non hanno pregio e si limitano a contestare la
decisione di primo grado senza censurarne specificamente le
argomentazioni.
In primo luogo, non si censurano idoneamente le argomentazioni
della Corte di merito che ha ritenuto l’autonomia dei due atti,
limitandosi a dedurre che nella ricognizione è richiamata la scrittura,
senza censurare l’argomentazione del giudice che, come visto (cfr.
sub 1, lett. b), escludeva la rilevanza di tale richiamo.
Si sostiene la nullità della transazione presupposta per ricavarne la
mancanza di rapporto fondamentale, limitandosi ad estrapolare
parte della sentenza di primo grado, senza censurare
l’argomentazione di appello che ha escluso, ai fini della specie in
esame, la nullità della transazione, essendo semplicemente la stessa
non opponibile alla società per mancanza di spendita del nome.

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sempre sul presupposto della unitarietà, la ricorrente, con

2.In conclusione, il ricorso è inammissibile. Non avendo gli intimati
svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la
pronuncia in ordine alle spese processuali.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.
13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016

Il consigliere estensore

dichiara inammissibile il ricorso.

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