Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10147 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– ricorrente –

contro

ETLI MEDITERRANEA TURISMO s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, D.M.M., anche in proprio,

elettivamente domiciliati in Catania, via Aldebaran 21 presso lo

studio dell’Avv. Vincenzo Taranto che li rappresenta e difende, per

procura a margine del controricorso.

-controricorrenti-

per la cassazione della sentenza n. 647/18/15 della Commissione

tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania,

depositata il 20 febbraio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 dicembre 2019 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

la Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), previa riunione degli appelli proposti dalla ETLI Mediterranea s.r.l. e dal socio di questa, D.M.M., avverso le distinte sentenze di primo grado (che avevano deciso rispettivamente il ricorso, avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso ai danni della Società ai fini dell’IVA, IRPEG e IRAP dell’anno di imposta 2006, e quello proposto dal socio avente ad oggetto il conseguenziale avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF), li accoglieva, annullando gli atti impositivi perchè emessi in violazione del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7;

avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, su cinque motivi, cui resiste con controricorso la Società e il socio D.M.M.;

il ricorso è stato avviato, ex art. 380 bis. 1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale i controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 preliminarmente, va rigettata l’eccezione formulata dai controricorrenti di formazione di giudicato interno sulle questioni oggetto di ricorso per cassazione e di sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di legittimità, alla luce del costante insegnamento di questa Corte (v.Cass. n. 13952 del 23/05/2019; id. n. 28751 del 2017; id n. 9303 del 2012) secondo cui”sulle questioni non esaminate dal giudice d’appello perchè ritenute assorbite dall’accoglimento di un motivo di gravame avente natura pregiudiziale non può formarsi alcun giudicato”;

2 disattese le ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate dai controricorrenti essendo il ricorso sufficientemente specifico rispondente ai dettami di cui all’art. 366 c.p.c., con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7, in combinato disposto con la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, laddove la C.T.R. aveva annullato gli atti impositivi per violazione del termine dilatorio previsto dall’art. 12 cit., malgrado la verifica in oggetto, fondata su indagini bancarie, fosse stata effettuata ” a tavolino” e, per di più nel contraddittorio con parte contribuente;

2.1 la censura è fondata. Come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 18184/2013 l’applicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, presuppone l’accesso, al fine di procedere alla verifica, presso i locali ove il contribuente esercita la propria attività; circostanza questa pacificamente da escludersi nella fattispecie dandosi atto, reciprocamente le parti, che la verifica, avviata tramite indagini bancarie proseguì attraverso l’acquisizione documentale presso l’Ufficio previa, peraltro, l’instaurazione di contraddittorio;

3 l’accoglimento del primo motivo di ricorso, cui conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice del merito, il quale oltre a adeguarsi al superiore principio, provvederà all’esame delle ulteriori questioni non esaminate, comporta l’assorbimento di tutti i restanti motivi di ricorso ivi compreso quello relativo al capo contenente la condanna alle spese;

4 in conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà all’esame delle questioni ritenute assorbite e a regolare le spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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